A.R.I. Assimilate con c.i. < 50 AE

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ecoacque
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A.R.I. Assimilate con c.i. < 50 AE

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Al c. 3, dell’art. 100, del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i., il legislatore nazionale, ha demandato alle Regioni, per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, ovvero industriali assimilate alle domestiche, l’individuazione di appropriati sistemi individuali od altri sistemi pubblici o privati, adeguati, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

Al successivo art. 103, c. 1, lettera a), inoltre, per detti sistemi, è posta la deroga per lo scarico sul suolo ovvero negli strati superficiali del sottosuolo.

Alla luce di quanto sopra legiferato, per insediamenti, installazioni o edifici isolati, con numero di abitanti equivalenti inferiori od al più uguali a 50 AE, è fatta salva la facoltà dei gestori dei suddetti sistemi individuali di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) nel caso in cui, come nella fattispecie, si tratti di attività soggette solo a mera comunicazione (c.3, art. 3, DPR 13 marzo 2013, N. 56), ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP, per le sole acque reflue industriali assimilate, ai sensi dell'art. 5 del DPR 10 ottobre 2011, N. 227.

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Luigi FANIZZI
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