pezza d'appoggio per carico rifiuti ns. produzione

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OrnellaNutraf
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pezza d'appoggio per carico rifiuti ns. produzione

Messaggio da OrnellaNutraf »

Buongiorno a tutti,
non sono un'esperta, ma per fine mese devo compilare il registro c/s della ditta per il quale lavoro.
Tutti i CER prodotti come scarti nelle nostre lavorazioni, non sono pericolosi, il mio dubbio risiede nel fatto che ad ogni formulario registrato corrisponde un numero di protocollo, pertanto anche alle operazioni di carico verrà assegnato un protocollo sicchè, nel registro di c/s viene attribuito un numero di protocollo progressivo ad ogni operazione, che documenti dovrei produrre come pezze d'appoggio giustificative per poter protocollare i carichi?

Grazie a chi risponderà

Saluti

Ornella
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lele
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Re: pezza d'appoggio per carico rifiuti ns. produzione

Messaggio da lele »

Non ho capito cosa intendi per "numero di protocollo", comunque trovi alcuni chiarimenti nella Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 - del Ministero dell'Ambiente, che riporta indicazioni sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto

Questo è un'estratto, in rete trovi tutto il testo.

"Per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro". Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro
dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo.

Per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. Tale conclusione poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede in modo espresso che i registri devono essere "integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti" e l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998 ribadisce a tali fini che "gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi".

Occorre, inoltre, considerare che solo grazie alla predetta integrazione il contenuto del registro può rispettare quanto stabilito dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per quanto poi riguarda le modalità da seguire per garantire l'effettiva attuazione dell'integrazione tra registri e formulari, è importante sottolineare che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali. E poiché solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro" (cioè il numero progressivo dell'annotazione dell'operazione di carico o scarico sul registro) è evidente che il "numero di registro" potrà e dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario (smaltitore o recuperatore) nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle operazioni di carico/scarico ai sensi del citato articolo 12, comma 1, lettere da a) a d).
Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del "numero di registro". A parte tale eccezione, che
discende dal sistema, il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà però essere compilato in ogni sua parte.

Il "numero di registro" deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. È ovvio, infatti, che il "numero di registro" non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale
evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni". Il formulario stesso, inoltre, dovrà essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri di
carico e scarico.
Nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle
"annotazioni"
."
[...........]

a) il registro di carico e scarico deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione.
Per ubicazione dell'esercizio, si intende:
- la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;
- la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 22/97;

b) la semplificazione prevista dall'articolo 1, comma, 4, del decreto ministeriale n. 148/1998, non riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di recupero;

c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati A-2 e B-2 al decreto ministeriale n. 148/1998) alla voce "Formulario n. ... del ..." devono essere riportate le seguenti informazioni:
- numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro;
- data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998;

d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti
trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;

e) nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello riportato negli allegati A o B al decreto ministeriale n.145/1998;

f) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche e integrazioni, i produttori (esclusi, quindi, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri tramite le loro associazioni di
categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria medesime. Si ritiene che in quest'ultimo caso i registri possono essere tenuti in forma "multiaziendale", cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto della
procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili, come prevista e consentita dall'articolo 1, comma 6, decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148;

g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'articolo
12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:
- la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali caso il "numero di registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti
prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998.
Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285;

h) l'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario;

i) i soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento; quindi, l'obbligo di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico;

j) il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione. In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini
dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare copia fotostatica del formulario.

k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate al punto 2, dell'allegato A-1, al decreto ministeriale n. 148/1998. In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attività svolte.
Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico;

i) il registro di carico e scarico di cui al precedente decreto ministeriale n. 148/98 deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati;

m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

n) si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima. In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni".
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perchim
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Re: pezza d'appoggio per carico rifiuti ns. produzione

Messaggio da perchim »

Salve ... sinceramente non ho capito granchè ...
devi compilare registro c\s a fine mese? ... sino a oggi chi lo ha fatto?
protocollo per operazioni di carico? ...
cerca di spiegare passo dopo passo ciò che devi fare ...
probabilmente sono io che non comprendo ...
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Re: pezza d'appoggio per carico rifiuti ns. produzione

Messaggio da atena60 »

Mah, la prima impressione è un po' preoccupante... :roll:
Se un'impiegata "non esperta" viene incaricata della compilazione del registro di carico/scarico rifiuti e nessuno della sua ditta è in grado di fornirle le informazioni di base, temo che purtroppo le lacune siano davvero troppe per essere risolte postando qualche domanda su un forum.
Tanto per dirne una: il registro non si compila "a fine mese", ma secondo tempistiche ben precise: per i produttori di rifiuti, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Siccome si rischiano sanzioni non indifferenti, forse sarebbe il caso che l'azienda si rivolga ad un consulente ambientale quantomeno per impostare la propria gestione dei rifiuti.
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