gestione illecita materiale ferroso

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setto
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gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da setto »

Salve, ho bisogno di aiuto. Nel corso di attività di controllo viene fermato un soggetto che trasporta materiale ferroso che raccoglie in giro. Non è autorizzato quindi reato ex art. 256 tuel. Questo soggetto può conferire i rifiuti ferrosi ad una ditta autorizzata alla gestione e smaltimento? La ditta autorizzata, può accettare rifiuti ferrosi da parte del privato ( dietro corrispettivo)?
Grazie
Cesare

Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da Cesare »

" ... Non è autorizzato quindi: reato ex art. 256 tuel".

Questo di Setto (che saluto) è un felicissimo esempio di lapsus freudiano.

Voglio precisare cosa sia il “lapsus freudiano” e perché questo è un felicissimo esempio.

Nel lapsus freudiano l’autore dello “scivolone” va a sbattere proprio là dove, nel suo intùito inconscio, avverte la causa di una qualche carenza.

Quel materiale ferroso, che se trasportato da Ditta Artigiana regolarmente iscritta sarebbe rimasto solo del ferrovecchio, diventa automaticamente per tutti un rifiuto da punire ai sensi del TUA, se trasportato abusivamente da un privato; ma non é così, c'é una carenza di conoscenza.

Nel nostro esempio, infatti, sta scritto: “ … reato ex art. 256 tuel” e T.U.E.L. significa Testo Unico Enti Locali (questa, a parere di Cesare la felicissima intuizione ... freudiana).

Nel nostro esempio si intuisce, ma in maniera inconscia, il riferimento più adatto a quel tipo di reato che, a parere di Cesare, sta da cercare nell’esercizio abusivo di attività artigiana che avrebbe dovuto essere normato dall’Ente Locale della Regione.

Cosa dice la Norma Regionale sull’esercizio abusivo di “attività” qualunque essa sia? Quali sono le sanzioni previste? E’ previsto il sequestro del treruote?

E, forse, è proprio questa carenza di legislazione locale che consente di utilizzare sempre e solo il TUA che, al contrario, non può riferirsi al privato; quel privato che trasporta abusivamente ferrovecchio non vìola il TUA (che non ha l’obbligo di conoscere in quanto privato), ma vìola bensì le Norme Locali sulle attività artigiane; qualunque privato deve sapere che quando inizia una qualsiasi “attività a scopo di lucro” deve iscriversi.

Ed il T.U.A.? Si riferisce solo alle Ditte (attività produttive) ed agli Enti Locali (attività di controllo sulle attività produttive e sui privati cittadini secondo il principio di Totò: la somma fà il totale).

Un saluto, Cesare.
Ultima modifica di Cesare il 18 maggio 2017, 5:19, modificato 2 volte in totale.
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lele
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da lele »

Quindi, per essere sanzionato per attività illecita di gestione rifiuti (che, ricordiamolo, punisce "chiunque" la eserciti), il privato deve prima iscriversi al REC o aprirsi una partita IVA ?????? Vallo a dire a che tutti i togati (avvocati/giudici) che fino ad ora hanno agito diversamente. Ma daiiiiiii !! : Nar :
Cesare

Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da Cesare »

Proprio così @Lele, proprio così!

Il TUA si riferisce solo alle Ditte ed agli Enti Locali (ma questo, per ora, é il parere solo di Cesare).

Se il cittadino é iscritto come Ditta, puoi applicare il TUA, se no no! Per il privato, il domestico, il singolo cittadino ... ci sono le Norme Locali, che si applicano a tutti.

Immagina per un attimo quello stesso privato che, sopra lo stesso treruote, il giorno dopo trasporta illecitamente tre clandestini, dietro compenso, oltre confine, ... lo accusi di traffico illecito di rifiuti?

Immagina per un attimo quello stesso privato che, sopra lo stesso treruote, il giorno dopo trasporta illecitamente la refurtiva di una rapina in banca ... lo accusi di traffico illecito di rifiuti?

Immagina per un attimo un qualunque privato che eserciti abusivamente una qualsiasi attività per la quale, in Italia, occorre una iscrizione in un apposito registro ... lo accusi di "gestione" illecita di rifiuti?

Proprio così @Lele, non si può vedere "ovunque" il rifiuto; ma questo, per adesso, é il parere SOLO di Cesare, e Cesare si augura che divenga il parere di TUTTI.

