Lavaggio aree esterne e immissione

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marcogio85
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Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Buongiorno a tutti... si sono lette e continuano a leggersi sentenze più o meno condivisibili su acque meteoriche assimilabili a scarichi industriali...
Ben sapendo che tali fattispecie sono immissioni e non scarichi volevo proporre una discussione sulla casistica di lavaggio (manuale con idropilitrici o macchinari simili) di superfici scoperte e conseguente immissione dei reflui in corpo ricettore (suolo o canale) mediante pozzetto e reticolo recapitante (classico pozzetto a griglia che canalizza le acque bianche dei piazzali)...

Io sono del parere che tale condotta, purché saltuaria, configuri un illecito abbandono di rifiuti liquido e non uno scarico...
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SCIPIONE
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da SCIPIONE »

Nella parte terza del TUA, ART. 113 comma 3, si fa riferimento alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
Quindi non fa parte della parte quarta del TUA, norme in materia di gestione dei rifiuti...
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perchim
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

tralasciando l'annosa questione acque meteoriche\industriali, se si rientra nella definizione di "scarico" ex art. 74 let. ff) d.lgs.152/02, ci troviamo in parte III e non IV ... anche in considerazione di quanto riportato nell'art. 113
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marcogio85
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Il fatto è che le acque meteoriche (lavaggio aree esterne e dilavamento) non sono autorizzate come scarichi ma come immissioni... dov’è la continuità tra produzione e corpo ricettore nel caso di lavaggio di piazzali...?... a parte l’episodicità della condotta credo (magari mi sbaglio) che si tratti di uno smaltimento non conforme dei rifiuti liquidi prodotti...
Altrimenti anche uno che lava un’auto vicino a un pozzetto stradale genererebbe uno scarico...?
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perchim
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

le grate di raccolta delle acque di lavaggio confluiscono in una condotta che termina in un corpo recettore (acque superficiali, fogna, suolo, sottosuolo), sottoposte o meno a un trattamento depurativo sono un sistema stabile di collettamento ...
per l'esempio dell'auto lavata vicino a un pozzetto stradale invece c'è il divieto di farlo, ancor prima di parlare di scarico e cmq manca uno degli elementi essenziali della definizione di scarico "l'attività" collegata, senza soluzione di continuità, al corpo recettore.
poi lo "scarico" è cosa diversa dall' "immissione"....
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Ok però scusa l’ingerenza... c’è il divieto di lavare l’auto in luogo non autorizzato ma se lo faccio sarà mica uno scarico...?
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Ad esempio in alcune regioni che hanno disciplinato ex art 113 non sono state previste particolari prescrizioni per il lavaggio delle aree esterne o di dilavamento di superfici scoperte se non derivanti da impianti o attività particolari... faccio l’esempio della regione Piemonte con reg 1/r/2006
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

marcogio85 ha scritto: 5 dicembre 2018, 15:31 Ok però scusa l’ingerenza... c’è il divieto di lavare l’auto in luogo non autorizzato ma se lo faccio sarà mica uno scarico...?
no, se non è "un'attività" ... no, se non rientra nella definizione di scarico
Ultima modifica di perchim il 5 dicembre 2018, 15:52, modificato 1 volta in totale.
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

marcogio85 ha scritto: 5 dicembre 2018, 15:33 Ad esempio in alcune regioni che hanno disciplinato ex art 113 non sono state previste particolari prescrizioni per il lavaggio delle aree esterne o di dilavamento di superfici scoperte se non derivanti da impianti o attività particolari... faccio l’esempio della regione Piemonte con reg 1/r/2006
molte normative regionali ... sono incomplete... purtroppo.
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da Cesare »

MarcoGio85 ha scritto: ↑5 dicembre 2018, 15:31

"Ok! Però, scusa l’ingerenza, ... c’è il divieto di lavare l’auto in luogo non autorizzato! Ma, se lo faccio, sarà mica uno scarico...?"

Perchim ha risposto:

"No! Se non è "un'attività" ... no, se non rientra nella definizione di scarico".

Cesare chiede: "Non é uno scarico, e che cos'é?

Forse é: un rilascio, un abbandono, una immissione (anche se occasionale)?
... ma sono tutti sinonimi

E' forse ... un rifiuto?

Questa la differenza! Vediamo: come, quando, e perché!

Un saluto a MarcoGio ed a tutti gli intervenuti; Cesare.
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

Cesare ha scritto: 5 dicembre 2018, 16:53 Cesare chiede: "Non é uno scarico, e che cos'é?
...
E' forse ... un rifiuto?
si
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

Cesare ha scritto: 5 dicembre 2018, 16:53 Cesare chiede: "Non é uno scarico, e che cos'é?

