PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

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laveco
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PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da laveco »

Buongiorno a tutti,
Consapevole di aprire un argomento più volte discusso, oggetto di sentenze multiple e, a mio parere poco chiare, chiedo quanto segue:
Appaltante (Aeroporto)
Appaltarore (AZIENDA x)
L'appaltatore, come da contratto, si occupa della raccolta di assorbenti igenici femminili (lasciati negli appositi contenitori dagli utenti), all'inteno della struttura affidando il servizio di trasporto e smaltimento ad una azienda terza.
Chi è il produttore?
E' possibile che essi siano intermediari (regolarmente iscritti cat 8 ) e l'ente (Aeroporto) produttore?
Altre ipotesi?
Grazie in anticipo a tutti e saluto i veterani @gimi @cesare e @cumba07. : Thumbup :
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Gimi
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Gimi »

@laveco, ricambio il saluto e ti propongo la seguente lettura del caso proposto che riepilogo:
a) L'appaltatrice esegue, in autonomia d'impresa, la sola "raccolta interna" di rifiuti in nome e per conto dell'appaltante, all'interno dei locali dell'appaltante.
b) L'appaltatrice, quindi, conferisce tali rifiuti a impresa terza (autorizzata si suppone) che ne effettua la "raccolta e trasporto" fino a destinazione autorizzata.

In questa sequenza operativa l'attività di raccolta rifiuti svolta all'interno dei locali dell'appaltante non necessita di autorizzazione in quanto l'attività rientra nella più generale attività di igiene e pulizia e consiste nella "movimentazione" dei rifiuti esclusivamente all'interno dell'area nella disponibilità del produttore.
Ciò premesso ritengo che l'attività di raccolta di rifiuti giacenti non possa individuare attività produttiva dei medesimi in quanto limitata, appunto, alla mera raccolta: non c'é attività produttiva ma solo quella di raccolta del rifiuto presente nei cestini dedicati agli assorbenti igienici.
Il produttore reale dei rifiuti è il soggetto proprietario dei locali in cui insistono i cestini predisposti per contenere gli assorbenti.
La predisposizione di tali contenitori rientra nelle prestazioni della propria attività di servizio per gli utenti dell'aeroporto.

Conseguentemente, l'affidamento dei rifiuti così raccolti (confido adeguatamente imballati in idonei sacchi) al trasportatore che ne effettua la "raccolta e trasporto" (attività di gestione rifiuti in quanto transitanti per la pubblica via), configura attività di intermediazione in quanto realizza la "disposizione" dell'avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti, in nome e per conto del produttore, senza detenzione e quindi soggetta ad iscrizione in Cat. 8.
Pare contraddittoria la situazione di reale "detenzione" del rifiuto con la configurazione di intermediario "senza detenzione" ma in realtà non lo è perché la detenzione dei rifiuti la si realizza nell'area privata e prima della "raccolta" da parte del trasportatore.
Ciò non configura attività di gestione rifiuti in quanto rientra attività svolta all'interno alla struttura del produttore dei rifiuti.

Spero di essere stato chiaro.
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cumba07
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da cumba07 »

Ho sempre difficoltà a capire questa intermediazione, vi chiedo quindi un pò di pazienza. :roll:

art. 183 c. 1 lett. l:
l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;

art. 212 comma 5:
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. ...
diciamo che l'intermediario che ha la detenzione non necessità di autorizzazione in quanto è quantomeno il trasportatore ed in quanto tale ha una sua autorizzazione. E' sempre un intermediario ma non necessità di autorizzazione alla categoria 8.
laveco ha scritto:L'appaltatore, come da contratto, si occupa della raccolta di assorbenti igenici femminili (lasciati negli appositi contenitori dagli utenti), all'interno della struttura affidando il servizio di trasporto e smaltimento ad una azienda terza.
Credo che occorra capire meglio questo passaggio, ossia la parola che ho sottolineato e messo in grassetto. Pacifico ritenere il produttore l'aeroporto, ma quando affida cosa viene indicato nel contratto?
Cesare

Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Cesare »

Anch' io ringrazio Lav Eco (fà sempre piacere essere citati),

Ma chiedo all'Autore ed agli Intervenuti (tutti citati da @Laveco, un saluto a tutti);
ma, mi chiedevo, con quale codice CER potranno essere trasferiti quei "rifiuti" affinché non diventino un "rifiuto"?

E' importante per capire l'Attività di provenienza.