Un saluto, Cesare.
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cumba07
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da cumba07 »

Cesare ha scritto:Il TUA si riferisce solo alle Ditte ed agli Enti Locali (ma questo, per ora, é il parere solo di Cesare).
Diciamo che ci sono specifiche competenze ed attribuzioni alle imprese ed agli Enti ed è a quest'ultimi che i cittadini devono fare riferimento sopratutto quando vi sono obblighi di rispetto di regolamenti.
Ma per tutti, e mi sembra che questo sia innegabile, vi è un richiamo molto esplicito che non capisco francamente perché non è stato citato :roll: , ossia lArt. 256 del D.L.vo 152/2006 Testo Unico Ambiente, comma 1 che recita:
"Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:..." : CoolGun :
Cesare ha scritto:Immagina per un attimo un qualunque privato che eserciti abusivamente una qualsiasi attività per la quale, in Italia, occorre una iscrizione in un apposito registro ... lo accusi di "gestione" illecita di rifiuti?
non so Lele, ma se riguarda i rifiuti io direi SI.
Cesare

Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da Cesare »

@Cumba, se scrivo lo faccio proprio per "capire" (dal latino "capio" = fare mio nel modo di pensare per poter ragionare così) cosa sia il "rifiuto".

La Legge dice:

Rifiuto: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi".

Qualsiasi sostanza od oggetto significa tutto ciò che sia materia! E siccome tutti non possono tenere "niente" (nessuna cosa materiale) per sempre ... anche il niente diventa un "rifiuto".

E ciò che non é sostanza od oggetto (cioé non é materiale) anche se crea pericolo per l'ambiente non va considerato un rifiuto.

Vedi, @Cumba la carenza? Secondo te una emissione energetica che crei displasie in un ampio raggio con evidente danno ambientale non é forse un rifiuto? Hai mai sentito parlare di rifiuti elettro-magnetici? Rifiuti nucleari?

Ma anche l'aria che respiro, nel momento in cui la emetto diventa un rifiuto? Ma anche l'acqua che bevo due, tre volte al giorno diventa un rifiuto? Ma anche se lascio un lavello, una cucina un frigo in giardino e vado in vacanza ho creato il rifiuto?

E quel "Chiunque", secondo te, potrebbe essere anche un minorenne che respira l'aria (e foss'anche attraverso la sua prima sigaretta) o fà una pipì (cercando di nascondersi dietro l'auto del papà) sulla piazzola in autostrada ovvero perde una scarpa intanto che corre? Quel minorenne può essere il "chiunque"?

La Legge non dice che quel "chiunque" deve essere maggiorenne, però è chiaro.

La Legge non dice che quel "chiunque" deve essere "una Ditta iscritta ovvero un Ente", però è chiaro; altrimenti devi sanzionare “chiunque” tutti i giorni dell’anno.

Se mi dimostri il contrario, prenderò atto e "capirò".

Un saluto, Cesare
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da atena60 »

setto ha scritto: 9 maggio 2017, 8:55 Salve, ho bisogno di aiuto. Nel corso di attività di controllo viene fermato un soggetto che trasporta materiale ferroso che raccoglie in giro. Non è autorizzato quindi reato ex art. 256 tuel. Questo soggetto può conferire i rifiuti ferrosi ad una ditta autorizzata alla gestione e smaltimento? La ditta autorizzata, può accettare rifiuti ferrosi da parte del privato ( dietro corrispettivo)?
Grazie
Un soggetto che raccoglie materiale ferroso che raccoglie in giro (e poi lo vende ad un impianto di recupero), non è un privato, bensì un soggetto che opera "in nero" violando parecchie normative.
Punto.
Spiace doverlo ricordare ogni volta... :roll:
Cesare

Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da Cesare »

Perfetto:

Cesare ha detto:

"Se il cittadino é iscritto come Ditta, puoi applicare il TUA, se no no! Per il privato, il domestico, il singolo cittadino ... ci sono le Norme Locali, che si applicano a tutti".

Athena conferma:
"Un soggetto che raccoglie materiale ferroso che raccoglie in giro (e poi lo vende ad un impianto di recupero), non è un privato ..."


Da cui l'assioma: LA SANZIONE PREVISTA DAL TUA NON PUO' ESSERE ATTRIBUITA AI PRIVATI

Ottimo, ottimo, ottimo!

