Chiedo un confronto sulla questione in oggetto.
Spesso è capitato che diverse società, inquadrate come "operatore" in base alla definizione dell'art. 302 c.4 del D. Lgs 152/2006, abbiano comunicato il superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) con ritardo. Tale aspetto ha generato un verbale sanzionatorio ai sensi dell'art. 304 c.2, di 1.000€ per ogni giorno di ritardo, dimenticando di mettere in opera delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
Ora, il comma 1 del 304 recita: "Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza".
Il superamento di una CSC può essere considerata come una minaccia imminente?