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Responsabilità scarico

Inviato: 18 aprile 2017, 17:14
da marcogio85
Buonasera a tutti... speranzoso che abbiate passato buona pasqua vorrei proprorre una discussione se non già trattata...

Nel caso di immobile isolato che scarica le acque reflue senza autorizzazione possono essere assunti come responsabili entrambi i comproprietari dell'immobile stesso da cui deriva lo scarico...?...

È sempre necessario un atto di assenso autorizzatorio allo scarico da parte dell'autorità preposta o può essere invocato il silenzio/assenso...?

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 19 aprile 2017, 9:30
da perchim
il primo quesito va chiarito meglio.... scarico unico per una bifamiliare? oppure?
per il secondo quesito, la l.241/90, se non ricordo male, esclude il silenzio\assenso in materia di ambiente ... fatte salve specifiche normative di settore

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 19 aprile 2017, 13:13
da Cesare
Nella Autorizzazione a Costruire sta scritto come e dove quell'immobile isolato scaricherà il suo refluo domestico; il semplice scarico non va autorizzato, l'Attività (in questo caso attività di nuova costruzione ad uso domestico) va autorizzata.

Un saluto, Cesare.

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 19 aprile 2017, 13:23
da marcogio85
Casa unica... unico immobile ma cointestato tra marito e moglie

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 19 aprile 2017, 22:09
da marcogio85
D'altronde pensiamo a due ipotesi nel caso di scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione...

1) abitazione quadrifamiliare (4 appartamenti distinti e di proprietari diversi): ogni unità abitativa sarà in concorso per la violazione prevista dall'art 133...?... secondo me SI

2) ogni alloggio della suddetta struttura è cointestato ai componenti familiari (moglie e marito): ognuno di essi soggiace a sua volta alla sanzione prevista...?...

Chi di essi dovrà "accollarsi" inoltre della titolarità dello scarico in fase post autorizzatoria...?... con le eventuali conseguenze per il rispetto delle prescrizioni (che stavolta potranno essere contestate al solo titolare dello scarico e non a tutti)

Spero di essere stato abbastanza chiaro...
non credo che nel forum si sia mai affrontata una discussione del genere e spero di essere spunto per una costruttiva disamina

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 22 aprile 2017, 18:45
da marcogio85
Cesare... nel caso di costruzione e scarico "lecito" il problema non sussiste... il fatto è che se la cosa è illecita...???

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 26 aprile 2017, 8:45
da atena60
marcogio85 ha scritto: D'altronde pensiamo a due ipotesi nel caso di scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione...

1) abitazione quadrifamiliare (4 appartamenti distinti e di proprietari diversi): ogni unità abitativa sarà in concorso per la violazione prevista dall'art 133...?
Se lo scarico illecito è unico, non sono le "unità abitative" ad essere in concorso, bensì tutte le persone maggiorenni che materialmente effettuano lo scarico. Ciascuna di esse soggiace alla sanzione, lo dice l'art. 5 della legge 689/81.
marcogio85 ha scritto:2) ogni alloggio della suddetta struttura è cointestato ai componenti familiari (moglie e marito): ognuno di essi soggiace a sua volta alla sanzione prevista...?...
Vedi sopra. Ovviamente ognuno dei comproprietari dello scarico risulterà anche responsabile in solido nei confronti degli altri trasgressori.
marcogio85 ha scritto:Chi di essi dovrà "accollarsi" inoltre della titolarità dello scarico in fase post autorizzatoria...?... con le eventuali conseguenze per il rispetto delle prescrizioni (che stavolta potranno essere contestate al solo titolare dello scarico e non a tutti)
Chi vuole, vedano loro... Non è un problema nostro.
Ma finché lo scarico non sarà regolarizzato, risulterà permanere la situazione illecita sopra descritta.

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 27 aprile 2017, 20:34
da Cesare
@Marco, caro@MarcoGio, devi lèggere! l'art 133 non si riferisce agli scarichi domestici:

"133. Sanzioni amministrative

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure ...
"

ed infatti gli scarichi domestici non hanno nessun limite tabellare nell'Allegato 5.

Di conseguenza, poiché gli scarichi domestici (anche di più proprietari) non hanno un limite tabellare, significa che l'Art. 133 della 152/06 si rivolge esclusivamente alle Industrie ed agli Enti Locali.

Un saluto, Cesare.

