AUA - ambito di applicazione

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perchim
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

vedi caro cesare ...
ci sarebbero motivazioni (logike e non) sia a favore, ke contro ...
le stesse regioni pro-aua ke quelle contro-aua, motivano (se si può parlare di motivazioni) in modo poco incisivo le loro scelte ... altre non motivano affatto ...
con questo non voglio dire "ke sono in buona compagnia nel non motivare" ... ma voglio solo dire ke la confusione regna sovrana su uno dei primi amletici dilemmi nati con l'aua ...
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da tsgio66 »

Altra osservazione che avevo già fatto è la modalità di assegnazione del Servizio Idrico Integrato.
Se è l'incarico di gestore del SII è affidato mediante l'applicazione dell'art. 113 c.5 lett. c) del TUEL (affidamento diretto) e come se fosse gestito dal Comune quindi la Regione del Veneto con DGR 1775/2013 prevede, al punto “Ambito di Applicazione” l'esclusione dalla procedura AUA “agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione)”;

Buona giornata :D
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perchim
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

il veneto ... è stata la prima (è una delle poche insieme alla lombardia - se nn sbaglio) del partito depuratori urbani non in aua ...
... e cmq se ci sono circa 30000 visite (a fronte di 30 post) per questo argomento ... secondo me vuol dire ke abbiamo un "grosso problema" ...
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orione
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da orione »

io ho da capire ancora quale sia il problema... il depuratore urbano è dotato di un'autorizzazione allo scarico?
è un impianto che non ricade in AIA? deve rinnovare il suo titolo autorizzatorio? qual è il motivo per cui alla lettera della legge dovrebbe essere esclusa dal regime AUA... e perché dotarlo eventualmente di un'autorizzazione unica come quella dell'AUA preoccupa così tanto? spiegatemi perché non capisco...
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

@orio1 ...
rivolgi il tuo quesito alle regioni veneto e lombardia (sempre se nn sbaglio regione) ...
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Cesare

Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

@Orione chiede il 08-08-2014 12:20:

“… io ho da capire ancora quale sia il problema ... il depuratore urbano è dotato di un'autorizzazione allo scarico?”

Vedi, caro Orione, un depuratore urbano non potrà MAI venir dotato di “autorizzazione allo scarico”, é un assurdo; non è previsto dalle Leggi che un depuratore urbano si doti di “autorizzazione allo scarico” (non lo prevedevano né le precedenti Leggi Sanitarie né la successiva Legge Merli –a proposito Merli era un Ingegnere- promulgatore della Legge 319/76, né lo dice esplicitamente la 152), bensì si deve dotare solo di “validazione” della progettazione e del “monitoraggio”, successivo, della gestione (lo dice la Direttiva CEE 91/271 nell’Allegato I);
il danno provocato ed accertato a terzi dovrà essere risarcito, ma come? E da chi? Se non é stato previsto l’evento?

Ti dirò:
- anche il sistema fognario urbano costituisce un "impianto"; e se si ostruisce, e ci sarà fuoriuscita del refluo, neanche quello scarico potrà mai essere autorizzabile, sarebbe assurdo; il danno provocato ed accertato a terzi dovrà essere risarcito, ma come? E da chi? Se non é stato previsto l’evento?

- anche una stazione di sollevamento fognario urbano costituisce un "impianto"; e se si blocca la pompa, e ci sarà fuoriuscita del refluo, neanche quello scarico potrà mai essere autorizzabile, sarebbe assurdo; il danno provocato ed accertato a terzi dovrà essere risarcito, ma come? E da chi? Se non é stato previsto l’evento?

In previsione dell’evento, penso, il Gestore S.I.I. dovrà essere obbligato, nel Capitolato d’appalto, a risarcire il danno a terzi con una polizza assicurativa; ed il danno alla collettività, in caso di inquinamento, con la previsione, sempre nel Capitolato di Gara, dell’accantonamento di una cifra adeguata (il danno da inquinamento non é “assicurabile”).

@Perchim, che riferisce il 08-08-2014 08:31:

… le stesse Regioni pro-aua ke quelle contro-aua, motivano (se si può parlare di motivazioni) in modo poco incisivo le loro scelte ... altre non motivano affatto ...

