CER 190501 Vs 190503

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mander
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CER 190501 Vs 190503

Messaggio da mander »

Salve,
vorrei inquadrare bene questo codice CER soprattutto in riferimento al suo "compagno" 190503, in virtù anche delle recenti modifiche normative che lo hanno interessato ( anche prima la questione era confusa).

il 190501 era cosi descritto : parte di rifiuti urbani e simili non compostata;

ora ( dopo giugno 2015) è descritto:parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost.

il codice 190503 è ed è sempre stato : Compost fuori specifica.

L' ultimo decreto dell'11 settembre 2015 che modifica il DM 27 settembre 2010, ha variato l' ammissibilità del codice 190501 (esclusioni)

Non capisco bene le intenzioni del Legislatore, sia sulla definizione sia sulla giusta attribuzione del codice, faccio due esempi:

1) Gli scarti di raffinazione di un impianto di compostaggio che produce ammendante ( ACM) da FORSU che codice CER devono avere: 190501,190503,190599???

2) La frazione Organica stabilizzata ( effettivamente stabilizzata) proveniente dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati che codice deve avere? 190501, oppure 190503.

dalla mia poca esperienza vedo che gli impianti si dividono in parti uguali rispetto alle varie ipotesi di attribuzione di codice cer.

saluti Mander
mathieu
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Re: CER 190501 Vs 190503

Messaggio da mathieu »

Ciao,
provo a risponderti perché è un po' di tempo che mi sto scervellando sulla questione della corretta attribuzione dei CER in uscita da impianti TMB.
La risposta è che, dal mio punto di vista, l'attribuzione del 190501 vada assegnata ESCLUSIVAMENTE alla quotaparte residua del rifiuto che non può compostare perché "non biodegradabile" e che viene scartata durante la raffinazione della FOS (190503).
Provo ad articolare il ragionamento.
Premetto che, relativamente alla descrizione del codice 190501, il legislatore UE nulla ha cambiato con l'emanazione della 2014/955/UE: "Non-composted fraction" era nella 2000/532/EC e "Non-composted fraction" è ora. E' nella traduzione italiana delle due Decisioni che si è pensato bene di cambiare la traduzione (e forse il senso stesso) della descrizione del CER.
Venendo al problema, la situazione italiana è, come sempre, molto variegata e pertanto è difficile dare una risposta univoca e certa al problema che sollevi (e che è grande come una casa).
In Italia esiste la "prassi" in molti impianti di attribuire il 190501 alla frazione umida che, pur essendo passata per la sezione di compostaggio, non risulta completamente stabilizzata (elevato IRD, elevato DOC, etc.) o per un tempo di residenza troppo breve, o per difetti di progettazione, etc. In questo senso immagino avrai già letto gli articoli di Pierobon o di Leone qui su Lexambiente.
In sostanza, in molti casi, si ragiona verificando il grado di putrescibilità residua del rifiuto in uscita dai bacini di stabilizzazione: se è inertizzato allora viene raffinato e diventa FOS (190503), se invece lo è solo parzialmente, allora gli si attribuisce il 190501.
Questo tipo di attribuzione, cozza però con quanto previsto dalla tab.5 dell'art.6 del DM 27/09/2010 che (prima delle modifiche) escludeva il 190501 dai rifiuti soggetti al controllo del DOC, includendovi invece il 190503 (qualora l'IRD fosse superiore a 1000).
Adottando il ragionamento di cui sopra viene da chiedersi: ma come, mi fai misurare la putrescibilità residua su un rifiuto stabilizzato (190503) e non me la chiedi su quello che lo è solo parzialmente (190501)?
La risposta sta appunto nel fatto che il 190501 per sua natura non è putrescibile e che quindi non ha senso misurare IRD o DOC se la sua biodegradabilità è bassissima o nulla.
Ora, con le modifiche introdotte dall'11 settembre, il 190501 è stato introdotto nella fatidica nota "g" della tab.5 e quindi i medesimi criteri valgono sia per il 190501 che per il 190503.
Questo sembrerebbe entrare in conflitto con il ragionamento fatto finora e avallare invece la tesi di coloro che sostengono che il 190501 sia una "FOS riuscita male".
Io continuo a pensare che la FOS sia esclusivamente il 190503 (se riuscita bene si usa per i ricoprimenti, se riuscita male - IRD e DOC elevato - va in discariche con deroghe al DOC) e che il 190501 sia lo scarto non biodegradabile: ritengo infatti che questa modifica alla tabella sia stata introdotta esclusivamente per prendere atto del fatto che in Italia gira un enorme quantità di 190501 altamente putrescibile e per garantire quantomeno che questo finisca in discariche riclassificate e adatte allo smaltimento di un rifiuto con quelle caratteristiche fisico-chimiche.
Se poi questo sia il modo giusto di procedere dal punto di vista legislativo, toccherebbe aprire apposito thread.

Spero di essere stato esaustivo.


Matteo Rossi
Ln: https://it.linkedin.com/pub/matteo-rossi/16/30b/138
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