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 2 maggio 2017, 8:16
da atena60
Cesare ha scritto: 27 aprile 2017, 20:34 @Marco, caro@MarcoGio, devi lèggere! l'art 133 non si riferisce agli scarichi domestici:

"133. Sanzioni amministrative

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure ...
"

ed infatti gli scarichi domestici non hanno nessun limite tabellare nell'Allegato 5.

Di conseguenza, poiché gli scarichi domestici (anche di più proprietari) non hanno un limite tabellare, significa che l'Art. 133 della 152/06 si rivolge esclusivamente alle Industrie ed agli Enti Locali.
Consiglierei di proseguire la lettura oltre le prime righe e di arrivare all'ultimo periodo del comma 2...

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 2 maggio 2017, 19:42
da Cesare
Cesare in passato ha affermato:

Il privato, il domestico non è MAI e POIMAI sanzionabile ai sensi del T.U.A. che si riferisce SOLO agli Enti pubblici ed alle Industrie, recentemente (ma non solo) qui:

“ … Perché non ci siano simili assurdità bisogna unificare il concetto di “rifiuto”, affinché ci sia il “rispetto dell’Ambiente”, affinché ictu oculis (a colpo d’occhio) sia chiaro ed evidente a tutti del perché quella sostanza o quella emissione, immessa nell’ambiente in qualsiasi sua matrice, possa essere considerata “dannosa” per l’Ambiente (anche se a lamentarsi sarà una sola persona) ovvero, sempre a colpo d’occhio, non possa essere considerata tale perlomeno non ai sensi del T.U.A. (ci sono sempre altre leggi o norme locali).

La prima riflessione che mi viene in mente per unificare tale concetto è la seguente:
“Il T.U.A. si riferisce SOLO alle aziende industriali ovvero agli Enti Pubblici che possano immettere, a seguito della loro attività, il loro sottoprodotto -forse meglio: l' effetto collaterale della loro attività- in una qualsiasi delle tre matrici (aria, acqua, suolo)”.

Da questa affermazione discende quest’altra:
“Il privato (il singolo, il domestico) non crea il RIFIUTO! Perlomeno non ai sensi del T.U.A. in nessuna delle sue tre matrici” (ci sono sempre e comunque altre leggi o norme locali)… “.

Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... =75#p53455

Per cui Cesare ha suggerito:
“ … caro@MarcoGio, devi lèggere! l'art 133 non si riferisce agli scarichi domestici … “


Un altro Marco, invitato da Cesare, ha aggiunto:
“Consiglierei di proseguire la lettura oltre le prime righe e di arrivare all'ultimo periodo del comma 2...”

Riporto integralmente l’art. 133 compreso il comma 2:

Titolo V - Sanzioni
Capo I - Sanzioni amministrative
133. Sanzioni amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
(comma così modificato dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014)

2. Chiunque <leggi: Qualunque Ente Locale permetta> apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.


E Cesare è sempre più convinto che il Legislatore, nel caso dei domestici, faccia riferimento agli Enti Locali; a dimostrazione riporto l’art. 124 per leggere cosa dice:

Capo II - Autorizzazione agli scarichi
124. Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 4 del 2008)

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.


Per completezza riporto anche l’articolo 101, commi 1 e 2.

101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

1. Tutti gli scarichi <industriali ed urbani> sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;<reflui urbani>
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;<reflui urbani relativamente ad Azoto e Potassio, che sono eutrofizzanti in acqua ma non sul suolo>

c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;

d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.<La Tab 3 in entrambe le colonne si riferisce SOLO alle Industrie>

3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente


Ad una lettura attenta non risulta che IL CITTADINO PRIVATO possa essere sanzionato ai sensi del T.U.A. che, essendo una Legge speciale (si riferisce solo ad Imprese ed Enti Pubblici) il cittadino privato ha tutto il diritto di non conoscere (ci sono comunque i Codici e le Delibere Sindacali ed altre Leggi Comuni).

Tornerò sull'argomento, un saluto.

Cesare.

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 3 maggio 2017, 8:52
da perchim
Cesare ha scritto: 2 maggio 2017, 19:42 ...
Il privato, il domestico non è MAI e POIMAI sanzionabile ai sensi del T.U.A. che si riferisce SOLO agli Enti pubblici ed alle Industrie, recentemente (ma non solo) qui:

Titolo V - Sanzioni
Capo I - Sanzioni amministrative
133. Sanzioni amministrative
....
2. ... Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.
???????

