AUA - ambito di applicazione

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Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

@Perchim,

Ottimo, perfetto,
... nella prima parte;
... però (nella seconda parte) vai in contraddizione:

art.113 d.lgs. 152/06

Comma 1
Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ... le Regioni, previo parere del Ministero ... disciplinano ed attuano ... (leggi VAS = Valutazione Ambientale Strategica).

Comma 2
Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o a prescrizioni ...


Non sono le acque di un piazzale di mille mq che provocano rischi idraulici o ambientali!

Dimmi se ho sbagliato, e dimmi dove.

Un saluto, Cesare.
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perchim
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

caro cesare ... le acque di un piazzale ...
non sono le sole acque meteoriche ...
possono avere caratteristiche qualitative molto variabili ... a seconda di ke piazzale è!
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milic
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da milic »

perchim ha scritto:caro cesare ... le acque di un piazzale ...
non sono le sole acque meteoriche ...
possono avere caratteristiche qualitative molto variabili ... a seconda di ke piazzale è!
rientro in AUA se ricado nella fattispecie di cui al R.R. 4/2006 di Regione Lombardia (separazione delle acque di prima pioggia per alcune tipologie di attività con superficie scolante > 2000 mq), corretto? La prima pioggia finirà in fognatura (su autorizzazione rilasciata da ATO) mentre il resto, considerato pulito, normalmente in corpo idrico superficale (su parere della provincia).
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perchim
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

novità in vista ....
stay tuned ...
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milic
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da milic »

....neanche il tempo di assimilare la situazione attuale......
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tsgio66
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da tsgio66 »

per caso stai parlando della bozza di modifica del 152/06 di cui al lancio di agenzia ansa in cui si parla di AIA, VIA e altre amenità varie ?? : Blink :
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perchim
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

no ... faccio riferimento "solo" all'argomento di qst topic ...
stay tuned
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perchim
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

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Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Caro Perchim, questo é tuo:

… l'aua è facoltativa x comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale.
è obbligatoria x aut "classiche" ... anche per una sola aut !!! (vedi art.3 comma 1 e comma 3).

http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 619#p49479

Questo, invece, é mio:

… il concetto espresso da Cesare è che l’impianto pubblico, proprio perché pubblico, solo e soltanto relativamente allo scarico, non è soggetto a nessuna “autorizzazione allo scarico”; ma, qualora -in maniera illogica ed assurda- fosse soggetto a tale autorizzazione, allora -in maniera altrettanto illogica ed assurda- va soggetto ad A.U.A..
http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... =25#p51963

Ho letto l’articolo di Mauro Kusturin da te riportato e, secondo l’autore, l’impianto pubblico di depurazione non va in A.U.A.; ma, secondo te, quale é la logica conclusione di quell’articolo? L’impianto pubblico di depurazione, che non va soggetto ad A.U.A., a quale autorizzazione va soggetto?

Questa é la mia personale unica conclusione:
La conduzione degli impianti di depurazione pubblici non rientra tra le attività private; andrà soggetta a concessione e non certo ad autorizzazione.

Un saluto con stima, Cesare.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

come hai ben notato caro cesare ...
con l'art in questione ho cambiato idea; ho cambiato idea xkè la "teoria" proposta dalla provincia dell'aquila, come ho detto nell'articolo, è valida, articolata e motivata, in quanto basata sulle leggi italiane attualmente vigenti.
sempre le stesse leggi vigenti mi dicono che tutti gli scarichi devono essere autorizzati: come?
con l'aua, con l'aia, con l'aut unica ex art.208 o come nel caso dei depuratori urbani con l'aut ex art.124.
questo è quanto!
p.s.: "Chiunque può sbagliare; ma nessuno, se non è uno sciocco, persevera nell'errore. (Cicerone)"
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Caro Perk, se quella AUTORIZZAZIONE che hanno buttato fuori dalla porta la fai rientrare dalla finestra ... non hai cambiato idea.

Un saluto, Cesare.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

ho cambiato idea ... sul fatto ... ke l'aua non si applica ai dep urbani!!!!
sul fatto ke ci voglia l'aut ... non ho mai cambiato idea!!!
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Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Vedi, caro Perk, quello scarico di fognatura urbana che intendi ulteriormente AUTORIZZARE, ma non in A.U.A., prima della sua emissione nel corpo idrico, già esiste;
é esistente, é lì … , é tangibile, é analizzabile, é difforme da tab 3 prima colonna; andrebbe SOLO depurato … per non arrecare danni al corpo idrico.

