impianti recupero rifiuti codice CER 170504

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giuppe23
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impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da giuppe23 »

Ciao a tutti spero che qualcuno riesca a darmi una risposta ad un dubbio che non mi da pace.
Da quello che so gli impianti autorizzati al recupero di rifiuti che trattano il codice CER 170504 sono solo obbligati a verificare la conformità per il loro utilizzo con la sola verifica del test di cessione previsto dall'allegato 3 del DM 05/02/98.
Ora, poichè il codice CER 170504 contempla anche terreni provenienti da siti di bonifica, come si fa ad avere la sicurezza che dopo un trattamento di triturazione/vagliatura ed eventuale lavaggio i contaminanti siano stati abbattuti ed idonei ad essere riutilizzati in qualsiasi area con qualsiasi destinazione e pertanto indistintamente in area verde/residenziale e industriale.
Non sarebbe necessario al termine di tali trattamenti, verificare anche il rispetto di col. A o B previsti dalla Tab.1 dell'allegato 5 alla Parte IV titolo V del d.lgs. 152/06 in base al suo destino di riutilizzo?
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atena60
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da atena60 »

Il recupero ambientale delle terre e rocce da scavo con CER 17.05.04 non è subordinato solo all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del DM 5/2/98, ma - se ci si avvale delle procedure semplificate - anche al rispetto dell'art. 5 del medesimo DM.
In particolare, leggi la lett. d-bis) del comma 2.

Stai parlando dell'utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali?
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giuppe23
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da giuppe23 »

Bravo? Hai colpito nel segno! Il problema è. Proprio quello dei rilevati e sottofondi che da quello aie so si rifà solo alla circolare 5205. Inoltre in. Entrambi i casi il materiale in uscita da un impianto non dovrebbe rispettare anche i limiti di col a o col b per la relativa destinazione d uso? Quindi deve essere prevista nella autorizzazione e nei controlli fa parte degli enti?
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Callaghan
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da Callaghan »

Ho l'impressione che purtroppo siano diversi gli impianti autorizzati in via ordinaria o semplificata ad un trattamento di terre contaminate di cod.170504 consistente nella sola miscelazione o poco altro e senza che vi sia la minima preoccupazione circa la destinazione finale, che, se rappresentata da un recupero ambientale, non è altro che una diluizione degli inquinanti. Poco importa se rispettosi o meno dei limiti di colonna A o B della tabella, il fatto è che si rimettono in circolazione terreni ad un grado più o meno elevato di contaminazione avendo come paravento un'autorizzazione che approva la miscelazione come metodo di recupero dei rifiuti.
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lele
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da lele »

L'hai detto, Ispettore !!! : CoolGun :
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giuppe23
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da giuppe23 »

è proprio così...tantè, che da quello che so, gli impianti, sia in semplificata che in ordinaria, si limitano a fare il test di cessione e basta nell'inconsapevolezza più totale della Provincia... anche se c'è l'art.5 del DM 5/2/98 che dice che devono essere rispettati , in caso di recuperi ambientali, i limiti relativi della destinazione d'uso. Stando così le cose, teoricamente (ma non troppo), un sito sottoposto a bonifica con CSR per idrocarburi di 3500 potrebbero andare a finire in ambito residenziale solo perchè vagliate e triturate e rispettose del test di cessione. Ma anche se andassero a costiuire parte di un rilevato o sottofondo le cose non cambierebbero. Ma pare che proprio in ambito di sottofondi e rilevati la normativa non dica proprio nulla (fatto salvo l'allegato C della circolare 5205). Non credo ci siano impianti, almeno da queste parti, che all'uscita del trattamento individuino terreni adatti per recuperi ambientali o sottofondi, poichè non vengono verificate le concentrazioni dei contaminanti di col A o B.
Tuttavia, c'è un parere del Ministero dell'Ambiente del 2008 che dice che i terreni con CER 170504 una volta trattati in impianto, anche per i sottofondi e rilevati, devono rispettare i limiti per la relativa destinazione d'uso in cui verrà riutilizzato. Che valore può avere un parere di questo genere? immagino nullo....
Tuttavia è assurdo che si bonifichi da una parte (con enormi investimenti economici ) e si inquini dall'altra...pare proprio una cosa all'italiana....e una presa per il c...
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esco
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da esco »