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 3 maggio 2017, 11:28
da Cesare
Caro @Perk, anche Cesare ha letto, ma ha interpretato in maniera differente; altrimenti si verifica un assurdo, una situazione di illogicità. Ripropongo:

2. Chiunque <leggi: Qualunque Ente Locale, non avendo legiferato sui domestici, abbia permesso che si> apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure <leggi: Qualunque Ente Locale, non avendo legiferato sui domestici, permetta che si> continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro.

E quel "chiunque" del periodo precedente rimane lo stesso nel periodo successivo:

Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.


In questo caso la multa andrà fatta, ai sensi del T.U.A., a quel "chiunque" che é l'Ente Locale, perché il T.U.A. si riferisce SOLO alle Ditte ovvero agli Enti Locali;

altrimenti si ha l'assurdo del tipo: un poliziotto (ho corretto in data 3/5/17 ore 21:26 togliendo la doppia z davanti al dittongo "io") che permette al figlio minorenne di "fare una pipì in una piazzola di sosta in autostrada" (anche quello é, a norma del TUA, uno scarico idrico non autorizzato) ... deve prendere automaticamente il blocchetto e multarsi di 1.200,00 euro (il doppio del minimo).

Completamente illogico! Ridicolo! Assurdo! Ma, a rigor di TUA, assolutamente esatto!

Lo so, la Norma é scritta in maniera barbara, ma leggendola con attenzione, possiamo proporre le necessarie correzioni.

Il principio, il concetto, il fondamento di conoscenza proposto da Cesare rimane:

Il privato non può essere multato ai sensi di un articolo del T.U.A.

che poi significa dire:

Il privato, il domestico ... non può generare il "rifiuto" ai sensi del T.U.A., (traduco il termine rifiuto: lo "scarico nocivo che danneggia l'ambiente", che poi sarebbe quel termine infausto del "mi disfo") in nessuna matrice suolo, acqua, aria; nel caso del privato o del domestico che dia fastidio ad altri: ci sono altre leggi e codici, basta mettere un cartello: "in questa piazza é vietato ...(fumare, gettare mozziconi, andare a piedi nudi, portare cani, ecc...)", ed il privato verrà sanzionato per aver trasgredito a quel divieto, ma non ai sensi del T.U.A.

Un saluto, Cesare.

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 3 maggio 2017, 18:51
da ecoacque
Di che tipo di acque reflue si tratta? Si tratta di insediamento isolato di tipo residenziale od industriale?

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 3 maggio 2017, 19:44
da ecoacque
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 124 Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati.
2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività (domestica ovvero produttiva) da cui origina lo scarico (ove, pertanto, venga effettuato uno scarico in comune, restano ferme le responsabilità dei singoli titolari delle suddette attività).
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche è definito dalle regioni.

N.B.: Le norme di cui agli artt. 133, comma 2 ovvero 137, comma 1(scarico senza autorizzazione di cui all’art. 124), del summenzionato decreto, individuano una tipica fattispecie di pericolo, correlata al mancato controllo preventivo esercitato dalla PA mediante il rilascio del titolo abilitativo, che va, pertanto, sanzionata.

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Testo vigente, aggiornato con le intervenute modifiche legislative).

Omissis

Art. 20 (Silenzio assenso) (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005)

Omissis

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. (comma così modificato dall'art. 9, comma 3, legge n. 69 del 2009).

Legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale)

Omissis

Art. 5
Concorso di persone
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 8 maggio 2017, 21:47
da Cesare
Eco, scusami, ma per capire (capire significa: ragionare così), per capire, dicevo, cambio la domanda fatta nel mio post precedente, per rendere più chiaro il cesare-pensiero:

... Cesare, che ha consentito anni fà a suo figlio minorenne di "fare, ma anche più di una volta, la pipì in una piazzola di sosta in autostrada" (anche quello é stato anni fà ed é, a norma del TUA, uno scarico idrico non autorizzato) ... a chi avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione?

Ma ancora di più:

... anche Cesare ha fatto la pipì sulle piazzole autostradali cercando solo una riservatezza , ... ma a chi avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione?

Quando tu dici:

"2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività (domestica ovvero produttiva) da cui origina lo scarico (ove, pertanto, venga effettuato uno scarico in comune, restano ferme le responsabilità dei singoli titolari delle suddette attività)."

