FORUM AUA: MODIFICA NON SOSTANZIALE D'IMPIANTO

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ecoacque
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NORMATIVA

Art. 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 (cd TUA) – “Norme in materia ambientale”

c. 2: L’autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico.

c. 10: In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico (quali le proprietà fisiche dello stesso), alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse (ampliamenti e/o ristrutturazioni), avvenga in conformità alle disposizioni della Parte III del TUA (valori limiti qualitativi, di emissione, per le acque reflue, nel corpo ricettore) e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente.

c.12: Per insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti ad ampliamento od a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitative (ndr sostanzialmente) diverse da quelle dello scarico preesistentemente autorizzato, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative (ndr sostanzialmente) diverse, deve essere data Comunicazione all’Autorità competente, la quale verificata la compatibilità dello scarico, col corpo ricettore, adotta i provvedimenti che si rendano, eventualmente, necessari.

Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Allegato 4 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.
Premessa

Omissis

Le norme si applicano anche all'ampliamento di impianti esistenti e nell'esercizio di questi ultimi.

Impianti di depurazione
1. Scelta del sito
Omissis

1.5. Definizione dell'area per la sistemazione dell'impianto.
L'area destinata all'impianto deve essere sufficiente per tutte le necessità connesse con il funzionamento ottimale dell'impianto stesso: deposito per materiali di consumo e di risulta, edifici ausiliari, parcheggi e quanto altro occorra per il corretto funzionamento dell'impianto.
Inoltre, nella delimitazione dell'area destinata all'impianto, occorre tenere presenti futuri possibili ampliamenti dell'impianto medesimo sia in funzione di un incremento della portata da trattare, sia in vista di trattamenti aggiuntivi anche al fine di un eventuale riutilizzo dell'acqua depurata.

DPR 13 marzo 2013, N. 59 – Regolamento recante la disciplina dell’AUA.
Art. 2 (Definizioni), c. 1, Lettera g) – Modifica sostanziale di un impianto: Ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione , notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell’AUA, in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.


DOTTRINA

Per quanto riportato in normativa, con specifico riguardo alla “sostanzialità” della modifica di un impianto, il DPR N. 59/2013 che disciplina l’AUA, rimanda la definizione stessa a quella considerata tale ai sensi delle normative di settore e l’unica che nel TUA la interpreta è quella di cui all’art. 268, lett. m-bis) che considera “sostanziale”: la modifica che comporta un aumento ovvero una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.

Orbene, circa la produzione di effetti ossia di impatti significativi sull’ambiente, per impatto significativo deve intendersi quello che esprime una variazione significativa del valore di una grandezza qualitativa o qualitativa, tenendo conto dell'approssimazione utilizzata per determinarlo e del suo errore di misura.

Circa, invero, la produzione di effetti ovvero di impatti negativi sull’ambiente, per impatto negativo, deve intendersi quello contrassegnato da un valore della grandezza qualitativa ovvero quantitativa, orientato verso una sua svalutazione.

Pertanto un incremento della portata non superiore od al più uguale al 10 %, rispetto a quella autorizzata in AUA, che non comporti, di fatto, una variazione significativa dei valori d’emissione allo scarico e non alteri negativamente le condizioni tecniche di collettamento delle acque reflue, al recapito finale, può ritenersi, nei limiti di approssimazione e di errore, intrinseci nei metodi utilizzati per la determinazione dei valori di tali grandezze quali-quantitative, una modifica non sostanziale d’impianto, soggetta, quindi, alla Comunicazione di cui al c. 1 dell’art. 6 del DPR N. 59/2013.

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Luigi FANIZZI
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