regolamento edilizio di firenze art 12-verifica di legittimità urbanistica.

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titni53
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regolamento edilizio di firenze art 12-verifica di legittimità urbanistica.

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Buonasera, pongo alla Vostra attenzione la norma regolamentare di cui in oggetto ( che riporto virgolettato in fondo al quesito) utile per la verifica di legittimità urbanistica dei fabbricati nel comune di Firenze, come ribadito dal legislatore con il DPR 380/2001 recentemente modificato.

In particolare Vi chiedo cortesemente un Vostro parere, circa la legittimità della disposizione del comune di Firenze, con particolare riferimento al comma 3 lettera a, ricordando che la Corte Costituzionale con sentenza 233/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art.li 207 e 208 della LRT 65/2014, analoghe a all'art 12.


Art. 12 - Opere non soggette a sanatoria, opere non sanabili

1. Per effetto dell'art. 40, primo comma, della L. 47/1985, agli interventi in parziale difformità
dal titolo abilitante si applicano le sanzioni vigenti al momento in cui l’abuso è stato
commesso.

2. Per le opere eseguite in assenza di titolo o in totale difformità da esso, non sanabili con la
procedura di cui all'art. 36 del DPR 380/2001 e all’art. 209 della LR 65/2014, realizzate
successivamente all'entrata in vigore della medesima L. 47/1985 (17 marzo 1985), si
applicano le sanzioni e procedure previste dal DPR 380/2001 e dalla LR 65/2014.

3. Nel rispetto del principio riportato al precedente comma e in attuazione degli artt. 40 e 48
della L. 47/1985, non necessitano di alcun provvedimento di sanatoria:

a. le opere realizzate in corso di edificazione in variante dalla Licenza o concessione
edilizia, ma non costituenti totale difformità ai sensi dell’art. 7 della L 47/1985,
eseguite in data anteriore a quella di entrata in vigore della L. 10/1977 (30 gennaio
1977), e per le quali sia stato rilasciato dall’Amministrazione Comunale Certificato di
Abitabilità o agibilità e uso, rilasciato ai sensi del RD 27 Luglio 1934 n. 1265,
costituendo il certificato stesso attestazione di conformità di quanto realizzato, salvi gli
eventuali interventi ad esso successivamente realizzati;

b. le modifiche interne agli edifici definite all'art. 26 della L. 47/1985, eseguite in data
anteriore all’entrata in vigore della Legge medesima, in attuazione dei disposti di cui
all'art. 48 della L. 47/1985, nonché con riferimento ai contenuti della circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/07/1986, n. 3466/25;

c. le modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/1985, per le quali sia
accertata la realizzazione entro i termini di vigenza del medesimo articolo (dal 17
marzo 1985 al 10 gennaio 1997), ma sia mancato il prescritto deposito della relazione;

d. le lievi modifiche contenute entro i limiti previsti dall’art. 198, comma 4, LR 65/2014;

e. le varianti in corso d’opera oggi definite all’art. 211 della LR 65/2014, in riferimento alla
normativa vigente al momento della realizzazione delle stesse;

f. le opere di Manutenzione straordinaria assimilate ad attività edilizia libera ed
eseguite successivamente alla data di liberalizzazione di tali attività, ferme
restando le sanzioni per l’omesso deposito e i contributi eventualmente dovuti
ai sensi di Legge.

4. Le opere esterne abusivamente realizzate in aree soggette ai vincoli definiti alla parte III del
DLgs 42/2004 che non siano assoggettabili al procedimento di verifica di compatibilità
paesaggistica di cui all'art. 167 del DLgs medesimo, possono essere mantenute in essere
esclusivamente quando non configurino un danno ambientale, non vi sia un pubblico
interesse alla loro rimozione e siano state eseguite antecedentemente al 27 giugno 2006
(entrata in vigore della modifica all’art. 167 del DLgs 42/04 apportata con l'art. 27 del DLgs n.
157 del 2006), applicando il sanzionamento pecuniario di Legge, con le modalità di calcolo
dettagliate nell'Allegato “C” al presente Regolamento.

5. Per le opere non sanabili e non assoggettabili a ripristino ai sensi di Legge, si precisano i
seguenti riferimenti operativi:

a. nell’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della rimessa in pristino prevista
dalla Legge nei casi definiti agli art. 33 (opere di Ristrutturazione edilizia in assenza o in
totale difformità dal titolo), e 34 (opere in parziale difformità dal Permesso di
costruire), del DPR 380/01, si deve far riferimento alle modalità di calcolo
dell’incremento di valore, nonché agli specifici adempimenti individuati nell’Allegato
“B” al presente Regolamento;

b. nell’applicazione della sanzione pecuniaria prevista all’art. 37 del DPR 380/01 per opere
di cui all’art. 22 del DPR 380/01 medesimo, realizzate in assenza o difformità dalla SCIA,
si deve far riferimento alle modalità di calcolo dell’incremento di valore definite
nell’Allegato “B” al presente Regolamento, potendo altresì ammettersi, nell’ambito di
detta procedura, ai fini di una tempestiva conformazione degli immobili alla disciplina
vigente, l’esecuzione di opere di conformazione, sulla base di idonea ordinanza e entro
i relativi termini, limitatamente a:

- puntuali opere di manutenzione straordinaria, per adeguamento statico, antincendi,
impiantistico, igienico-sanitario, nonché per conformazione alla disciplina urbanistica
comunale e alla disciplina di decoro del presente regolamento, ovvero ai fini del
rispetto di vincoli sovraordinati, dietro parere dell’Ente competente;

- demolizione di opere abusivamente realizzate e non conformi.

I sanzionamenti pecuniari di cui sopra operano esclusivamente in relazione ai profili
amministrativi, dietro pagamento delle relative sanzioni pecuniarie, non producendo alcun
effetto di estinzione del reato ai sensi di Legge.


Resto in attesa e saluto cordialmente.

Nicolò Titone.
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