: Cowboy :
giuppe23 ha scritto: ... teoricamente (ma non troppo), un sito sottoposto a bonifica con CSR per idrocarburi di 3500 potrebbero andare a finire in ambito residenziale solo perchè vagliate e triturate e rispettose del test di cessione...
provo a fare qualche altra considerazione:

- se è stata eseguita una analisi di rischio che ha evidenziato una CSR per idrocarburi C>12 pari a 3500 mg/kg (rispetto al limite di 750 mg/kg) significa che non occorre alcuna bonifica dei terreni fino alla concentrazione di 3500 mg/kg, quindi non è necessario alcun trasferimento di terreni ed il sito è definito "non contaminato" (art. 240 comma f).
- siccome il sito risulta "non contaminato" sulla base di una analisi di rischio, la Conferenza dei Servizi che approva l'analisi di rischio includerà i vincoli da assegnare al lotto di terreno "non contaminato" per la destinazione d'uso e per i percorsi espositivi esaminati ed approvati.
- l'analisi di rischio consente quindi di lasciare la "contaminazione" in sito sulla base del processo di analisi e di valutazioni codificate dall'Allegato 1 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e dai Criteri metodologici definiti da APAT-ISPRA.
- ritengo quindi poco probabile lo spostamento dei terreni di un lotto che è stato sottoposto a tale procedimento, proprio perché le parti interessate hanno scelto il percorso della AdR in luogo della rimozione e della bonifica, qualora sia stato possibile scegliere (ricordo che l'AdR non è una opzione: è obbligatoria ed in presenza di concentrazioni nei terreni < CSR non è prevista alcuna bonifica).
- dunque l'unica ragione che giustifica lo spostamento dei terreni da un sito contaminato oggetto di AdR, è la necessità di bonificare i terreni le cui concentrazioni riscontrate sono superiori alle CSR calcolate, quindi nell'esempio esposto terreni con concentrazioni >3500 mg/kg.
- in tal caso il terreno con idrocarburi totali >3500 mg/kg sarebbe oggetto di un progetto di bonifica da esaminare con le diverse opzioni applicabili (anche ad es. con tecniche di bonifica in situ);
- anche se è stata valutata opportuna la tecnica della rimozione dei terreni con concentrazioni > della CSR, comunque il procedimento di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 prevede la realizzazione di un Progetto di Bonifica che dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Servizi che valuterà anche quantità e destinazione finale dei terreni da conferire.
- tali terreni potrebbero presentare anche concentrazioni di idrocarburi molto basse al test di cessione (caso abbastanza frequente proprio con gli Idrocarburi pesanti C>12) anche se le concentrazioni sul tal quale sono elevate (es. > 3500 mg/kg).
- se la destinazione finale prevista dal progetto di bonifica, autorizzato dalla Conferenza dei Servizi, è un impianto autorizzato a ricevere il codice CER 170504 senza alcuna limitazione della concentrazione sul tal quale e conformità al test di cessione, l'intervento di bonifica si svolge correttamente.

L'impianto di conferimento che ha una autorizzazione per ricevere, trattare e rivendere il codice CER 170504, che ha deciso di acquisire i terreni contaminati sulla base di un prezzo che ha ritenuto congruo, secondo me è il responsabile della eventuale ulteriore destinazione dei terreni ricevuti, eventualmente in associazione con chi desidera utilizzare quei terreni, magari pagandoli poco o niente.

Immaginiamo che per questi terreni le attività di trattamento siano limitate ad una mera miscelazione che consente di dimezzare le anomalie, l'impianto gestirà un volume di terreno con concentrazione media di idrocarburi C>12 pari a 3500/2 = 1750 mg/kg, quindi una concentrazione finale che non va bene nè per un sito a destinazione industriale, nè per un sito a destinazione residenziale: quel terreno secondo me non potrà essere commercializzato, fino a quando non si riducano le concentrazioni sul tal quale sotto i 750 mg/kg (colonna B) o 50 mg/kg (colonna A).