Ti dirò:

nella mia Regione, a Cesare che reclamava per le continue multe sugli scarichi dei depuratori urbani, un Dirigente, competente ed estremamente disponibile al dialogo, del settore Ambiente rispose: “Caro Cesare, ho comprato ben quattro libri, li ho letti tutti … e non ci ho capito niente” … dopo pochi mesi si fece trasferire ad altro incarico.

Sono questioni difficili, tutti ottimi gli interventi, un saluto a tutti; Cesare.

P.S. Cesare di libri sull’ambiente ne ha letti qualche centinaio, e ci ha capito troppo poco, eccettuati i punti fissi.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da orione »

Cesare ha scritto:Vedi, caro Orione, un depuratore urbano non potrà MAI venir dotato di “autorizzazione allo scarico”, é un assurdo; non è previsto dalle Leggi che un depuratore urbano si doti di “autorizzazione allo scarico” (non lo prevedevano né le precedenti Leggi Sanitarie né la successiva Legge Merli –a proposito Merli era un Ingegnere- promulgatore della Legge 319/76, né lo dice esplicitamente la 152)
Mi permetto di correggerti... un depuratore urbano sarà sicuramente dotato di un'autorizzazione allo scarico in ottemperanza al principio esplicitamente asserito nella 152 per cui "tutti cli scarichi devono essere autorizzati" ... ed è una disciplina attuata e strutturata sullo schema della precedente legislazione (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) la quale costituiva, in continuità con la cd. “legge Merli” previgente, il primo intervento organico del legislatore in tema di tutela dell’ambiente dall’inquinamento idrico. L'attuale disciplina si differenzia sostanzialmente dal precedente quadro normativo, perché prende finalmente in considerazione l’impatto che un qualsiasi scarico idrico, pure se conforme ai limiti tabellari, può avere sul corpo idrico recettore.
In sostanza, lo scopo del regime normativo degli scarichi idrici è stato trasferito dalla disciplina unica degli scarichi (valida su tutto il territorio nazionale e basata sul mero rispetto dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge Merli) all’effettiva salvaguardia dei corpi idrici; il rispetto dei limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali dovrebbe pertanto essere adeguato in funzione dei Piani di Tutela delle Acque approvati dalle regioni.

Questo per precisare il fatto, che pur apprezzando lo stimolo e le logiche provenienti dal Cesare-pensiero, il Cesare-pensiero differisce sostanzialmente dalla legge attuale che prevede che tutti gli scarichi debbano essere autorizzati.

In ogni caso rilancio la mia domanda: perché mai un depuratore urbano non ricadente in aia non potrebbe richiedere l'AUA?
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

caro orio1 ...
leggendo asetticamente la norma ... la ragione è dalla tua parte!
tuttavia + di qlcuno (alcune regioni appunto) hanno letto diversamente la norma ... con delle motivazioni ... ke pur se potrebbero essere logike ... non soddisfano il castello normativo attuale.
xò ti faccio un piccolo esempio ... x capire alcune falle della norma ...
piccolo comune con piccolo depuratore ... con SUAP c\o il comune stesso (resp. SUAP dipendente del comune) ... il sindaco (comune) chiede (x via telematica) al suo SUAP (ed al suo dipendente) l'aua ... la provincia poi adotta il provv ... ke il SUAP rilascerà al suo stesso Comune! ...
spero di nn aver fatto confusione ma quello ke voglio fare emergere ... ke in parte si è tornati alla L.319/76 qnd il Comune autorizzava se stesso x il proprio depuratore ...
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da orione »

capisco l'apparente incongruenza, ma il suap non autorizza proprio niente e nessuno. Il suap è solo un ufficio, non un organo, come tale, gli spettano solo compiti, non funzioni. Io la leggo diversamente: nel caso che proponi (ma poi mi spieghi che fine hai fatto fare al gestore del sii) l'ente comune, chiede all'ente provincia l'aut. a gestire il proprio depuratore, inoltrando l'istanza preparata dal proprio ufficio tecnico attraverso l'apposito sportello istituito presso il proprio comune. Il suap inoltra l'istanza, riceve le comunicazioni eventuali, fino ad arrivare al provvedimento finale che poi trasmetterà a chi di dovere.