Ed é la somma di:
- scarichi domestici (sempre ammessi),
- scarichi assimilati (sempre ammessi),
- scarichi industriali (ammessi in tab 3 seconda colonna –scarico industriale in fogna- dal Gestore Unico),
- scarichi meteorici (ammessi su lastricati da differenti attività con trattamento appropriato);
insomma, somma di scarichi GIA’ TUTTI regolarmente AUTORIZZATI.

Con la ulteriore NECESSARIA AUTORIZZAZIONE, cosa intendi dire? cosa intendi dare? Cosa intendi fare? cosa intendi per: “AUTORIZZARE” (prima della emissione nel corpo idrico) quella somma di scarichi già autorizzati?

1) Autorizzare lo scarico complessivo -che già esiste- che andrebbe magari depurato (nei limiti del possibile, ed a seconda delle capacità)?
2) Autorizzare la (doverosa) depurazione dello stesso prima della sua emissione nel corpo idrico?

Scusa, avrai pure cambiato IDEA (l’idea é la cosa “vista” a priori); scusami, ma tu un’”idea” … sull’argomento, proprio non ce l’hai.

Con la massima stima, continua; Cesare.

P.S. Quell’idea, cosa “vista” verso cui dirigere, non ce l’ha neanche il Legislatore (Pastore errante nel deserto).
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Erin Brockovich »

sai Cesare...
condivido solo il commento del P.S. dopo le due virgole...

Tutto l'art 124 del 152 parla di autorizzazione agli scarichi senza alcuna distinzione .... è obbligatorio leggerlo fa parte del testo
Tutti gli scarichi DEVONO essere autorizzati. (comma 1)
Ed il 124 parla di urbane - domestiche - assimilabili - termali - ecc.
Il 125 chiede anche qualcosa in più agli industriali.
Poi sai è prevista anche una autorizzazione provvisoria per il tempo necessario al loro avvio (comma 8)
Solo le acque reflue domestiche e assimilabili sono sempre ammesse in pubblica fognatura in deroga al comma 1.... le altre sono soggette alla disciplina definita dalle Regioni (commi 3-4) e la Regione può decidere se imporla o meno

Chissà poi perché (comma 8) è valida solo quattro anni e lo scarico può essere mantenuto in funzione solo nel rispetto delle PRESCRIZIONI contenute nella precedente AUTORIZZAZIONE e .... fino alla adozione di un nuovo PROVVEDIMENTO.
E le PRESCRIZIONI contenute nell 'AUTORIZZAZIONE non riguardano il rispetto tabellare, in quanto disciplinato dalla LEGGE, ma tanti altri obblighi che spaziano dalle situazioni ambientali alla corretta gestione dei fanghi.
Inoltre (art.130) è prevista anche una diffida/revoca dell'autorizzazione se non vengono rispettate le prescrizioni in essa contenute e sai... ci sono tanti impianti pubblici che che ne avrebbero tanto bisogno

Non credo che un impianto si possa definire autorizzato solo perché è pubblico. Pubblico non è sinonimo di rispetto delle leggi.
Sai sulla carta tutto funziona .... all'atto pratico un po' meno ...
Erin Brockovich
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Erin Brockovich »

non so perchè sono uscite .. faccine

- comma 6
- comma 8
Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Scusa Erin,

L'art 124. Criteri generali, leggilo così:

comma 1 ) Tutti gli scarichi <<idrici> derivanti da qualsiasi ATTIVITA'> devono essere PREVENTIVAMENTE autorizzati.

comma 2 ) L'autorizzazione é rilasciata al TITOLARE della ATTIVITA' da cui origine lo scarico.

Ti accorgerai subito che l'impianto pubblico non genera uno scarico suo autonomo da sottoporre ad autorizzazione, va solo a depurare (se i fanghi attivi ce la fanno) quello scarico già esistente.

Il servizio di depurazione biologico (obbligatorio dopo i 2000 a.e.), che non genera nessuno scarico idrico (se non relativamente ai bagni, questi sì da autorizzare) non va dato con una autorizzazione; andrà dato, invece, in concessione al Gestore S.I.I., con un capitolato di oneri a carico del Gestore; relativamente agli scarichi in atmosfera la cosa sarà differente.