La prima coppia di numeri del codice CER ci indica l'Attività di provenienza.
In tal caso: qualé il CER più idoneo? Può essere solo un 18 .. .. , un 19 .. .. , ovvero un 20 .. .. ;

La prima domanda:

cosa sono quei pannolini secondo il C.E.R. ?
Un prodotto scaduto o non più utilizzabile?
Un sottoprodotto da Attività aeroportuale?
Un rifiuto urbano?

La possibile risposta:
non certo un "sottoprodotto che discende in continuazione e necessariamente dalla Attività aeroportuale", diversamente dagli scarichi in atmosfera dei gas di scarico o dei rumori (questi sì: sono sicuramente sottoprodotti di quella Attività)

La seconda domanda:

Quella Attività Aeroportuale é una "Attività Privata" (P. M. I.) soggetta a A.U.A.?
Ovvero soggetta ad A.I.A. ?
Ovvero soggetta a V.I.A. ?
Ovvero a qualsiasi Autorizzazione?

O, altrimenti ed in maniera completamente differente, é una "Attività" data in CONCESSIONE (tramite appalto) per lo svolgimento di un servizio che compete allo Stato?
Intendo "il trasporto pubblico aereo".

Concludo: lo Stato (si sa) non deve chiedere nessuna Autorizzazione ... fintanto che ... dice come "smaltire i pannolini" ritrovati presenti dalla Attività data in CONCESSIONE

Un saluto a tutti, Cesare.
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Gimi
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Gimi »

Cerco di riscontrare brevemente @Cumba (che saluto):
in quella parola sta l'evidenza del ruolo di intermediario che, su mandato del produttore di rifiuti (contratto), dispone , quale mandatario, dell'avvio a smaltimento del rifiuto per conto di un terzo (mandante).

..e @Cesare: i citati pannolini sono rifiuti assimilati agli urbani (ex DPR 254/2003).
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Cesare

Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Cesare »

Cari amici, dissento.

Il compito dell'intermediario (che agisce nell'interesse del destinatario del rifiuto e non certo nell'iteresse del produttore) sarà quello di accertare la qualità e la composizione del rifiuto da smaltire mediante analisi da lui stesso predisposte e di stabilire il prezzo dello smaltimento presso l'impianto di destinazione, con il quale ha il contratto, in funzione delle caratteristiche accertate.

L'affidamento del compito di intermediazione viene richiesto dal destinatario del rifiuto (ad esempio un impianto di compostaggio, un impianto di recupero ferro, un impianto di recupero legno, ecc.) che vuole garantirsi della qualità di ciò che gli arriverà.

L' obbligo di iscrizione alla categoria 8 prevista dall'Albo Gestori Ambientali riguarda le imprese che svolgono l'attività di "commercio e di intermediazione di rifiuti" senza avere la detenzione dei rifiuti che formano oggetto di tali attività.

In relazione a tali obblighi, per l'iscrizioe, l' intermediario dovrà presentare solo una adeguata garanzia di tipo economico (le classi di iscrizione alla categoria 8 sono in funzione di tali garanzie).

L'intermediario é una figura a sè stante; non può essere né il produttore, né il trasportatore, né il detentore, né il destinatario del rifiuto; queste figure hanno la necessità di iscrizione all'Albo con criteri completamente differenti e più precisamente: mc/ton annue prodotte/ricevute, ovvero abitanti serviti nel caso di gestione rifiuti urbani (sebbene anche l'intermediario abbia l'obbligo della tenuta dei registri).

Non vedo cosa c'entri l'intermediario nelle domanda: "Chi é il produttore?".

Un saluto a tutti, Cesare
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Gimi »

Caro @Cesare,
Il compito dell'intermediario (che agisce nell'interesse del destinatario del rifiuto e non certo nell'iteresse del produttore) sarà quello di accertare la qualità e la composizione del rifiuto da smaltire mediante analisi da lui stesso predisposte e di stabilire il prezzo dello smaltimento presso l'impianto di destinazione, con il quale ha il contratto, in funzione delle caratteristiche accertate
mi pare che tale tua definizione cozzi con la definizione data dal TUA e ponga l'intermediario in posizione all'opposto di come lo individua l'originaria definizione della Direttiva 2008/98/CE qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi.
Il disporre il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi è un potere delegabile solo dal produttore dei rifiuti non dallo smaltitore!

