Reato rimozione amianto da privati

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marcogio85
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Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da marcogio85 »

Volevo tornare sull'argomento di discussione, tralasciando le normative regionali sulla rimozione "fai da te"...
Sul fatto che un privato, almeno da come ho potuto leggere in un intervento del dott Aiello (stimato per gli ottimi interventi), non possa essere perseguito penalmente per rimozione "fai da te" (a parte la giusta contestazione art 674 cp) ai sensi del dlgs 152 2006 mi trova in disaccordo.
Per effetto del dlgs 152/06 art 212 e vista la definizione di bonifica ex art 240 si intuisce benissimo che per effettuare interventi su amianto (che sia trasporto, o rimozione ecc) serva l'iscrizione all'albo gestori ambientali.
Il reato in caso di mancata iscrizione rimanda a art 256 dlgs 152 2006... Questo è reato COMUNE perché può essere effettuato da chiunque (senza entrare nel merito di altre opinioni giurisprudenziali).
Tutto ciò a differenza del reato proprio di cui al dlgs 81 2008 art 256 che però è inerente alla sicurezza sugli ambienti di lavoro (QUINDI TUTELE DIFFERENTI RISPETTO ALL'AMBIENTE che sicuramente bene si accompagnano ma pur sempre ambiti diversi).
Quindi a mio avviso il privato che, in assenza di requisiti e senza affidarsi a ditte specializzate, esegue interventi di bonifica (che da definizione prevede più interventi atti a eliminare il "pericolo"), rimuove amianto (quindi generando già il rifiuto) ricade nel reato di fase di gestione rifiuti in assenza di iscrizione o autorizzazione.

Questo il mio pensiero...
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lele
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da lele »

Non sono d'accordo. A mio parere l'iscrizione è dovuta solo in caso di attività svolta conto terzi. Questo si desume indirettamente da:

- art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006
"I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti"

E' vero che qui si parla di raccolta e trasporto, ma a mio parere il ragionamento vale anche per l'amianto.

- art. 10 D.M. 406/98
"Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo
1. Le imprese sono iscritte all'Albo:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità."

Qui si parla di imprese che, ne deduco, svolgono la loro attività "d'impresa" dedicata alla bonifica dell'amianto nei confronti di terzi.

- Piani regionali amianto, dove si parla espressamente di incentivare l'attività di micro-raccolta svolta dal singolo cittadino, senza menzionare l'obbligo di preventiva iscrizione all'Albo.

Da ultimo, ti ricordo che la definizione di "bonifica" dell'art. 240 non si riferisce alla bonifica di beni e materiali contenenti amianto riportata dal D.M. 6/09/1994, che è cosa ben diversa.
marcogio85
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da marcogio85 »

Il dm 406 98 è abrogato da dm 120 2014 ma a parte ciò le tue considerazioni non sono male e sono sulla linea del dott Aiello nel commento che citavo... Comunque io rimango dell'opinione che il reato ex art 256 della 152 sia COMUNE e come tale può essere commesso da chiunque e per la rimozione dell'amianto serve l'iscrizione ex art 12 cat 9 o 10 (ora non ricordo quale si preciso)
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Aragonese
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da Aragonese »

marcogio85 ha scritto:Il dm 406 98 è abrogato da dm 120 2014 ma a parte ciò le tue considerazioni non sono male e sono sulla linea del dott Aiello nel commento che citavo... Comunque io rimango dell'opinione che il reato ex art 256 della 152 sia COMUNE e come tale può essere commesso da chiunque e per la rimozione dell'amianto serve l'iscrizione ex art 12 cat 9 o 10 (ora non ricordo quale si preciso)
La cat. è la 10 A (matrice compatta) 10 B (friabile).
A parte ciò, soddisfatemi una curiosità personale: ammesso che il privato possa bonificare in assenza di iscrizione albo, in quale impianto può accedere? Nel senso che: quale impianto gli può consentire l'accesso in assenza di autorizzazione al trasporto e senza (suppongo) il Piano di Lavoro approvato dalla ASL? : Blink :
adda passà 'a nuttata...
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lele
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da lele »

Scusate, ma siccome di amianto ne "mastico" un po', mi sento di apportare nuovamente un modesto contributo.