E' del tutto chiaro che l'attività produttiva (ad esempio apertura di un canile) chiederà l'autorizzazione alla sua ATTIVITA' tramite il SUAP (voglio fare un canile che ospiterà 200 cani, per cui chiederò l'autorizzazione allo scarico idrico di 200 cani); bene l'autorizzazione allo scarico idrico richiesta riguarda:

200 cani x 1.5 lit/giorno x cane = 300 lit/giorno = 300/24 h/giorno =13 lit/h = 13/3600= 0.004 l/sec

Ecco, vedi, questo é uno scarico industriale per un canile con 200 cani! Molto inferiore alla perdita di un rubinetto domestico! Però é industriale (cioé non é domestico)! Vedi la differenza tra industriale e domestico?

Concludo: il domestico non crea lo "scarico" e NON deve chiedere nessuna AUTORIZZAZIONE; il domestico non é sanzionabile ai sensi del TUA (se ti dovessero trovare a far la pipì su una piazzola autostradale non possono sanzionarti per "scarico idrico non autorizzato" a norma dellart. 133.

E se quel "domestico" ha omesso di allacciare lo scarico idrico alla prescritta vasca Imhoff, non é sanzionabile ai sensi del TUA.

Un saluto, Cesare.

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 9 maggio 2017, 7:52
da ecoacque
Le immissioni che provengono da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, effettuate esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il summenzionato ciclo di produzione, di dette acque reflue con il corpo ricettore (suolo,acque superficiali, sottosuolo ovvero rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, è definito scarico domestico e, normalmente, come tutti gli scarichi, deve essere preventivamente autorizzato.
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Re: Responsabilità scarico

Inviato: 10 maggio 2017, 18:11
da Cesare
Caro Eco,

con il DPR 13 marzo 2013 n. 59 si è stabilito che nessuno debba più chiedere l’Autorizzazione allo scarico (idrico in qualsiasi matrice) ma SOLO le PMI (attività produttive) devono chiedere l’A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) per tutte le emissioni derivanti dalla loro Attività Produttiva; emissioni tali che possano produrre un qualsiasi effetto collaterale sull’Ambiente; e nel citato Decreto è precisato che SOLO le PMI (quindi non le Grosse Aziende, che vanno soggette ad altre Autorizzazioni) devono chiedere tale Autorizzazione tramite il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive); ne consegue che “nessuno” deve più chiedere nessuna Autorizzazione allo scarico.

Il T.U.A. è una Legge speciale, non si rivolge a tutti, ma solo alle Ditte (Attività produttive che possono aprire scarichi nocivi) ed agli Enti Locali (che devono impedire, sulla base della Legge speciale TUA, gli effetti dannosi prodotti dalla loro somma).

Saranno gli Enti Locali, in particolare i Comuni che, vista la Legge speciale n. 152/06, emaneranno i Regolamenti per l’Igiene e la Sanità; saranno quindi i Comuni che, nel rilascio dell’Autorizzazione a costruire, indicheranno se quello scarico domestico vada allacciato alla fogna dinamica (fognatura urbana) ovvero al trattamento appropriato costituito da fogna statica (vasca Imhoff, vasche di fito depurazione, ecc).

Il cittadino privato, che non deve conoscere il T.U.A. né l’art. 133, leggerà la prescrizione contenuta nella Autorizzazione a Costruire la Casa da lui richiesta, relativamente al suo scarico domestico, e la sanzione a cui andrà incontro in caso di inosservanza; se tale prescrizione (fogna dinamica o fogna statica) non c’è, chi avrà violato l’art. 133 relativamente allo scarico domestico é l’Ente Comune e sarà soggetto alla sanzione di cui al comma sugli scarichi domestici.

Un saluto, Cesare.

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 16 giugno 2019, 1:50
da ShibaInu
Io mi rivolgerei ad un avvocato o ai vigili di competenza. La materia e' molto ostica. Certo che ti crea un danno e sarebbe giusto quantificarlo.
Magari chiedere un risarcimento.

Shiba Inu

Re: Responsabilità scarico

Inviato: 19 novembre 2019, 16:54
da ecoacque
Il 3° comma dell'art. 100 del TUA è chiarissimo: Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali od altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

Comma 2 dell'art. 133 del TUA, infine recita: Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.