Se il Legislatore, invece di autorizzare gli scarichi (idrici, in atmosfera, sul suolo ... ecc) avesse pensato più semplicemente ad autorizzare preventivamente le ATTIVITA' in funzione dei vari scarichi ipotizzabili (tutti sottoprodotti di quella ben precisa attività, leggi A.U.A.), tutto sarebbe più semplice.

E, nel caso del depuratore urbano, quale potrebbe essere la attività da autorizzare? Visto che la depurazione é di tipo biologico (fanghi attivi)?

Un saluto, Cesare.

P.S. le faccette ti appaiono se dopo alcuni numeri (ad es.: 8 ) chiudi la parentesi senza interporre uno spazio.
Erin Brockovich
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Erin Brockovich »

Il Sindaco è il titolare dello scarico, ancora in molte realtà, se non provvede (o economicamente non può) affidare in gestione l'impianto.
Come allo stesso modo è la massima Autorità Sanitaria Locale.

Ci sono diverse forme di affidamento del servizio.... a privati generalmente, ma la responsabilità resta in capo al titolare se non dimostra il contrario.

Anche in caso di superamento dei limiti è indispensabile individuare la esatta responsabilità.

Il gestore può anche non essere il destinatario della sanzione per superamento dei limiti se dimostra che il comune non gli ha fornito quanto richiesto per il corretto funzionamento dell'apparato.
Ho detto prima .. sulla carta sono tutti bravi ... è la pratica però poi che conta.

Autorizzazione si.... di qualunque linea di pensiero ...

Grazie per il consiglio.
Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Scusami ancora Erin,

per poterci capire, almeno qui nel forum, invece che di SCARICHI parliamo di ATTIVITA' che danno origine a quegli scarichi, sarà tutto più chiaro.

Tu affermi: "... Il Sindaco é Titolare di quello scarico ..." (nel nostro caso idrico) dal depuratore urbano, ma non mi dici a che titolo ne sia titolare.

Il Sindaco é semplicemente il rappresentante pro-tempore di quella collettività, non é il tutore di tutte quelle attività urbane.

Pensa anche agli scarichi inquinanti sul suolo (rifiuti solidi o liquidi) ovvero in atmosfera (rifiuti polveriformi o gassosi o diossine o acustici o elettromagnetici o ... ecc)... sempre scarichi sono (cioé sottoprodotti), se superiori ai limiti tabellari saranno rifiuti. La colpa é del sindaco? A Taranto (rifiuti in atmosfera)? A Napoli o Palermo (rifiuti solidi per strada)? Nel Casertano (rifiuti interrati)?

Certo! La colpa sarà del Sindaco se, informato, non sia intervenuto; anche semplicemente con dei cartelli "VIETATO".

Ecco allora il concetto nuovo: l'INFORMAZIONE, il Gestore (nel nostro caso il gestore S.I.I.) nello schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di depurazione ha l'obbligo di INFORMARE il Sindaco e le altre Autorità preposte. Se queste non prendono provvedimenti saranno responsabili, ma non in qualità di Titolari.

Se si riuscisse ad unificare il concetto di scarico, di sottoprodotto, di rifiuto ... si potrebbe parlare anche di limiti tabellari.

E' sempre un piacere dialogare con te; un saluto, Cesare.

P.S. Leggi anche “A.U.A. ed Autorizzazione alla ATTIVITA' privata".

Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 977#p51977

Sarà del tutto chiaro, a questo punto, che non puoi AUTORIZZARE il Sindaco a fare il Sindaco, né il Gestore a fare il Gestore; differentemente l'industriale, per mantenere aperta la sua industria, va autorizzato.

Leggi anche:
Responsabilità Gestore del Servizio Idrico. Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic.php?f=7&t=6263
Ed anche: tabelle scarichi acque reflue. Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic.php?f=1&t=4099

P.P.S. Gentile God, se leggi, ti chiederei di spostare il post “A.U.A. ed Autorizzazione alla ATTIVITA' privata"
questo: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 977#p51977
postato da me, sbagliando, in: Utilizzare meglio Lexambiente, vorrei spostarlo in: V.i.a. - v.a.s. - IPPC - A.I.A.