non ci vedo niente di strano...
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

allora orio1 ... cerkiamo di fare kiarezza sui passaggi ...
1) il sindaco (o il dirigente incaricato) del comune (piccolo con piccolo dep ... e senza gestore del SII xkè è lui stesso il gestore) inoltra x via telematica la rikiesta di aua al SUAP competente x territorio (ke guarda caso è costituito c\o il predetto comune ed il resp dello stesso è un dipendente comunale (ke spesso è un subordinato del dirigente\sindaco di cui sopra);
2) il SUAP "gira" (dovrebbe istituire il procedimento in quanto responsabile del proc stesso) la pratica alla Prov (autorità competente ex art. 2 let. c dpr 59/2013);
3) la Prov fa le sue "cose" e adotta il provv di aua (ex art.4 co7);
4) la Prov lo trasmette al SUAP che provvede al rilascio (ex art.4 co.7) ed alla notifica.
il tuo primo errore ... l'ente comune chiede all'ente provincia ... oggi non esiste più! lo sportello è l'unico interlocutore di ki fa istanza ... ivi compreso il comune.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da orione »

ribadisco il concetto: sotto il profilo amministrativo, del diritto amm.vo intendo, al suap non compete alcuna funzione ma solo e soltanto il compito di ricevere gli atti e trasmetterli. La sua, come tu stesso hai detto, è una funzione meramente interlocutoria, per cui, mettila come ti pare, ma di fatto è l'ente comune che chiede all'ente provincia la quale ultima, procede e provvede.
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Messaggio da Cesare »

Caro Orione; tu dici che la Legge dice: "tutti gli scarichi devono essere autorizzati".

Verissimo!

Ma ... se Cesare riuscisse a dimostrare, non solo a te che sei attentissimo bensì anche ai meno attenti, che la Legge attuale (malamente scritta) abbia voluto più semplicemente dire: "tutti gli scarichi derivanti da attività industriali, artigianali, zootecniche, devono essere autorizzati" ... altrimenti chiude l'attività?

Come? Mi chiederai.

Con la proposta di:

"NORME INDICATIVE SULLA INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE"
del Dr. Paolo Pasqualucci, che fa seguito alla Circolare n. 290 del 22 gennaio 1971 del Medico Provinciale di Piacenza ai Sigg Sindaci della Provincia ... ed altri; proposta confermata dal Ministero delle Sanità con Circ. n. 166 del 2 ottobre 1971:

Art. 1)
Fatte salve, in materia di scarico in acque pubbliche, le competenze del Presidente della Giunta Provinciale a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, nonché ogni altra competenza prevista dalla legge, qualsiasi scarico di acqua conseguente ad attività industriale, artigianale, zoo-agricola, che avviene nel Comune deve formare oggetto di domanda di autorizzazione al Sindaco ...

...
Art. 7)
Qualora il titolare di uno scarico non provveda ad eliminare l'inconveniente contestatogli, il Sindaco gli notifica la sospensione della ATTIVITA' che provoca gli inquinamenti.


Ecco, questa precedente va bene, l'attuale é stata scritta da un ... scegli tu.

Un saluto, Cesare.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

caro orio1 ...
mi leggi cortesemente i seguenti passaggi dal S.O. n.42/L della G.U. n.124 del 29.5.2013 ...
pag.3 - art.4 - co.4 - ultimo rigo del 1° capoverso ...
pag.3 - art.4 - co.7 ultimo capoverso ...
vedrai ki indica la norma come ki provvede al rilascio ...
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da orione »

Carissimo Cesare, conosco la tua linea di pensiero, peraltro per alcuni versi condivisibile in ragione del fatto che l'eventuale "chiusura" di un depuratore urbano (leggi pubblico) è un'amenità sia sotto il profilo giuridico che di impatto ambientale, tuttavia entriamo in ambiti di discussione diversi e che potrebbero risultare off topic rispetto a quanto chiesto dal buon perk. Che ne dici di spostare la discussione di cui al tuo ultimo post nel topic "filosofia del diritto ambientale". Apri, se vuoi, appena hai tempo, che appena avrò qualche minuto ti seguirò a ruota... lasciamo a perk il suo ambito di discussione senza divagare troppo...
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da orione »

comma 4 ha scritto:Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli
abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in
un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita' competente
adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP
che, rilascia il titolo.
comma7 ha scritto:il SUAP trasmette la relativa
documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente adotta il provvedimento
e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo
e quindi???? l'adozione del provvedimento avviene da parte dell'ente competente, non certo da parte del suap...
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

l'adozione no ... ma il rilascio del provvedimento finale si!
caro orio1 ... il SUAP è responsabile del procedimento ...
l'avvia (con la comunicazione di avvio del procedimento) e lo chiude, rilasciando l'aua.
la prov ci mette il regalo ... il suap lo incarta con carta-regalo, fiocco e biglietto d'auguri!
... continua ...
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Ma il SUAP é un Ente?