Forse é: un rilascio, un abbandono, una immissione (anche se occasionale)?
... ma sono tutti sinonimi
c'è lo scarico del dizionario con i suoi sinonimi ...
c'è lo scarico dell'art.74 ... senza sinonimi ...
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Personalmente (ma sicuramente mi sbaglierò) ritengo che in caso di attività o predisposizione di lavaggio (es autolavaggio abusivo) con scarico dei reflui in canalizzazione recapitante in corpo ricettore, sistema di canalizzazione non per forza predisposto a tale scopo = scarico punito penalmente dalla parte III

lavaggio occasionale seppur con sistema di raccolta delle acque di dilavamento = abbandono di rifiuti liquidi

Acque meteoriche di dilavamento o lavaggio aree scoperte NON contemplate dalla disciplina regionale = immissione non sanzionabile

Sicuramente sbaglierò
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Vorrei (mi scuso con l’autore) condividere parte del documento reperibile sul sito

ex art. 113 TUA le Regioni hanno il compito di valutare se introdurre una disciplina di dettaglio per le acque meteoriche. Appartiene, quindi, alla loro assoluta discrezionalità dettare una normativa oppure non farlo e, in caso positivo, di quale tenore. Il comma 2 della disposizione, lo ricordiamo, prevede che nella inerzia delle Regioni le acque meteoriche «non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto». Con la conseguenza che la fonte esclusiva della disciplina delle acque meteoriche, per espressa previsione legislativa, sembra essere la legislazione regionale
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

marcogio85 ha scritto: 5 dicembre 2018, 17:10 Personalmente (ma sicuramente mi sbaglierò) ritengo che in caso di attività o predisposizione di lavaggio (es autolavaggio abusivo) con scarico dei reflui in canalizzazione recapitante in corpo ricettore, sistema di canalizzazione non per forza predisposto a tale scopo = scarico punito penalmente dalla parte III

lavaggio occasionale seppur con sistema di raccolta delle acque di dilavamento = abbandono di rifiuti liquidi

Acque meteoriche di dilavamento o lavaggio aree scoperte NON contemplate dalla disciplina regionale = immissione non sanzionabile

Sicuramente sbaglierò
la cassazione ha già sancito la differenza tra scarico occasionale e immissione occasionale ...
ricordo che lo scarico, dal punto di vista dinamico, può essere continuo o discontinuo ...
... e lo scarico discontinuo può essere periodico, saltuario, occasionale e accidentale ...
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

marcogio85 ha scritto: 5 dicembre 2018, 17:22 Vorrei (mi scuso con l’autore) condividere parte del documento reperibile sul sito

ex art. 113 TUA le Regioni hanno il compito di valutare se introdurre una disciplina di dettaglio per le acque meteoriche. Appartiene, quindi, alla loro assoluta discrezionalità dettare una normativa oppure non farlo e, in caso positivo, di quale tenore. Il comma 2 della disposizione, lo ricordiamo, prevede che nella inerzia delle Regioni le acque meteoriche «non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto». Con la conseguenza che la fonte esclusiva della disciplina delle acque meteoriche, per espressa previsione legislativa, sembra essere la legislazione regionale
anche io credo, pur contrario al federalismo ambientale, che la potestà legislativa nel disciplinare la materia spetti alla regione... tuttavia al momento c'è un cortocircuito sulla materia tra la legislazione e la giurisprudenza... al centro della questione la definizione di acque reflue industriali e il disposto dell'art.113
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Cesare

Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da Cesare »

Perchim ha scritto:

"c'è lo scarico del dizionario ... con i suoi sinonimi
c'è lo scarico dell'art.74, senza sinonimi ...
"

Cesare dice:

Caro Perchim, dimmi che hai voluto scherzare, perché quanto affermi é contrario alla logica; é illogico!

Anche il Legislatore, nello scrivere, deve rispettare la grammatica, l'ortografia, la logica, la semantica, ... l'italiano!

Se il Legislatore intende che: c'è lo scarico dell'art.74 senza sinonimi, é completamente assurdo!

Cesare chiede: "Non é uno scarico, e che cos'é?
...
E' forse ... un rifiuto?


Perchim risponde:
"Si!"

Cesare chiede:
Quella dismissione, quella immissione, quella evacuazione, quello scarico, quell'allontaneamento ... chiamalo come vuoi, tanto sono sinonimi:
ha provocato danno all'ambiente?

Se mi fumo una sigaretta, all'aria aperta; e dismetto, immetto, evacuo, scarico, allontano in atmosfera il fumo della mia sigaretta ... sono forse passibile di essere incriminato per ever creato rifiuto in atmosfera?

Domanda: Cos'è Il rifiuto?