Un saluto; Cesare
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da atena60 »

lele ha scritto: 15 maggio 2017, 8:00 Quindi, per essere sanzionato per attività illecita di gestione rifiuti (che, ricordiamolo, punisce "chiunque" la eserciti), il privato deve prima iscriversi al REC o aprirsi una partita IVA ?????? Vallo a dire a che tutti i togati (avvocati/giudici) che fino ad ora hanno agito diversamente.
Cesare ha scritto: 15 maggio 2017, 8:55 Proprio così @Lele, proprio così!
atena60 ha scritto: 15 maggio 2017, 19:28 Un soggetto che raccoglie materiale ferroso che raccoglie in giro (e poi lo vende ad un impianto di recupero), non è un privato, bensì un soggetto che opera "in nero" violando parecchie normative.
Cesare ha scritto: 15 maggio 2017, 19:52 Athena conferma:
"Un soggetto che raccoglie materiale ferroso che raccoglie in giro (e poi lo vende ad un impianto di recupero), non è un privato ..."

Da cui l'assioma: LA SANZIONE PREVISTA DAL TUA NON PUO' ESSERE ATTRIBUITA AI PRIVATI
Atena non conferma un bel niente, anzi!
Mi riferivo al caso specifico da cui è partito il post, ma ovviamente sono d'accordo con Lele e Cumba sul fatto che per commettere il reato in questione non si debba certo essere iscritti al registro delle imprese!

Anche uno studentello di diritto penale impara subito la distinzione tra "reato comune" e "reato proprio":
. il reato comune può essere commesso da chiunque.
- il reato proprio può invece essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito.

Ed impara che il legislatore - quando vuole introdurre un reato comune nel diritto penale - usa sempre la formula "Chiunque..."
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da Gimi »

Sono del parere che le considerazioni di @lele, @cumba e atena siano affatto ineccepibili e condivisibili.
Age quod agis
Cesare

Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da Cesare »

Grazie Gimi, sei prezioso.

Il reato c'é:

Ed é il trasporto abusivo (perché effettuato da uno non iscritto) del rifiuto: in questo caso una marmitta di ferro, un frigo abbandonato, un materiale ferroso ... o tutt'insieme, il reato c'é; mi dirai: "ma é solo una pagliuzza diversa dalla trave che ceca l'occhio", ti dirò: "però il reato c'é".

Però ...

Elementi a fondamento del reato: elemento oggettivo ed elemento soggettivo.

Elemento oggettivo: C'é stato un trasporto illecito su un tre ruote (su camion, su nave, su aereo, ... a spalla) ... da parte di un qualcuno qualsiasi di qualsiasi materiale rinvenuto a terra.

Elemento soggettivo: Chi ha commesso il fatto: chi é quel "qualcuno", o quel "chiunque)

Ti chiedo l'analisi logica di quanto affermato: soggetto, predicato verbale, complemento oggetto; vediamo se é logica:

"Un privato <soggetto> ha trasportato <verbo> rifiuti metallici <complemento oggetto> ? (E' logico?)

Atena (senza l'h di mezzo -perché oggi non la merita- ) ha affermato senza poi confermare:

" Un soggetto che raccoglie materiale ferroso che raccoglie in giro (e poi lo vende ad un impianto di recupero), non è un privato, bensì un soggetto che opera "in nero" violando parecchie normative.
Punto.
Spiace doverlo ricordare ogni volta
... :roll:".

Per come ha letto Cesare: Il soggetto, il "chiunque che compie l'azione" non può essere "il cittadino privato", nettampoco il "cittadino privato" può essere il soggetto di quella stessa azione (e quindi manca, a quella azione, l'elemento soggettivo: quel "chiunque" deve essere per esclusione o "una Ditta ovvero l'Ente Locale, a cui il TUA si riferisce.

Un saluto, Cesare.
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da atena60 »

Meglio di così, è difficile spiegarlo…
[Cass. Pen., Sent. n. 19369 del 10/05/2016 - presidente: Ramacci - relatore: Mocci]