Ha un suo Organo Amministrativo che possa rispondere?

Da chi é formato il SUAP?

Forse é solo una sigla da eliminare così come il SISTRI.

Cesare.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da orione »

Carissimo perk e caro Cesare, ai sensi e per gli effetti della L 241/90, il responsabile del procedimento non ha la responsabilità in senso tecnico, ma è bensì la guida del procedimento, è l'organo di impulso che fa da punto di riferimento tra l'istante e l'amm.ne procedente.

Lo scopo di tale figura dovrebbe essere semplicemente quello di superare il limite di impersonalità degli uffici.

Talvolta il responsabile del procedimento può anche coincidere con l'organo competente ad emanare il provvedimento, ma questo non avviene sempre necessariamente, come nel caso di cui discutiamo. Nel nostro caso tutte le responsabilità amm.ve, civili o penali permarrebbero in capo all'organo competente (provincia) ed il responsabile del procedimento (suap) funzionerebbe unicamente da guida e coordinamento in seno al procedimento, curando la fase delle comunicazione di avvio, la fase di partecipazione, chiedendo l'eventuale regolarizzazione della domanda, proponendo l'indizione della conferenza di servizi, trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione, e dopo l'emanazione, provvedendo alle notifiche previste dall'ordinamento.

Io tutti 'sti problemi non li vedo... se questo è davvero il problema... viceversa reitero la domanda, se qualcuno vuol essere così gentile da spiegarmi: qual è il problema?
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Questa la domanda iniziale di Perchim in data 18-06-2013 08:31:

“ … quindi un piccolo depuratore comunale gestito in house dal comune ... è soggetto ad AUA?”

La risposta di Cesare: Assolutamente No!

Questa l’ottima interpretazione di Silicio2, che riporto in parte, postata in data 28-06-2013 14:47:

“ ... ritengo che il gestore del S.I.I., anche se normalmente è costituito da una SPA, svolge un PUBBLICO SERVIZIO e quindi come tale deve comportarsi e come tale deve essere considerato quando gestisce un depuratore urbano.”

Caro Orione, il concetto espresso da Cesare è che l’impianto pubblico, proprio perché pubblico, solo e soltanto relativamente allo scarico, non è soggetto a nessuna “autorizzazione allo scarico”; ma, qualora -in maniera illogica ed assurda- fosse soggetto a tale autorizzazione, allora -in maniera altrettanto illogica ed assurda- va soggetto ad A.U.A..

Di seguito riporto la definizione di Autorizzazione (nel Diritto Amministrativo) ripresa da Treccani.

Autorizzazione. Diritto amministrativo

Lo svolgimento di talune attività private è subordinato al rilascio di un’autorizzazione ossia di un atto positivo di accertamento, con cui l’amministrazione verifica la compatibilità di tali attività con un determinato interesse pubblico (come la tutela del paesaggio e l’assetto del territorio, la sicurezza dei cittadini, l’incolumità pubblica ecc.). L’autorizzazione segue dunque la richiesta del privato di poter esplicare un diritto rientrante nella propria situazione giuridica (per es., la costruzione o la ristrutturazione di un immobile, la guida di un autoveicolo o motoveicolo, il possesso di un’arma ecc.).

Qui: http://www.treccani.it/enciclopedia/aut ... istrativo/

Concludo: l'Autorizzazione va rilasciata, su richiesta di parte, solo ed esclusivamente all'attività del privato.

Un saluto, Cesare.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

orione ha scritto:... viceversa reitero la domanda, se qualcuno vuol essere così gentile da spiegarmi: qual è il problema?
x me il prob al momento non c'è! io rilascio le aua ai depuratori comunali.
xò dovrebbero rispondere alla tua domanda le regioni e lo province che continuano a rilasciare le "classiche" aut allo scarico.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Eppure sta scritto proprio così, proprio come ha riportato TsGio in data 8/8/14:

“ … la Regione del Veneto con DGR 1775/2013 prevede, al punto “Ambito di Applicazione” l'esclusione dalla procedura AUA “agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio …”

Con questa premessa (riporto col copia-incolla):

Ciò premesso, in considerazione del fatto che sono tuttora in corso Tavoli interregionali e con i Ministeri, volti sia alla adozione della documentazione necessaria alla completa operatività del regolamento (modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale) e sia alla risoluzione delle problematiche interpretative emerse nella prima fase di applicazione del regolamento, si ritiene utile, in questa fase, fornire le indicazioni di seguito riportate per accompagnare il processo di attuazione del regolamento in argomento, fermo restando che le medesime restano valide sino a eventuali nuove disposizioni in materia.
...
Ambito di applicazione

L'A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento.