Dal mio punto di vista, la responsabilità di vendere terreni contaminati sono totalmente in capo al responsabile di impianto, che dovrebbe far eseguire l'omologa dei rifiuti che acquisisce e che vende. In generale non credo che possano essere immaginate responsabilità in capo al proprietario del sito inquinato da cui provengono i terreni contaminati, ai tecnici che hanno eseguito le attività di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica ed ai tecnici degli enti che, in Conferenza dei Servizi, hanno approvato gli atti fino al progetto di bonifica che prevedeva il conferimento di quei terreni in un impianto autorizzato.
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Alessio S.
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da Alessio S. »

giuppe23 ha scritto:...
Tuttavia, c'è un parere del Ministero dell'Ambiente del 2008 che dice che i terreni con CER 170504 una volta trattati in impianto, anche per i sottofondi e rilevati, devono rispettare i limiti per la relativa destinazione d'uso in cui verrà riutilizzato. ...
Parliamo del parere del Ministero dell’Ambiente n. 12758 del 6 giugno 2008? Qualcuno mi sa dire dove lo posso trovare online?
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Callaghan
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da Callaghan »

esco: nell'esempio proposto da giuppe23 il problema non è individuare di chi sia la responsabilità nell'aver approvato un progetto di bonifica nel quale si prevede la possibilità di conferire ad impianto di recupero terre più o meno contaminate, ma il fatto che l'impianto di recupero sia considerato tale e quindi autorizzato sulla base di un processo che consiste pressochè unicamente in una miscelazione e che, mescolando il buono con il cattivo, garantisce il rispetto delle condizioni di legalità del prodotto finale mediante la tecnica della diluizione. Questo in breve è un classico esempio di trasferimento di inquinanti, gli stessi per cui il sito d'origine è stato sottoposto ad un progetto di bonifica, che, grazie ad un trattamento discutibilmente recepito come recupero, possono essere reimmessi nell'ambiente senza che nessuno abbia da ridire.

Il parere del Minambiente è qui:

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyr ... _CER19.pdf
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Alessio S.
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da Alessio S. »

Grazie. Anche se non è quello che pensavo io
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giuppe23
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da giuppe23 »

"...L'impianto di conferimento che ha una autorizzazione per ricevere, trattare e rivendere il codice CER 170504, che ha deciso di acquisire i terreni contaminati sulla base di un prezzo che ha ritenuto congruo, secondo me è il responsabile della eventuale ulteriore destinazione dei terreni ricevuti, eventualmente in associazione con chi desidera utilizzare quei terreni, magari pagandoli poco o niente..."


Ciao ragazzi...scusate se mi sono assentato ma non ho ricevuto la notifica di risposta del forum.
Comunque si...il parere è esattamente quello e in realtà pochissime persone sanno della sua esistenza...quindi...tornando a noi...che valore può avere?
Significa che anche per rilevati e sottofondi stradali devono essere rispettati i limiti della relativa destinazione d'uso dell'area così come previsto dall'art. 5 del DM 5/02/98 che invece fa riferimento solo a recuperi ambientali?
Inoltre, nell'esempio da me fatto (che è un caso reale) è un sito in cui è stata fatta l'AdR ma anche la bonifica con biopila (e il valore di 3500 è proprio riferito ad idrocarburi pesanti) sulla base di un progetto approvato (chiaramente)... riportando i limiti al di sotto delle CSR.
Ora, in quell'area è prevista la realizzazione di un parcheggio sotterraneo (opera pubblica) e una delle ditte che ha vinto l'appalto, non potendo riutilizzare quei terreni come terre e rocce da scavo (in quanto provenienti da un sito sottoposto ad interventi di bonifica e tra l'altro ancora non certificato) li vuole portare nel proprio impianto (autorizzato in ordinaria).
Da queste parti, da quello che vedo,tutti gli impianti (sia in ordinaria che in semplificata) per il recupero di inerti/terreni si rifanno a quanto disposto dal DM 5/02/98 e alla circolare 5205 sugli aggregati riciclati ma non mi risulta ce ne sia nessuno che provveda a verificare i limiti della destinazione d'uso. Ovviamente questo cosa l'ho già evidenziata a chi di competenza che sembrarva non si fosse mai posto il problema...
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da esco »

giuppe23 ha scritto: ...nell'esempio da me fatto (che è un caso reale) è un sito in cui è stata fatta l'AdR ma anche la bonifica con biopila (e il valore di 3500 è proprio riferito ad idrocarburi pesanti) sulla base di un progetto approvato (chiaramente)... riportando i limiti al di sotto delle CSR...
Non so se ho capito quanto è avvenuto: ma se quanto è indicato è stato già eseguito, la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto ed ha definito i limiti di destinazione d'uso dell'area, poiché gravata da un procedimento di bonifica che prevede di lasciare in sito terreni contaminati sulla base dei una AdR, almeno per la durata del progetto approvato per consentire l'esercizio della bio-pila... o forse anche per un tempo superiore (bisognerebbe esaminare i dettagli), certamente l'AdR avrà dimostrato la compatibilità dell'intervento con la destinazione d'uso del sito e con i percorsi di esposizione esaminati.