Grazie, Cesare.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da tsgio66 »

X Cesare

Non come funziona da voi, ma qui nel profondo Nord - Est i Sindaci non gestiscono gli impianti e i "titolari" degli impianti ormai sono gli Ambiti Territoriali Ottimale (ATO) per la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII)

" Il Sindaco é semplicemente il rappresentante pro-tempore di quella collettività, non é il tutore di tutte quelle attività urbane."


"Pensa anche agli scarichi inquinanti sul suolo (rifiuti solidi o liquidi) ovvero in atmosfera (rifiuti polveriformi o gassosi o diossine o acustici o elettromagnetici o ... ecc)... sempre scarichi sono (cioé sottoprodotti), se superiori ai limiti tabellari saranno rifiuti. La colpa é del sindaco? A Taranto (rifiuti in atmosfera)? A Napoli o Palermo (rifiuti solidi per strada)? Nel Casertano (rifiuti interrati)?"

Ti rammento che il Sindaco, tutt'ora, è l'autorità sanitaria locale e con propria ordinanza, molto motivata, può sottoporti a Trattamento Sanitario Obbligatorio perchè sei pericoloso per te e la popolazione.....

Un ordinanza Sindacale disattesa ha rilevanza penale.... ma sai qual'è il livello medio di competenza dei ns. Comuni....

molto molto bassa....., anche perchè i Comuni x definizione sono miopi....

se leggi le notizie ansia il MATTM sta valutando di by passare gli enti locali [Comuni, Province, Regioni (?)] con due esperti del Ministero della Sanità e buona notte al secchio

"Certo! La colpa sarà del Sindaco se, informato, non sia intervenuto; anche semplicemente con dei cartelli "VIETATO".
"

e aggiungo se competente a decidere e prendere provvedimenti (anche perchè in alcuni non può decidere niente..!!!)

"Ecco allora il concetto nuovo: l'INFORMAZIONE, il Gestore (nel nostro caso il gestore S.I.I.) nello schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di depurazione ha l'obbligo di INFORMARE il Sindaco e le altre Autorità preposte. Se queste non prendono provvedimenti saranno responsabili, ma non in qualità di Titolari."

Questa forse è la migliore idea che ho sentito in materia di gestione del SII

In sede di Concessione della Gestione del SII l'autorizzazione allo scarico viene inclusa definendo le condizioni e le penali per mancato rispetto della Convenzione di attuazione della Concessione.

Ovviamente l'ATO deve iniziare a gestire anche i corsi d'acqua e le falde sottostanti.

Devo creare il Wasser fuehrer, la guida dell'acqua, o in termini più italiani il Magistrato dell'Acqua (quello della Repubblica di San Marco dove c'erà il concetto che palo fà paluo - palude - quello che ha deviato corsi d'acqua tipo Brenta, Pò, Adige, Piave e tutt'ora le opere funzionano benissimo....)

Un ultima cosa ti faccio notare (caso reale). Tra le altre cose autorizze e controllo, anche tramite Arpa, un depuratore pubblico a servizio di 23 Comuni.....

Se vi sono problemi all'impianto come gestiamo il problema....

avviso il Sindaco della sede di impianto, quello dove c'è lo scarico o tutti i 23 Sindaci, Arpav e ATO of course....

spero di essere stato chiaro
ti porgo tanti saluti , Giovanni.
Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Caro TsGio, quando dici:

“ … In sede di Concessione della Gestione del SII l'autorizzazione allo scarico viene inclusa definendo le condizioni e le penali per mancato rispetto della Convenzione di attuazione della Concessione.”

Fai di tutt’erbe un Fascio (con rispetto parlando del wasser Fuehrer, e del suo devastante periodo storico) perché metti insieme il dovere del pubblico (depurazione dello scarico urbano, indistinguibile per provenienza, esistente e non eliminabile) col diritto del privato (aprire un nuovo scarico relativo alla sua attività); non puoi mettere insieme la Concessione (la affida la Regione, a seguito di gara pubblica, con un Decreto pubblicato sul Bollettino Regionale) con l’Autorizzazione (A.U.A., la da il SUAP, a seguito di domanda di parte, con un timbro ed una firma).

