La acque reflue domestiche e quelle industriali ad esse assimilate, fino ad una potenzialità di 50 Abitanti Equivalenti (AE), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 100, 101 e 103 del D. Lgs. 3 aprile 2006, N., 152 e s.m.i., devono rispettare e conformarsi a quanto disposto dalla specifica disciplina regionale e, pertanto, devono essere dotati dei sistemi individuali (pubblici o privati) ivi individuati ed essere soggetti a Comunicazione presso i competenti Enti Territoriali (Comune/SUAP) e non già ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Acque reflue domestiche ed industriali ad esse assimilate ed AUA
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Acque reflue domestiche ed industriali ad esse assimilate ed AUA
Luigi FANIZZI
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