Il comma 7 art. 242 indica anche: Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

Qualora si tratta di una bonifica con messa in sicurezza operativa, il comma 9 del medesimo art. che chiarisce "...all’atto della cessazione dell’attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente."

Insomma, in passato è stato approvato un progetto di bonifica (biopila + AdR) finalizzato a lasciare in sito le anomalie, se oggi si desidera modificare il progetto approvato, e si valuta altra tecnica di bonifica (rimozione dei terreni contaminati), temo sia necessario presentare un nuovo progetto di bonifica. La questione della destinazione dei terreni contaminati, sarà uno degli aspetti discussi e valutati nell'ambito della Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi, alla quale certo non sfuggirà il parere della Musumeci del luglio 2008, che Mascazzini ha fatto proprio per conto del Ministero dell'Ambiente. La medesima CdS dovrà tenere anche in considerazione la riduzione della concentrazione degli inquinanti nei terreni avvenuta con l'esercizio della bio-pila.
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da giuppe23 »

mi sai indicare che parere è quello della Musmeci e di Mascazzini? io non lo conosco...almeno penso.
Comunque la questione è molto semplice: Prima è stata fatta la bonifica con biopila, dopodichè è stata rifatta un'AdR sulla base del progetto di parcheggio presentato e tutti i terreni in eccesso (essendo un parcheggio interrato quindi devono essere scavati) è stato stabilito che vadano ad impianto.
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Re: impianti recupero rifiuti codice CER 170504

Messaggio da esco »

il parere della Musumeci (ISS) è stato inviato a Mascazzini (Minamb) nell'ambito degli esami delle istruttorie per il sito di interesse nazionale (credo) di Porto Marghera. Poi è stato usato per altri siti, infatti la lettera di chiarimenti di Mascazzini è inviata a ARPAT Toscana con allegato il parere usato per ARPAV: lo trovi nel post che Callaghan ha indicato sopra.
Se il nuovo progetto di bonifica ha previsto il conferimento ad impianto autorizzato per la gestione del cod CER 170504 mi pare che tutto sia corretto, probabilmente è stato anche stabilito di monitorare i cumuli di terreni contaminati estratti (rifiuti) prima del loro invio all'impianto mediante le procedure di campionamento previste dalla norma UNI 10802:2004, che indica le procedure di prelievo ed i metodi per costituire campioni rappresentativi per ciascun lotto di terreno. Il corretto monitoraggio dei rifiuti estratti non può (dovrebbe) essere by-passato da nessun progetto/autorizzazione.

Osservo infine che l'autorizzazione al trasporto e trattamento dei rifiuti è soggetta alle prescrizioni e limitazioni della autorizzazione medesima, anche per i volumi giornalieri/annuali che possono essere gestiti, un controllo incrociato potrebbe consentire di verificare se i volumi previsti dal Progetto di Bonifica siano compatibili con l'autorizzazione dell'impianto. Ho sempre il sospetto che il controllo incrociato dei dati tra: volumi annuali indicati nel MUD e volumi autorizzati, non siano eseguiti dalle CCIAA/Provincie.

Inoltre il flusso dei materiali è tacciabile attraverso i FIR ed è anche possibile conoscere la giacenza dei rifiuti 170504 presenti in impianto, ad esempio alla data di inizio lavori del parcheggio (inizio della movimentazione dei rifiuti): successivamente medianti i FIR in uscita dall'impianto è possibile conoscere le destinazioni dei 170504 per comprendere dove sono stati destinati i rifiuti (indirizzi inclusi).

Se l'impianto, nel periodo di interesse, non ha altre entrate di 170504 e se la giacenza di 170504 è minima/nulla all'inizio lavori, è possibile ritenere che i successivi FIR dei relativi al 170504 in uscita dall'impianto siano associabili al materiale estratto dall'area del nuovo parcheggio: pertanto il dubbio che questi rifiuti finiscano sotto una scuola o per riempire uno scavo a contatto con la falda, si può chiarire con un controllo incrociato dei dati "pubblici", purtroppo solo a posteriori.

Non credo che i dati "pubblici" consentano di riconoscere se il 170504, in entrata all'impianto, ha subito uno o più trattamenti, che sulla base della specifica autorizzazione di impianto potrebbero essere consentiti.
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