La Concessione viene AFFIDATA, l’AUTORIZZAZIONE viene data.

la Concessione ha, normalmente, durata 30ennale (a tener conto anche degli investimenti); avrà come scopo l’OTTIMIZZAZIONE del Servizio Pubblico AFFIDATO in Concessione per il miglioramento rispetto al periodo precedente giudicato inadeguato, valutabile con collaudi di esercizio successivi, col miglioramento del SERVIZIO offerto (valutabile con collaudi 4ennali); potrà essere revocata qualora non abbia portato il miglioramento previsto nel tempo affidato in funzione del costo (ad es.: il raggiungimento dello stato di BUONO per il corpo idrico recettore, ad es. Fiume Sarno entro il 2015 con un costo stabilito di 0,5 ovvero 5 milioni di euro … tanto per buttar lì delle cifre).

L’Autorizzazione (A.U.A., VIA, ecc.) è il riconoscimento, ad una AZIENDA (privata ovvero pubblica), ad esercitare la sua ATTIVITA’ imprenditoriale definendo i limiti di scarico, nell’ambiente, di tutti i possibili sottoprodotti derivanti da quella ben precisa ATTIVITA’ d’intrapresa; andrà rilasciata DIETRO RICHIESTA di parte, magari proprio a scaricare nel Sarno. Ha, normalmente, durata 4ennale; avrà come scopo la verifica, ogni ogni 4 anni, di un ambiente non peggiorato dalla ATTIVITA’ di quella azienda (privata ovvero pubblica) che, altrimenti, va chiusa come attività illecita.

Non confondere, e non fare di tutt’erbe un FASCIO, sempre con rispetto parlando, tra CONCESSIONE ed AUTORIZZAZIONE.

E non voler sottoporre Cesare a T.S.O.;

Cesare, con i suoi ragionamenti che potrai valutare sensati o insensati, però solo virtualmente e solo in Lexambiente, non danneggerà mai e poi mai l’Ambiente.

Aspetto, ma aspettiamo tutti, altri interventi su un argomento di questa importanza proposto da Perchim.

Sempre con la massima stima un saluto a TsGio, un saluto a Perchim, un saluto a tutti; Cesare.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da tsgio66 »

Caro Cesare, mi spiego perchè probabilmente non mi hai capito

1) quello del TSO era un esempio del potere del Sindaco. Giammai ti farei fare il TSO. I tuoi ragionamenti non sono sconclusionati ma, anzi, se riletti un paio di volte sono una miniera di spunti e riflessioni per crescere e proteggere l'ambiente.

2) la guida alpina in montagna in tedesco è il Berg Fuehrer e quindi in analogia penso al wasser fuehrer o al magistrato alle acque della Repubblica di San Marco. Quell'altro a cui ti riferisci è meglio che non ritorni più altrimenti si che, stavolta, sarebbero, come disse Lino Banfi in un film, uccelli per diabetici.....

3) se concedi un servizio pubblico per 30 anni concedi anche le necessarie autorizzazioni ambientali e idrauliche per il corrispondente tempo a condizioni prefissati (e qui siamo perfettamente d'accordo). Eventuali sforamenti dei limiti e mancati adeguamenti degli impianti e delle reti sarebbero da sanzionare con penali / rescissioni a carico del gestore e penali a chi ha bloccato le opere necessarie all'adeguamento impiantistico e delle reti fognarie (viste le numerose procedure di infrazione per mancato adeguamento degli agglomerati urbani italiani)

4) L'AUA (che mi ricorda il ritornello della canzone Video Kill the Radio Star) è un tipico esempio di come lavora il Ministero delle 'CAS (Complicazione Affari Semplici) a Roma. Noi della Provincia lavoriamo lo SUAP incassa per fare il postino.....e spesso anche molto male.....

5) l'autorizzazione AUA riguarda, of course, solo le attività produttive (secondo quanto previsto dal MISE) e il tutto va per conto suo
Infatti separo molto bene scarichi di reflui urbani - domestici da quelli industriali (d'altronde posso dire che ho un lavoro di sottoprodotto solido del metabolismo umano....)

buona serata a tutti
Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

TSGio, questo è tuo:

"…
2. Se serve una sola autorizzazione, quella allo scarico, l'AUA non è obbligatoria ..... è facoltativa.
"

Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 619#p49478

Segue questo,

Perchim:
"... sul 2 c'è un errore: l'aua è facoltativa x comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale.
è obbligatoria x aut "classiche" ... anche per una sola aut !!! (vedi art.3 comma 1 e comma 3)
".

Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 619#p49479

Caro TSGio, quale Autorizzazione intendi "affiancare" alla Concessione 30nnale per la depurazione del refluo urbano affidata al Gestore S.I.I.?