Innanzitutto premetto che il terzo comma dell'art. 177 del D.Lgs. 152/06 fa totalmente salva la normativa sull'amianto (Legge 257/92, D.M. 6/09/1994 e tutta la normativa correlata).

C'è un po' di confusione fra "bonifica di beni di amianto" così come definita dal D.M. Sanità del 6/09/94 e "bonifica di siti contaminati" ex art. 240 D.Lgs. 152/06.
Nel primo caso si tratta di un intervento su "beni contenenti amianto" (classico esempio la tettoia in eternit) che può essere effettuato in tre modalità: sovracopertura, incapsulamento e rimozione. Solo in un caso (rimozione) si genera un rifiuto pericoloso da smaltire correttamente. Per tutte le tre modalità generalmente l'intervento deve essere effettuato da impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali in categoria 10a, se trattasi di amianto compatto (eternit, vinil-amianto) o 10b se trattasi di amianto friabile (amianto floccato, cartone amianto, treccia, coibentazioni gessose, ecc.).
Nel secondo caso si tratta di intervento di bonifica su matrici contaminate da amianto (generalmente suolo) e l'impresa deve essere iscritta in categoria 9. Visto che la matrice suolo è contaminata da amianto, se ne è prevista la rimozione a mio parere l'impresa deve essere iscritta anche nella categoria 10.

L'art. 10 della Legge 257/92 prevede espressamente che le Regioni adottino i Piani Regionali Amianto.
In questi piani (cito ad esempio quello adottato in regione Veneto) è auspicata la possibilità per il privato di procedere autonomamente alla rimozione di piccoli quantitativi di materiale (la cosiddetta "micro-raccolta") a precise condizioni (materiale integro, facilmente accessibile, di limitata estensione).
In seguito furono emanate a livello locale delle delibere regionali che prevedevano tale possibilità, sotto il controllo comunque di un'impresa iscritta in categoria 10 che, in base ad un piano di lavoro "generale" approvato dall'Azienda ULSS, forniva kit e istruzioni e provvedeva successivamente a far ritirare il rifiuto da un'impresa iscritta all'Albo Gestori per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Ecco che, per rispondere ad Aragonese, il materiale rimosso dal privato perveniva comunque all'impianto trasportato da un vettore autorizzato e nel formulario venivano indicati gli estremi del Piano di Lavoro "generale". L'impresa di bonifica assicurava che tutto avvenisse come da piano approvato.

Attualmente in regione Veneto c'è un po' di confusione, a seguito dell'emanazione di una successiva delibera regionale in materia di ESEDI (ESEDI= esposizioni sporadiche all'amianto di piccola entità). Alcune ULSS, interpretando tale norma, non consentono più la rimozione tramite "micro-raccolta" e di conseguenza non ritengono più validi i Piani di Lavoro "generali" delle imprese. Ma questo non sulla base del D.Lgs. 152/06, ma sul fatto che ritengono che in questa delibera regionale verrebbe inteso che i cittadini debbano sottoporsi ad un corso di formazione/informazione obbligatorio di 40 ore, parificato a quello sostenuto dai lavoratori che operano nelle imprese di bonifica amianto, invece di avvalersi delle "istruzioni per l'uso" fornite dalle imprese di bonifica, com'era in precedenza.
La Regione non ha ancora fornito chiarimenti in proposito.

