Regolamento 2019/1021 e Regolamento 2019/636

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Sgallina
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Regolamento 2019/1021 e Regolamento 2019/636

Messaggio da Sgallina »

Buongiorno,
avrei una domanda riguardo i "POPs".
Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1021, viene abrogato il Regolamento 850/2004.
Il Regolamento UE 2019/1021 non presenta, nell'Allegato IV, il parametro "pentaclorofenolo ed i suoi sali ed esteri" che era stato introdotto dal
Reg. 2019/636.
Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, per la determinazione dei "POPs" il parametro "Pentaclorofenolo ed i suoi sali ed esteri" deve essere
determinato oppure basta fare riferimento al Regolamento UE 2019/1021?

Grazie per la disponibilità
lore68
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Re: Regolamento 2019/1021 e Regolamento 2019/636

Messaggio da lore68 »

Il fatto che non sia stato incluso nella direttiva non toglie che si tratti di una sostanza che presenta frasi di rischio rilevanti ai fini della pericolosità delle sostanze: cerca "pentachlorophenol" nel tabellone 3.1 dell'allegato VI al CLP e vedrai che presenta H351 (cancerogeno di classe 2), tossicità cronica per gli organismi acquatici (H400 e H410), tossicità acuta (H330 h311), ecc. pertanto se si ritiene che un rifiuto lo possa contenere sulla base dell'omologa del rifiuto ed altre considerazioni sulla provenienza ed origine del rifiuto va ricercato certamente.
E' la direttiva sulla classificazione e pericolosità delle sostanze che fa fede per la verifica delle caratteristiche di pericolo che esse presentano: la direttiva POPs ha un obiettivo affine (impedire la diffusione di sostanze particolarmente indesiderabili nell'ambiente) ma non esaustivo della materia in sè.

Inoltre il pentaclorofenolo è presente nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta D.lgs 152/06 con CSS di 0,01 e 5 mg/kg rispettivamente per la colonna A e la B, nella sezione dei fenoli clorurati
Sgallina
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Re: Regolamento 2019/1021 e Regolamento 2019/636

Messaggio da Sgallina »

Tralasciando la ricerca degli analiti in funzione della pericolosità, provenienza ed origine, io non ho capito una cosa:
Il Regolamento 850/2004 è stato abrogato dal Regolamento 2019/1021 (oggi in vigore).
Il Regolamento 2019/636, che entrerà in vigore dal 31 ottobre 2019, va a modificare il Regolamento 850/2004 (ad oggi abrogato).
Quindi bisogna tener conto del Regolamento 2019/636 oppure no, in quanto il Regolamento che modifica è stato abrogato?
lore68
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Re: Regolamento 2019/1021 e Regolamento 2019/636

Messaggio da lore68 »

Sgallina ha scritto: 14 agosto 2019, 12:58 Regolamento 2019/636
in tutta evidenza è stato fatto un "poccio" in fase di pubblicazione dei regolamenti. In pratica il regolamento 2019/636 modifica il regolamento "vecchio" introducendo nella tabella IV la sostanza pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri, che era già in questo presente e che era stato omesso (per evidente e macroscopico errore) nella nuova direttiva.

E' chiaro che modificare un regolamento, per giunta abrogato da nuova disposizione, inserendo una cosa che è già scritta al suo interno, sia privo di senso, ma il senso lo acquista se si osserva come la modifica proposta colmi la lacuna presente nel nuovo regolamento (2019/1021).
Inoltre, l'articolo 21 di quest'ultimo oltre a chiarire che il reg. 2004/850 è abrogato, sancisce che "I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII" facendo pertanto presente che pur se non più in vigore, resta comunque un documento da consultare e decifrare, al bisogno, in concordanza al nuovo documento.

A mio parere pertanto il regolamento 636/2019 va inteso come modifica non al 850/2004, che è abrogato e non necessita della suddetta modifica (inserimento del tale fenolo clorurato) ma al regolamento 2019/1021 alla luce anche dell'articolo 21 di quest'ultimo.
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