Un saluto, Cesare.
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Personalmente credo anche io che il “federalismo ambientale” sia illogico e non equo... in materia ambientale bisogna ricordare i principi dell’art 117 lettera S della Costituzione...
In materia di acque meteoriche i principi ove adottare le misure di “precauzione” non possono essere demandati alla regione...
Detto ciò vorrei portare l’attenzione alla sentenza n. 31389/2018 che ha sancito la non responsabilità penale per immissione o scarico di acque di prima pioggia non sottoposte a trattamento in quanto non disciplinato dalle Regioni (nel caso di specie Emilia Romagna e trattavasi di parcheggio veicoli)
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Per carità ci sono diverse opinioni e interpretazioni ma non può “pagare” il cittadino per l’inerzia del legislatore o per fantasiose pronunce della magistratura
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

@Cesare ... non scherzo! ... interpreto la norma ... possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo ... la legge (in positivo o in negativo) è legge e sono tenuto a rispettarla. Qui siamo in contesto di forum-normativo-ambientale quindi ...
@Marcogio85 ... quelle che tu chiami "fantasiose" pronunce della magistratura, tranne una, sono tutte (condivisibili o meno) dello stesso orientamento in materia di acque meteoriche ...
io ci sono ... se si vuol continuare il discorso confinato in ambito giuridico ...
un caro saluto a entrambi
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da atena60 »

marcogio85 ha scritto: 6 dicembre 2018, 18:24 In materia di acque meteoriche i principi ove adottare le misure di “precauzione” non possono essere demandati alla regione...
Detto ciò vorrei portare l’attenzione alla sentenza n. 31389/2018 che ha sancito la non responsabilità penale per immissione o scarico di acque di prima pioggia non sottoposte a trattamento in quanto non disciplinato dalle Regioni (nel caso di specie Emilia Romagna e trattavasi di parcheggio veicoli)
Veramente la sentenza citata (Cass. Pen., Sez. III, 10/07/2018, Ud. 27/04/2018, n. 31389) non dice questo... :roll:

Innanzitutto, nel caso specifico la Regione Emilia Romagna ha disciplinato la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne.

In secondo luogo la sentenza citata ha semplicemente annullato con rinvio la sentenza impugnata affinché il Tribunale potesse rimediare – tramite un ulteriore giudizio di merito - ad un rilevato vizio motivazionale. Più precisamente, riprendendo le parole della Suprema Corte, «...la sentenza impugnata, pur dando atto del contenuto della disposizione regionale considerata e, segnatamente, delle esenzioni in essa previste [e qui vi invito a leggere la D.G.R. Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n. 286 ed in particolare la sua lett. g)], nonché della dimostrata destinazione dell'area a mero stallo o parcheggio, perviene poi a conclusioni che con tale disposizioni risultano porsi in evidente contrasto, valorizzando una "destinazione a pertinenza di altre attività principali" dell'area in questione che non trova riscontro nelle precedenti affermazioni nelle quali detta area si assume essere destinata esclusivamente a parcheggio, circostanza, questa, che come osservato dal ricorrente, avrebbe comportato l'esenzione dagli obblighi ritenuti violati.»
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Ovviamente non vorrei essere frainteso è per me è un piacere conversare con voi... ne vorrei essere frainteso su colpe che sono in capo al poco chiaro legislatore...

Detto ciò ringrazio per gli spunti riflessivi ma torno a ribadire che se lo stato demanda alla disciplina della materia alla regione e quest’ultima non ne disciplina i contenuti si è di fronte alla non punibilità per un fatto non ritenuto illecito... o sbaglio...?

Se le acque meteoriche che dilavano piazzali artigianali e industriali non sono disciplinate dalla regione perché non ritenute essere soggette a prescrizioni non possono essere “sanzionabili” le condotte di immissione delle stesse...
Nella Regione Piemonte ad esempio sono soggette a piano di prevenzione quelle risultanti da aree soggette a comunicazione o autorizzazione in tema di gestione di rifiuti. Se quindi io deposito temporaneamente i miei rifiuti nel luogo di produzione su superficie scoperta (ovviamente con il rispetto delle norme tecniche ecc) le acque di dilavamento scorreranno e trasporteranno probabilmente dei componenti o sostanze ma quelle acque il legislatore non ha ritenuto “tutelarle” e saranno immissioni non disciplinate
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da perchim »

marcogio85 ha scritto: 7 dicembre 2018, 11:24 Se le acque meteoriche che dilavano piazzali artigianali e industriali non sono disciplinate dalla regione perché non ritenute essere soggette a prescrizioni non possono essere “sanzionabili” le condotte di immissione delle stesse...
non sono "sanzionabili" (forse) solo ai fini della parte III (si parla di vincoli e prescrizioni comunque ... vedi art. 113 comma 2) ...
ma non dimenticare che ci sono le altre leggi, i codici, ecc...
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Reg 1/r/2006 Piemonte


Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque):
a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
2. Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

Art. 7. (Ambito di applicazione)
1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;
c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;
d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
e) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
f) i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale.
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Re: Lavaggio aree esterne e immissione

Messaggio da marcogio85 »

Art. 3.
(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)
1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.

Le direttive non sono mai uscite 😂😂😂
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