Campania - Regime transitorio strumenti di pianificazione

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robert_
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Iscritto il: 4 aprile 2024, 19:02

Campania - Regime transitorio strumenti di pianificazione

Messaggio da robert_ »

Buongiorno a tutti,
sarei grato se qualcuno potesse chiarirmi un dubbio circa la pianificazione urbanistica in Campania, in particolare in riferimento alla validità dei piani di fabbricazione comunali in mancanza di PUC.
Considerato che l'art. 44 della L. 16/2004 stabilisce che:
“comma 2) Gli stessi adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2024 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024.
comma 3) Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2024 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell'articolo 9 del d.p.r. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.
comma 4-bis) Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n.380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale.”
Mi chiedo:
Per un comune con Piano di Fabbricazione (PdF) degli anni Ottanta, in zona agricola valgono gli indici di fabbricabilità del PdF o i limiti del DPR 380/2001 (E quali sono questi limiti ? Quelli dell’art. 9,comma 1-b: 0,03 mc/mq?)

Se per i comuni sprovvisti di PUC, il limiti del 380/01 si applicheranno dal 2025, non è una contraddizione in termini affermare che “nelle zone agricole”, cioè nelle zone che si possono così definire solo in virtù di uno strumento urbanistico, si applichino già i limiti previsti dal 380/01?
In sostanza, ho saputo che in alcuni Comuni della Provincia di Caserta si applicano ancora i PdF ma non capisco in base a quale Legge…
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