Acque di prima pioggia ed acque reflue industriali

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ecoacque
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Acque di prima pioggia ed acque reflue industriali

Messaggio da ecoacque »

Le acque meteoriche di dilavamento di aree esterne che, in relazione alle attività ivi svolte, possono comportare il rischio di dilavamento da dette superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose ovvero di sostanze inquinanti che possono, pertanto, creare pregiudizio ai copri ricettori finali, non diventano acque reflue industriali ossia non costituiscono, normalmente, scarichi industriali ma rimangono immissioni idriche il cui caso è dispiplinato dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i.

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Luigi FANIZZI
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Re: Acque di prima pioggia ed acque reflue industriali

Messaggio da SCIPIONE »

Ma se non c'è una disciplina regionale? Possono essere disperse liberamente sul suolo senza nessuna depurazione?
E poi mi chiedo, le acque meteoriche di dilavamento (es. piazzali distributori di carburanti) raccolte nelle vasche di prima pioggia, possono essere disperse tramite una sub-irrigazione?
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ecoacque
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Re: Acque di prima pioggia ed acque reflue industriali

Messaggio da ecoacque »

Senza una specifica disciplina regionale la regolamentazione madre dei singoli casi rimane l'art. 113 del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i. che, comunque, ad esclusione delle acque reflue urbane di cui al comma 1, lettera a), le classifica come immissioni idriche e non già come scarichi.

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Re: Acque di prima pioggia ed acque reflue industriali

Messaggio da perchim »

mah, alla luce della storica impostazione della Cassazione, non sono d'accordo con questa visione sintetica della questione ...
io vedo almeno 3 chiavi di lettura: legislativa, amministrativa e giurisprudenziale.
è un argomento molto intricato.
p.s. art.74 D.Lgs. n.152/2006, definizione di scarico: "ff) scarico: qualsiasi immissione ..." :!:
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Re: Acque di prima pioggia ed acque reflue industriali

Messaggio da ecoacque »

Ciao Perk!

La semplificazione, in verità, l'ha introdotta il legislatore, nel TUA, al medesimo art. 74, lett. h), da Te citato, nel momento in cui, definendo le acque reflue industriali, diverse dalle acque meteoriche di dilavamento, ha escluso, di fatto, queste ultime, dalla disciplina degli scarichi (rispetto alla antecedente versione, del TUA, che, invero, le includeva).

In merito alla definizione di scarico, l'immissione a cui il legislatore rimanda specificatamente in normativa, è quella di un qualsiasi refluo, effettuata tramite un collettamento stabile e continuo, dal suo ciclo di produzione al corpo ricettore finale.

Avendole escluse dalla disciplina degli scarichi, il legislatore all'art. 113 del TUA rimanda alle Regioni la disciplna dei casi, e non già degli scarichi, delle acque meteoriche di dilavamento, rispettivamente non contaminate e contaminate da sostanze pericolose o comunque ambientalmente pregiudizievoli (cd acque di prima pioggia), di cui al comma 1, lett. b) e comma 3.

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Luigi FANIZZI
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