ANCORA QUALCHE CHIARIMENTO SULLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

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ANCORA QUALCHE CHIARIMENTO SULLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Messaggio da ecoacque »

Le “acque meteoriche”, di cui all’art. 54, c. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i. (cd Testo Unico Ambientale o TUA) ossia tutte le acque provenienti dalle precipitazioni atmosferiche, sono state definite e qualificate, dal legislatore nazionale, semplicemente, come acque, alla stessa stregua di quelle superficiali e sotterranee.

L’aggettivazione del termine “di dilavamento” è stata, invece, aggiunta ed introdotta, sulle stesse, nella successiva definizione di cui all’ art. 74, c. 1, lettera h) del TUA che afferisce alle acque meteoriche che venute a contatto col suolo, “dilavano” (distaccano e lavano), da esso, sostanze o materiali di qualsiasi natura. Resta salvo il fatto che, anche queste ultime, nel citato articolo, continuano ad essere distinte e diverse dalle acque reflue industriali e, pertanto, le loro immissioni, in qualsiasi corpo ricettore finale, effettuate tramite altre condotte separate, diverse cioè da quelle delle reti fognarie separate degli agglomerati, non configurano, normalmente, uno scarico ai sensi della successiva lettera ff) del medesimo citato articolo del TUA.

Tale concetto è stato poi ribadito, al successivo c. 2 dell’art. 113 del decreto legislativo in questione che, infatti, non assoggetta a vincoli o prescrizioni, derivanti dalla Parte III del TUA, le immissioni di tali acque meteoriche, ad esclusione dei casi, delegati dal legislatore, alla disciplina delle Regioni, di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 3 del medesimo articolo.

Infine, in deroga a quanto previsto per gli scarichi (esclusi quelli costituiti da acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti separate), tali acque meteoriche, possono essere immesse in qualsiasi corpo ricettore, compreso il sottosuolo, escluso l’attingimento diretto in acque sotterranee.

D’altra parte, riallacciandosi al 2° comma del citato art. 113 del TUA, già ai sensi, dell’Art. 1, Comma 3-ter, del Decreto Legge 4 giugno 2004, N. 144, erano considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

Per una migliore comprensione dell’evoluzione normativa, di merito, basta confrontare il citato articolo definitorio del TUA, prima e dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. N. 4/2008.

Dalla lettura del summenzionato modificato articolo, si evidenziano 3 (tre) sostanziali differenze:

1. La sostituzione del termine “provenienti” col termine “scaricate”: il legislatore vuole legare, specificatamente, il concetto di acque reflue industriali, da edifici od impianti, al concetto di ciclo produttivo ivi svolto (commerciale ovvero di produzione di beni), più che, genericamente, alle attività industriali che lo hanno generato, richiamando, così, la nozione di scarico.

2. Il cambio dell’inciso “differenti qualitativamente” in “diverse”: il legislatore vuole passare da un criterio di natura meramente qualitativa ad un criterio di natura prettamente giuridica, distinguendo e diversificando, per epicrisi, le acque meteoriche, che hanno dilavato dal suolo sostanze o materiali di qualsiasi natura, dalle acque reflue industriali.

3. La soppressione dell’ultima parte “intendendosi per tali acque anche quelle venute in contatto con sostanze e materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”: il legislatore qui, ha di fatto, operato una precisa e netta distinzione tra le acque reflue industriali e le acque meteoriche che, venute a contatto col suolo dilavano da esso sostanze e materiali di qualsiasi natura (quindi anche pericolose od inquinanti ossia ambientalmente pregiudizievoli), non possono più essere annoverate, per espressa volontà di legge, fra le acque reflue (Sentenza del Consiglio di Stato, N. 7618/2009).

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Re: ANCORA QUALCHE CHIARIMENTO SULLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Messaggio da Jaems »

Salve chiedo gentilmente una informazione sulle acque meteoriche , nel mio condominio hanno eseguito una condotta di acque miste meteoriche e e reflue che puntualmente avviene un fenomeno di corrosione sugli scarici di acque meteoriche ora chiedo se è vero quello che ho letto che nelle nuove costruzioni il nostro condominio è stato costruito nel 2006 si devono eseguire due condotte di acque separate una per le acqu meteoriche e una per le acque reflue e poi unirle solo a ridosso della fogna comunale con un pozzetto per prelievo e analisi è così chiedo gentilmente di capire perché non vorrei che le informazioni trovate i. Internet siano delle FaKaua new ringrazio per informazioni in merito Giacomo Bianvhi
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Re: ANCORA QUALCHE CHIARIMENTO SULLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Messaggio da ecoacque »

Le condotte, per le acque di che trattasi, devono essere separate. L'una per gli scarichi (costituiti dalle acque reflue domestiche) e l'altra per le immissioni (costituite dalle acque meteoriche di dilavamento). Dopo di chè, occorre trasmettere formale richiesta al Gestore del Servizio Idrico integrato affinchè, quest'ultimo, acconsenta, in maniera espressa, che le acque possano essere unite e convogliate, dal pozzetto di confluenza alla pubblica rete fognaria,, in gestione.

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Re: ANCORA QUALCHE CHIARIMENTO SULLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Messaggio da ecoacque »

Scusa per il ritardo nella risposta, Mister James, ma sono in ferie...

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