Anche la successiva indicazione:
In relazione a tali obblighi, per l'iscrizioe, l' intermediario dovrà presentare solo una adeguata garanzia di tipo economico (le classi di iscrizione alla categoria 8 sono in funzione di tali garanzie).
non è corretta in quanto l'intermediario deve dimostrare di possedere requisiti soggettivi e requisiti oggettivi, relativi alla dotazione minima di personale, capacità finanziaria e cognizione tecnica mediante nomina del Responsabile Tecnico.
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Cesare

Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Cesare »

@Gimi, scusa, ma sono pienamente coerente con la definizione:

"l'intermediario é qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi".

Il produttore rimane produttore, che per smaltire il rifiuto (in R ovvero in D) si rivolge all'intermediario.

L'intermediario tratta "per conto terzi" tutte le modalità con cui tale rifiuto potrà essere portato presso quel terzo (l'impianto di recupero ovvero di smaltimento) che non interviene direttamente in tale trattativa, ma per l'appunto rimane terzo; il "produttore" potrà non accettare e rivolgersi ad altri.

Per capire, invece, chi sia il produttore di quel rifiuto "pannolini igienici" lasciati presso la struttura aeroportuale (e quali adempimenti debba osservare), credo occorra fare altri ragionamenti (se preferisci: altre assimilazioni); e per iniziare a fare tali ragionamenti credo occorra partire dal CER di quel rifiuto.

Così come restano esclusi i CER da 01 a 17, escluderei sùbito anche il 18 01 04 - Rifiuti tipo: bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici perché questi rifiuti derivano dall'attività 18 - Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario ecc. (la prima coppia del numero CER mi dice l'attività produttiva) .

Escluderei sùbito dopo il codice 20 (da te ipotizzato), ma solo perché tale codice esclude la tenuta del registro di c. s. (comunque di questo non sono sicuro e chiedo conferma a Cumba ed a quanti abbiano esperienza sul trattamento degli urbani).

Per esclusione rimarrebbe dunque, a mio modesto avviso, solo il codice 19 - Rifiuti prodotti (raccolti) fuori sito (= rifiuto che sarebbe stato domestico se raccolto presso l'abitazione -cassonetto stradale adiacente-, ma che é stato portato fuori sito con un flusso stabile di persone -gli utenti dell'impianto aeroportuale- ).

Per analogia guarda questo codice: 19 08 01 - Vaglio.

Il vaglio é quanto prodotto dalla stazione di grigliatura (che si chiama anche vagliatura) presso l'impianto di depurazione urbana (cerco di usare termini foneticamente simili -flusso stabile/condotta stabile- per unificare concetti simili tra loro):

- così come la Ditta delle pulizie del depurature non fà altro che raccogliere (vaglio depositato sulla griglia) quanto portato lì da un flusso stabile di acqua nel caso di impianto depurazione acque (ma anche presso gli impianti di depurazione acque urbane arrivano i pannolini gettati nei W.C. collegati al flusso idrico stabile),

- così la Ditta delle pulizie aeroportali non fà altro che raccogliere quanto portato lì da un flusso stabile di persone (nel caso di impianti aeroportuali) e lasciato nei cestini predisposti nei bagni; ma sarà sempre vero che i pannolini gettati nei w.c. dell'aeroporto arriveranno ad un impianto di depurazione acque reflue che lo smaltirà col codice 19 08 01 - Vaglio.

I due concetti (sovvallo presso l'aeroporto, vaglio presso l'impianto di depurazione acque; così come l'afflusso stabile) sono molto simili tra loro.

Se devessi essere stato chiaro nell'unificare il simile ed eliminare il superfluo (Vaglio= prodotto di scarto raccolto fuori sede), vorrei proseguire nel ragionamento per raggiungere delle conclusioni.

Nel caso di impianto di depurazione reflui urbani, il Gestore (adesso Unico detto S.I.I.) che ha avuto in Concessione -e non in Autorizzazione- la depurazione di quello scarico idrico é il produttore di quel rifiuto "Vaglio" e deve tenere intestati i registri di c. e s. a suo nome (dopo potrà affidarli al Conduttore = Detentore del Rifiuto)

Nel caso di impianto di trasporti pubblici aeroportuali, il Gestore che ha avuto in Cocessione e non in Autorizzazione il trasporto aereo la depurazione di quello scarico solido (anche pannolini) é il produttore di quel rifiuto "sovvaglio ipotetico" e deve tenere intestati i registri di c. e s. a suo nome (dopo potrà affidarli al Conduttore = Detentore del Rifiuto)

Spero che la lunghezza non vi sia stata noiosa.

