OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

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ecoacque
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OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

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Ai sensi dell’art. 100, c. 1 del TUA, gli agglomerati, con un numero di abitanti equivalenti (AE) superiore a 2000, devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.

Gli insediamenti, le installazioni o gli edifici, civili e produttivi, che ricadono, pertanto, in tali agglomerati, serviti da dette reti, devono immettere, i propri scarichi, in tali fognature.

Ai sensi dell’art. 107, c. 4, del TUA, Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Qualora le condotte della rete fognaria dell’agglomerato siano poste ad una distanza tale da rendere l’allaccio degli scarichi, degli insediamenti civili e produttivi, in misura non ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, i titolari degli scarichi dovranno dotarsi, di sistemi individuali od altri sistemi pubblici o privati, individuati dalle regioni, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

Per tutto quanto sopra, normalmente disposto, è d'uso ormai consolidato (consetudo secundum legem), ritenere che tale misura non sia tecnicamente ed economicamente ammissibile quando la distanza degli insediamenti, civili e produttivi, dalle pubbliche condotte per la raccolta ed il convogliamento, delle acque reflue urbane, sia:

maggiore di 50 metri per installazioni ed edifici isolati con potenzialità < 50 AE, se lo scarico è posto a quota inferiore rispetto alla rete fognatura ovvero se l'allaccio può avvenire con condotte, di collettamento, in pendenza;

maggiore di 100 metri per insediamenti residenziali e produttivi con potenzialità > 50 AE, se lo scarico è posto a quota più bassa rispetto alla rete fognatura;;

maggiore di 200 metri per insediamenti residenziali e produttivi con potenzialità > 50 AE, se l'allaccio, alla rete fognatura, può avvenire con condotte, di collettamento, in pendenza.

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Luigi FANIZZI
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