L'A.U.A. non si applica:

1 - agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
2 - agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto come i seguenti:
a - procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b - procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
c - autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d - procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui provvedimento conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale;
3 - agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione);
4 - agli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 160 del 2010.


Qui:

http://bur.regione.veneto.it/BurvServic ... ?id=259427

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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

ecco ove è il problema!
xkè il veneto ha escluso i dep comunali dall'aua?
l'ambito di applicazione del dpr 59/2013 dice, letteralmente, una cosa diversa!
con questo non voglio dire ke quello ke dice il veneto non è sensato, logico, .... voglio solo dire ke il veneto fa qlcosa di diverso da quello ke asetticamente la norma nazionale dice di fare (giusto o sbagliato ke sia, logico o illogico ke sia, sensato o insensato ke sia ...)
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da orione »

agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione)
... e quindi, forse, anche Cesare... se Cesare fosse in Veneto... : Blink :
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da Cesare »

Caro Orione:

"... e quindi, forse, anche Cesare... se Cesare fosse in Veneto... "

Già, Cesare avrebbe risparmiato decine di migliaia di euro per multe ingiuste e per avvocati.

Caro Perk, cito Carlo Collivignarelli (Dipartimento Ingegneria Civile, Università di Brescia):

LE NORME TECNICHE IN MATERIA DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
(Il libro, edizione ANDIS del 2000, non è in commercio)


La situazione è in alcuni casi più definita a livello regionale, laddove siano state definite norme specifiche. A questo proposito si può citare la Regione Veneto, che, accanto al collaudo statico ai sensi della L. 1082 ed al collaudo tecnico-amministrativo ai sensi della normativa sui LL.PP. introduce il collaudo “funzionale” (lr 33/85 e successive modifiche), da prevedersi al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio. Questo deve essere previsto per impianti di depurazione che trattino gli effluenti di sistemi fognari, gestiti da Comuni, Comunità Montane, loro consorzi anche misti con imprese private, di potenzialità superiore a 1000 a.e.

Si tratta però di una eccezione: il Veneto è infatti l’unica Regione italiana ad essersi dotata di una normativa di questo tipo.

La normativa della Regione Veneto prevede i seguenti passi:

a) Approvazione del progetto definitivo in sede regionale;
b) Esecuzione dei lavori secondo le norme dei LL.PP.;
c) Collaudo funzionale (a regime di minima e massima potenzialità);
d) Autorizzazione all’ESERCIZIO.
… “


Come ben vedi la Regione Veneto non ha mai parlato (né scritto) di autorizzazione allo “scarico” per il depuratore pubblico, perché è un assurdo.

P.S.
Così rendiamo orgoglioso TsGio che sta in Veneto!

Un saluto ad Orione ed a Perchim a TsGio ed a tutti, Cesare.

P.P.S.
Ho dimenticato di salutare Silicio2, che é stato essenziale, Cesare chiede scusa.
Ultima modifica di Cesare il 13 agosto 2014, 15:14, modificato 1 volta in totale.
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Re: AUA - ambito di applicazione

Messaggio da perchim »

@orio1 .... cesare vive nella "repubblica indipendente della basilicata" ove l'aua non viene contemplata ... e neanke i "ducati di potenza e matera" contemplano tale forma di autorizzazione ... battute a parte non ho trovato nulla sull'aua nei siti della regione basilicata, delle province di potenza e matera ... confermi cesare?
@cesare ... principio generale delle fonti: la normativa ambientale è una normativa speciale ... non confonderla con la normativa sui LL.PP. ... tienile separate ... ma entrambe vanno rispettate ... ed ESERCIZIO non vuol dire SCARICO per i 2 diversi target delle normative di riferimento.
principio della norma speciale ... art.124 co.1 ... "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" - regola generale - poi ci sono tutte le deroghe ... ma sempre nella norma speciale.
... continua ...
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