Quanto al soggetto attivo del reato, va chiarito che l'uso normativo del pronome
indefinito "chiunque" va interpretato alla luce della tecnica di tutela relativa adottata
dal legislatore, secondo il modello ingiunzionale: in altri termini, l'agente può essere
"chiunque" eserciti abusivamente una delle attività di gestione indicate, in via
alternativa, nell'art. 256 cit. (fattispecie a condotte alternative), anche se non costituito
formalmente in veste imprenditoriale; ciò che rileva, dunque, per assumere la veste di
agente del reato non è una qualifica soggettiva (una forma imprenditoriale,
necessaria, ad esempio, per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali), bensì
la concreta attività posta in essere. In tal senso, si è espressa altresì la giurisprudenza
più recente che ha affrontato il profilo della rilevanza penale dell'attività "ambulante" di
raccolta e trasporto, secondo cui "la condotta sanzionata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art.
256, comma 1 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo,
una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214,
215 e 226 del medesimo Decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o
consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo
esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta
occasionalità" (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016 (dep. 11/02/2016), Isoardi, Rv. 265836; Sez.
3, n. 269 del 10/12/2014, dep. 2015, Seferovic).

Appare, dunque, improprio, e frutto di un'inversione metodologica, qualificare la
fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, T.U. amb. come reato proprio, il cui soggetto
attivo può essere individuato soltanto nei soggetti operanti in forme imprenditoriali, in
quanto legittimati all'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali. Sarebbe
sufficiente essere privi - come normalmente si rileva - della qualifica soggettiva
asseritamente richiesta dalla norma per sottrarsi all'applicazione della fattispecie
incriminatrice. Non è la astratta qualifica soggettiva, bensì la condotta concretamente
posta in essere di gestione abusiva di rifiuti a rilevare ai fini dell'applicabilità della
fattispecie in oggetto, che può essere "svolta anche di fatto o in modo secondario"
(Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014, Lazzaro), purché in assenza di uno dei titoli abilitativi, e
che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Del resto, che l'attività
imprenditoriale possa essere esercitata, anche solo di fatto, in forma anche individuale
implica che non è la forma giuridica rivestita, bensì l'attività concretamente posta in
essere ad assumere rilievo ai fini dell'obbligo di autorizzazione (art. 212 T.U. amb.), e, di
conseguenza, ai fini dell'individuazione del soggetto attivo del reato.

Peraltro, la rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità
deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal
tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione
su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta
assolutamente occasionale (in tal senso, già Sez. 3, n. 5031 del 17/01/2012, Granata, non
massimata, secondo cui "con il termine "attività" deve intendersi ogni condotta che non
sia caratterizzata da assoluta occasionalità), mentre la norma non richiede ulteriori
requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie
criminosa. Si tratta, infatti, di reato comune, in quanto può essere commesso da
"chiunque", e non di reato proprio, sicché non occorrono i requisiti della professionalità
della condotta ovvero di un'organizzazione imprenditoriale della stessa (sez. 3,
28.10.2009 n. 79 del 2010, Guglielmo, RV 245709) (sez. 3, 15.1.2008 n. 7462, Cozzoli, RV
239011).

È dunque la descrizione normativa ad escludere dall'area di rilevanza penale le
condotte di assoluta occasionalità (si pensi alla dismissione, da parte di un privato, di
quanto contenuto in un proprio locale cantina). Al contrario, proprio il pronome
"chiunque" impone di includere nella portata applicativa della norma incriminatrice
anche il "detentore" del rifiuto, ovvero "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che ne è in possesso" (secondo la norma definitoria generale di cui all'art. 183,
comma 1, lett. h), T.U. amb.), allorquando l'attività di raccolta, trasporto, commercio,
ecc., sia caratterizzata non da assoluta occasionalità.

Tutto questo, ovviamente, non significa che “Il TUA si riferisce solo alle Ditte ed agli Enti Locali”. Basti ricordare, in materia di rifiuti, quanto dispongono gli artt. 232-ter e 255, commi 1 e 2.
Cesare ha scritto:Il TUA si riferisce solo alle Ditte ed agli Enti Locali (ma questo, per ora, é il parere solo di Cesare).
Infatti. E purtroppo è un parere sbagliato.
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da lele »

Ho letto con interesse tutto il post, e premetto che ho per Cesare la massima stima.

Sono fermamente convinto anche che ognuno ha il sacrosanto diritto di esprimere la propria opinione.

Credo anche, però, che in un forum tecnico-legislativo che si chiama "Lexambiente" dove ci sono tante persone che chiedono un parere o espongono un determinato problema , ci si debba tutti sforzare nel fornire le risposte richieste il più possibile scevre da opinioni o punti di vista personali che, seppure liberamente consentiti in una discussione, magari stridono normativamente o in base alla costante giurisprudenza di merito o di legittimità.