A questo punto però, mi faccio io una domanda.
Se dobbiamo basarci sull'articolo sanzionatorio (256 del TUA) e quindi la gestione di rifiuti è un reato comune che può essere commesso da chiunque, se vengo fermato con la mia auto mentre trasporto il mio olio da frittura domestico all'ecocentro comunale, posso essere sanzionato per mancata iscrizione all'Albo?
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da orione »

se dobbiamo basarci sull'art 256 del tua è l'attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione che costituisce il reato...
il privato che trasporta il proprio olio di frittura presso l'ecocentro, non esercisce alcuna attività.
per quanto riguarda l'amianto anche dalle mie parti è prevista la possibilità per i privati di conferire manufatti di piccola entità integri secondo una determinata procedura, anche in tal caso francamente non ci vedo alcuna "attività" trattandosi di privati e rifiuti propri nell'ambito di una procedura ben definita ed individuata dalle regioni e condivisa dagli enti locali...
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da Gimi »

lele ha scritto:Se dobbiamo basarci sull'articolo sanzionatorio (256 del TUA) e quindi la gestione di rifiuti è un reato comune che può essere commesso da chiunque, se vengo fermato con la mia auto mentre trasporto il mio olio da frittura domestico all'ecocentro comunale, posso essere sanzionato per mancata iscrizione all'Albo?
orione ha scritto:se dobbiamo basarci sull'art 256 del tua è l'attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione che costituisce il reato...
il privato che trasporta il proprio olio di frittura presso l'ecocentro, non esercisce alcuna attività.
Ancorché il privato effettui comunque un "trasporto" di rifiuti, il medesimo non rientra nell'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori (art. 212-7; DM 120/14 art. 8-2; art. 10-1) limitatamente, dico io, ai conferimenti di rifiuti "domestici" (per qualità e quantità) ai CdR.
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da marcogio85 »

È chiaro che il privato che trasporta i propri rifiuti di origine domestica per conferirli a ecoisola o cassonetto sia esonerato facendo parte del circuito della raccolta differenziata... :D ... Ma qui io volevo commentare il contributo del dott Aiello, di cui stimo e concordo in molte opinioni sui rifiuti, sulla non punibilità del privato per la rimozione "in proprio" di amianto... Chiaramente il trasporto dove essere effettuato da ditte iscritte all'albo

In Piemonte, come in altre regioni, esistono delle deroghe alla rimozione "fai da te" ma io sono scettico per un motivo... Se la rimozione deve essere effettuata da ditte specializzate come può procedere in tal senso senza ricorrere nel reato comune ex art 256 dlgs 152...?
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da lele »

In Piemonte, come in altre regioni, esistono delle deroghe alla rimozione "fai da te" ma io sono scettico per un motivo... Se la rimozione deve essere effettuata da ditte specializzate come può procedere in tal senso senza ricorrere nel reato comune ex art 256 dlgs 152...?
Penso che la risposta te l'abbia fornita indirettamente Orione.
Il privato che rimuove il "suo" eternit, non lo fa nell'ambito di un'attività di impresa. Lo fa una volta e basta, per roba sua.
Se lo stesso privato va da un suo amico che ha una tettoia da rimuovere e lo aiuta nella rimozione, allora forse il discorso cambia, perché lo fa per conto terzi, ancorché a titolo gratuito....
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da ODISSEO »

Il DM 120/2014 prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo solo per Enti e Imprese. Il privato che rimuove una propria copertura in cemento amianto non gestisce rifiuti, ma è solo produttore. La rimozione da parte del privato è paragonabile alle attività cosiddette ESEDI.
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da marcogio85 »

Sono d'accordo con voi sul fatto che il privato lavori per conto proprio e non come attività organizzata d'impresa ma fatto sta che l'articolo 256 prescriva "chiunque"... Infatti anche lo smaltimento o la discarica abusiva o la combustione illecita non presuppone che tu sia impresa o privato per commettere certi reati... E di questo la giurisprudenza è concorde... Ripeto il reato COMUNE...
Perché senò il privato potrebbe anche mettere su un impianto di recupero rifiuti perché tanto non esiste un'iscrizione in qualità di privato cittadino...
Il mio post si incentrava soprattutto sul fatto: come può un privato procedere a un'attività propria di ditta specializzata...?!
Come giustamente ha precisato LELE nella sua ottima conoscenza normativa
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da ODISSEO »