Un saluto, Cesare.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

altre novità in vista ... sull'amletico dubbio depuratori urbani in aua ... si o no ...
nel modello unificato x l'aua allegato allo schema di dm ... nella scheda relativa agli scarichi ... tra le tipologie di reflui ... ci sono anche le ACQUE REFLUE URBANE ... e non solo ... la scheda chiede informazioni sull'agglomerato, sugli a.e., sulla fogna etc ...
quindi si desumerebbe che per il dm ... i dep urbani vanno in AUA!!!
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Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Caro Perk,

Se facciamo un salto indietro nel tempo ritroviamo, prima della 152/99, la LEGGE 319/76 (Legge Merli) che disciplinava, con la tabella B, gli SCARICHI URBANI in corpo idrico/suolo; mentre disciplinava con le tabelle A e C gli scarichi industriali rispettivamente in corpo idrico/suolo ed in fognatura.

Voglio evidenziare che la Legge Merli, relativamente allo scarico del depuratore urbano, parlava di CONCESSIONE (e non di AUTORIZZAZIONE) allo scarico, sarebbe stato assurdo.

Riporto:
TABELLA B (Limiti di concentrazione degli insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o 5.000 mc [gli attuali scarichi Urbani con più di 2.000 a.e.]).

Punto 9) Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) [leggi: se nella fogna urbana sono presenti scarichi industriali con possibile presenza di … ]

Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione, sotto forma di complessi, ed in sospensione.
I limiti riguardanti i singoli ioni dovranno essere stabiliti dall’autorità competente per la CONCESSIONE allo scarico
(in TABELLA B) in funzione degli attingimenti esistenti o previsti e delle possibilità di inquinamento indiretto di corpi idrici superficiali.

Ciascun limite
<degli elementi in soluzione come ione ed in sospensione> non potrà essere superiore a quanto previsto dalla Tabella A (scarichi industriali in acque superficiali) [leggi Tabella 3 I colonna].

Qui:

http://www.normattiva.it/do/atto/vediPd ... e=076U0319

Appare del tutto chiaro che:

- Le tabelle A e C della 319/76 sono riferite ai soli scarichi industriali e sono state messe insieme nelle due colonne nell’attuale Tabella 3 All. 5 della 152: pertanto anche la Tab 3 si riferisce ai soli scarichi industriali, questi sì soggetti ad AUTORIZZAZIONE A.U.A. tramite S.U.A.P.

- Per quanto l’Art. 1 dell’Allegato 5:

“Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature (Urbane) che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni”

E’ del tutto chiaro il riferimento al punto 9 della Tabella B sopra riportata; infatti:

- Le Regioni sono, oggi, l' Autorità Competente di allora;
- la Tabella 3 I colonna é esattamente la Tabella A = soli scarichi industriali;
- la Tabella 3 II colonna é esattamente la Tabella C = soli scarichi industriali;
- Per la logica: se sommo soli scarichi industriali otterrò soli scarichi industriali;

per cui la Tabella 3 si riferisce ai soli scarichi industriali (singolarmente considerati -industria per industria- e non agli urbani, ai quali potranno essere accumulati, ma non potranno mai mutare lo scarico urbano in scarico industriale).

- Per CONCESSIONE allo scarico del depuratore Urbano (entro i limiti di tabella B della 319/76, assimilabile alla Tabella 1 + Tabella 2, ma che sono assolutamente differenti dalla tabella 3 del 152) deve intendersi come: CONCESSIONE alla DEPURAZIONE dello scarico Urbano (Concessione alla depurazione dello scarico –e non AUTORIZZAZIONE allo scarico somma ... di altri scarichi- 30ennale soggetta a Convenzione: se il Gestore dimostra di essere in grado di gestire l’impianto (verificato idoneo nel COLLAUDO di funzionalità al rispetto di tabella 1 + tabella2) si rinnova la Concessione, se non é capace tecnicamente e/o economicamente, si manda a casa).

- Se il Legislatore insiste a volere AUTORIZZARE lo scarico indistinto del depuratore urbano in A.U.A.: libri sotto il braccio … ed a scuola! (Scuola di INGEGNERIA DELL'AMBIENTE su Lexambiente. Mannaggia il ’68!)

Un caro saluto, Cesare.
Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Perkim, complimenti hai superato i 60.000 accessi.

Affiché non vada perduto.

Un saluto, Cesare.
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