Questo perché queste opinioni personali possono portare a conclusioni falsate o errate valutazioni da parte di chi espone il quesito e si attende una risposta da autorevoli partecipanti al forum (magari pensando di risparmiare qualche soldo in consulenti/avvocati). E sappiamo che nella materia ambientale questo può comportare spiacevoli conseguenze.

Non penso sia nemmeno il caso di enumerare le sentenze di vario grado che hanno sancito che quel "chiunque" è esteso anche al privato cittadino che esercita abusivamente un'attività di impresa, e credo di poter affermare che nessun avvocato si è mai sognato di sostenere la tesi che il TUA si applica solo ad Enti e imprese.

Sono bene accette tutte le disquisizioni da chiunque provengano, perché contribuiscono a tener viva la materia. Ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono disposizioni normative e fior di giuristi che nel tempo hanno contribuito a fissare paletti ben precisi.

Mi sento di dire che, se non si vuole avere un approccio solamente tecnico-legislativo alla normativa ambientale, sarebbe auspicabile una apposita sezione del forum intitolata "Filosofia dell'Ambiente", dove ognuno sia libero di esprimere il suo concetto senza che ciò possa essere in qualsiasi modo frainteso. :mrgreen: :mrgreen:
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da atena60 »

Sono anni che frequentiamo questo forum e sono anni che, a cadenza più o meno periodica, ci si ritrova costretti ad affrontare la problematica indicata da Lele...
lele ha scritto: 17 maggio 2017, 14:07 Mi sento di dire che, se non si vuole avere un approccio solamente tecnico-legislativo alla normativa ambientale, sarebbe auspicabile una apposita sezione del forum intitolata "Filosofia dell'Ambiente", dove ognuno sia libero di esprimere il suo concetto senza che ciò possa essere in qualsiasi modo frainteso.
Mi pare che questa sezione esista già e si chiami "Filosofia del Diritto Ambientale", creata dall'amministratore appunto "Per discettare su questioni non prettamente tecniche concernenti il diritto ambientale".
Il fatto è, però, che queste continue entrate con teoremi probabilmente legittimi, ma del tutto astratti e personali, avvengono invece all'interno di discussioni che dovrebbero essere solo tecnico-giuridiche; con il risultato che - a mio giudizio, ma ritengo anche a giudizio di molti altri - non possono che confondere eventuali utenti che si rivolgono al forum per avere una risposta il più possibile corretta e precisa sotto il profilo del diritto positivo e della giurisprudenza.
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da lele »

vero @Atena60, c'è già e non me ne sono accorto :oops: :oops:

Allora perché non sfruttarla per i voli pindarici e, come dici tu, restare con i piedi per terra nelle altre sezioni ?
Cesare

Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da Cesare »

Vedi @Atena,

Nella sentenza da te propostami a dimostrazione che il contravventore del TUA possa essere “chiunque”, anche il “privato cittadino”, ho notato che c’è un criterio di esclusione: l’”assoluta occasionalità”, relativamente al “trasporto di rifiuti”, perché ci sia l’esclusione dalla applicazione della sanzione nel riscontro di “una delle attività di gestione indicate, in via alternativa, nell'art. 256 citato” (sempre nella citata sentenza).

A conferma riporto il comma 1:

"256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
"

Nella sentenza viene esclusa l’ipotesi dell’”assoluta occasionalità”, che però nella Legge non é ricompresa tra i criteri di esclusione .

Cesare concorda (dopo aver letto l’intera sentenza) perché non si tratta di un Ape 3ruote –che comunque non è l’autovettura del privato cittadino, ma il minimo mezzo di trasporto di un artigiano- si tratta invece di un camion con sopra ca 70 tonnellate di ferro, però manca il “colpo d’occhio”.

Cesare aveva detto:

Il TUA si riferisce solo alle ditte ed agli enti locali, e il criterio distintivo per l'esclusione é la "condotta privata" e non la "assoluta occasionalità"

A conferma di quanto detto da Cesare riporto il comma 2 (stesso articolo):

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano <SOLO, ndr> ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Tornando alla sentenza, perfetta nella sostanza della condanna, ma non nella forma dell’esclusione:
l’”assoluta occasionalità” non può essere il criterio distintivo tra ente, impresa o privato per individuare il “chiunque”

Riporto dalla sentenza:

È dunque la descrizione normativa ad escludere, dall'area di rilevanza penale, le condotte di assoluta occasionalità (si pensi alla dismissione, da parte di un privato, di quanto contenuto in un proprio locale cantina)”.