Un saluto, Cesare.
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Gimi »

No, non ci siamo.
L'appaltatrice, di fatto o per contratto, dispone del rifiuto in nome e per conto del produttore e, conseguentemente, opera come intermediario.
Nel caso è indiscutibile che il produttore del rifiuto sia la società che gestisce l'aereoporto.

Non ci siamo neanche sulla classificazione:
- non può essere un codice 18 per il motivo che non origina da attività sanitaria;
- non può essere un codice 1908 perché non origina dal trattamento delle acque reflue (proprio tu, Cesare, me lo classifichi come vaglio?)
Applicando la norma, il rifiuto origina da ambienti pubblici (aereoporto) e soggetti a tassazione TARI, conseguentemente, i pannolini sono un rifiuto urbano assimilato conferibili alla pubblica raccolta.
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Cesare »

Già!

Però ...

Un saluto.

Cesare
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da laveco »

Confermo che la gestione è attualmente la seguente, in quanto la ritengo corretta cosi come da vostri suggerimenti : appaltatrice intermediario-aeroporto produttore.
dubbio:
Pannoloni assimilati agli urbani anche nel caso in cui potenzialmente infetti da un utenza extra europea?
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Gimi »

Potenzialmente infetto è troppo generico.
L'eventuale rischio infettivo lo devi valutare in base al disposto dell'articolo 2, comma 1., lettera d), punto 2) del DPR 254/2003.
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Cesare »

@Gimi, tu dici:

- non può essere un codice 18 .. .. per il motivo che non origina da attività sanitaria;
- non può essere un codice 19 08 .. perché non origina dal trattamento delle acque reflue


E quindi?

Ma qual'é il C.E.R. per quel pannolino potenzialmente infetto lasciato lì, nel cestino del cesso dell'aeroporto, da love ci sono donne extracomunitarie (infette) in attesa del decollo?

Differentemente:

Ma qual'é il C.E.R. per quel pannolino potenzialmente infetto gettato lì, nel cesso dell'aeroporto, da donne extracomunitarie (infette) in attesa del decollo, che arriva all'impianto urbano?

Caro Gimi, tu dici:

- non può essere un codice 18 .. .. per il motivo che non origina da attività sanitaria;
- non può essere un codice 19 08 .. perché non origina dal trattamento delle acque reflue


Caro Gimi, mi spieghi perchè il codice C.E.R. di quel pannolino gettato (da donna infettata) nel cestino vicino al cesso debba essere differente dal codice C.E.R. di quel pannolone gettato (da uomo infettato) in quello stesso cesso che arriverà al depuratore?

Un saluto
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

Messaggio da Gimi »

Caro @Cesare,
hai messo il dito su una piaga aperta (e quindi potenzialmente infetta : Nurse : ).
Il CER di quel pannolino, lasciato o gettato nel cestino dell'aereoporto, indipendentemente da chi lo abbia lasciato o gettato e indipendentemente dal fatto che sia potenzialmente infetto o meno, ha la medesima codifica del pannolino lasciato o gettato nel sacco nero dei rifiuti domestici:
20103 rifiuto urbano indifferenziato perchè l'origine di quel rifiuto è individuabile fra quelle che originano rifiuti urbani o assimilati (art. 184 comma 2, lettere b) e d)).

Il caso posto riguarda la potenzialità infettiva di pannolini ma a questi si possono affiancare i cerotti di varia dimensione, bende, garze, siringhe con o senza ago, aghi con o senza siringa ecc. che hanno origine domestica e che non hanno altra regola se non quella di porli o gettarli nel sacco nero.
La piaga aperta è proprio questa: manca, a livello UE, una qualsiasi norma che consenta di gestire in modo differenziato i rifiuti potenzialmente infetti prodotti dal privato cittadino.

Che io sappia, nel continente, c'è solo la Svizzera (noto Paese extraeuropeo) che ha, seppur blanda, una regolamentazione per la raccolta di tali rifiuti.
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

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Il fatto che una certa quantità di pannolini, infetti o non infetti, siano gettati nel cesso e arrivino al depuratore comunale identifica due aspetti:
  • il primo, di una carenza di istruzione, formazione, informazione o di mero senso civico del soggetto che lo butta nel cesso;
  • il secondo, un rifiuto che si somma a una quantità di altri e che compone (in questo caso correttamente) un rifiuto da sgrigliatura e quindi un codice 1908 in quanto origina dal successivo trattamento delle acque reflue.
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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

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Re: PRODUTTORE RIFIUTI (PIU VOLTE DISCUSSO)

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