E Cesare, se si può assimilare la valutazione di “assoluta occasionalità” con la valutazione di “comportamento del privato” (si pensi alla dismissione, da parte di un privato, di quanto contenuto in un proprio locale cantina) concorda perfettamente; e forse tale assimilazione (o meglio sostituzione) avrebbe permesso di vedere (ictu oculis: a colpo d’occhio) già in primo grado di giudizio che quel camion di cui alla sentenza, con sopra circa 70 tonnellate di ferro, non avrebbe mai potuto essere considerato il “trasporto privato“ di un “privato cittadino”.

Comunque quelle 70 tn di ferro che quel camion trasportava non possono essere considerate un “trasporto di rifiuti” (infatti valgono almeno 700 euro (a soli 10 centesimi/kg), ma quel quantitativo (70 tn o di ferro o di qualsiasi merce trasportata) trasportato “in quel modo” avrebbe potuto diventare un rifiuto.

Un saluto, Cesare.
setto
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da setto »

Mi scuso per il lapsus freudiano come dice cesare e specifico. Al soggetto che trasportava illecitamente materiale ferroso raccolto casa per casa per poi rivenderlo ho sequestrato ex art. 321 c.p.p. il furgone e il materiale, puntualmente convalidato. Ho acquisito elementi di prova che dimostrano come questo soggetto ha conferito altre volte, dietro corrispettivo, materiale ferroso ad una ditta autorizzata che ha compilato addirittura il fir. Il tutto è stato confermato sia dall'interrogatorio delegato che dalle sit. La domanda iniziale era questa: può la ditta regolarmente autorizzata permettere al soggetto in questione di conferire nel tempo alla ditta stessa diverse tonnellate di ferro dietro corrispettivo (dimostrato dalla acquisizione di documenti presso la ditta)? Il titolare della ditta potrebbe concorrere nel reato attribuito al soggetto visto che è perfettamente consapevole che questi non è autorizzato? Il fir in questione addirittura certifica che personale della ditta con camion della ditta si è recato al domicilio del soggetto a caricare il ferro mentre in sede di interrogatorio è emerso che è stato il soggetto con il proprio furgone a portarlo alla ditta. Ho visto però giurisprudenza che nega il falso materiale in questi casi.
Faccio attività di p.g. da molti anni ma devo ammettere che mi stò avvicinando da poco ai reati ambientali e cerco di documentarmi anche attraverso siti specializzati come questo. La materia mi sta prendendo perché ritengo non più tollerabile lo scempio ambientale che si vede in giro.
Saluti
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da lele »

Dalle mie parti c'è stata anche di recente una vasta operazione che ha coinvolto GdiF, raccoglitori di ferro abusivi e impianti di destinazione. Gli impianti sono stati deferiti in concorso ex 110 c.p.
Con la Polizia di Stato tempo addietro ho seguito un'inchiesta che coinvolgeva un impianto e raccoglitori abusivi, fino ad arrivare all'attività organizzata per traffico illecito di rifiuti, con società "cartiere" fittizie all'estero. Impianti e raccoglitori denunciati in concorso.
Aziende sequestrate.
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Re: gestione illecita materiale ferroso

Messaggio da atena60 »

Cass. Sez. III n. sentenza n. 26526 del 2 luglio 2008 (Ud. 20 mag. 2008):
L'autorizzazione al recupero non esclude la responsabilità della ditta ricevente a titolo di concorso per le attività di intermediazione o di trasporto di rifiuti non autorizzate poste in essere da coloro i quali forniscono i rifiuti da trattare. Sussiste in capo alla ditta ricevente, infatti, l'obbligo di controllare che anche coloro che si propongono come intermediari siano debitamente autorizzati e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde quantomeno a titolo di colpa, per inosservanza delle regole di cautela imprenditoriale, della contravvenzione di cui all'art. 51 comma primo del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256 DLgs 152-06.
Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 13363 del 10 aprile 2012 (Ud. 28/02/2012):
Emerge dall’esame degli att. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarita' delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformita' dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarita' degli appositi formulari, nonche' la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.
Questo orientamento ha visto espressioni di dottrina fortemente convinte (tra tutti, Santoloci) ed altre più critiche (ad esempio Paone).
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