A prescindere dal verificare a chi difettino le opportune conoscenze normative in materia, l'art. 256 sanziona la gestione di rifiuti e non la produzione. Nelle attività cosiddette "fai da te" per lo smontaggio di coperture in cemento amianto il privato si limita alla rimozione e imballaggio delle lastre, attenendosi a precisi protocolli previsti dalle normative regionali in analogia con quanto stabilito per le attività ESEDI ( Esposizione Amianto sporadiche e di deboli intensità) e non al trasporto, che viene effettuato da ditta specializzata .
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da atena60 »

Vorrei fare un passo indietro.
Poiché parliamo di una tipologia di interventi che rientrano nell'insieme più grande degli interventi di natura edilizia, bisognerebbe innanzitutto capire quali sono gli interventi edilizi che possono essere eseguiti in proprio dal solo committente “privato”, senza l'obbligo di avvalersi – in toto o in parte - di un'impresa specializzata (cosa che li riporterebbe certamente sotto l'ombrello del D.L.vo 81/2008).
Ebbene: sulla base del combinato disposto del D.L.vo 81/2008 e del D.P.R. 380/2001, gli interventi edilizi che potrebbero essere eseguiti in proprio dal solo committente “privato” dovrebbero essere solo quelli che non necessitano di un titolo abilitativo (permesso di costruire, dia o scia) o di una particolare asseverazione di un tecnico abilitato. Quindi, per esclusione:
- gli interventi relativi all'attività edilizia completamente libera, elencati al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 380/01, che comprendono quelli di manutenzione ordinaria;
- gli interventi subordinati a mera comunicazione di inizio attività (senza asseverazione), elencati alle lettere b), c), d) e e) del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 380/01, da cui sono ESCLUSI quelli di manutenzione straordinaria.

Per venire al caso specifico: la sostituzione totale di un manto di copertura mediante rimozione lastre in eternit, posa di isolante e ripristino della copertura in tegole/pannelli, rientra tra gli interventi qualificabili come manutenzione straordinaria, soggetti quindi a comunicazione di inizio lavori asseverata (e quindi non potrebbero essere eseguiti in proprio dal solo committente “privato”).
Poi, certo, non ignoro che questa interpretazione rigorosa non è condivisa da tutti gli uffici tecnici comunali, che a volte si lasciano andare all'accettazione di pratiche edilizie da far rizzare i capelli per quanto riguarda l'estensione dei lavori “in economia” dei proprietari privati...

Per di più, per tornare a bomba, l'incipit dell'art. 256 del D.L.vo 81/2008 prevede in modo categorico che «I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati SOLO da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». E anche se una diffusa interpretazione porta ad escludere l'applicazione del D.L.vo 81/2008 per i lavori eseguiti da privati in modo esclusivamente “domestico”, il senso assoluto di quel “SOLO” mi pare inequivocabile.

Tutto questo pistolotto per dire che, vista l'importanza dei valori in gioco, le norme in materia avrebbero ben potuto essere più chiare e la giurisprudenza – chissà perché, assolutamente carente sul punto - certo non aiuta...
Ma le osservazioni di marcogio85 mi paiono interessanti e fondate, certamente meritevoli di un ragionamento giuridico da approfondire anche a seguito di concrete contestazioni sul campo laddove NON ESISTANO particolari norme regionali (che oserei definire “derogatorie”, e non so quanto legittime...) in materia di rimozione “fai da te” dell'amianto, oppure per attività “private” difformi dalle suddette norme regionali.
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da marcogio85 »

Quanto esposto da Atena è un aspetto che non avevo preso in considerazione (rapporti con il dpr 380)...
: Thumbup :
Questo va a consolidare il profilo penale di cui al 256 dlgs 152 oltre a chiaramente ulteriori illeciti edilizi puniti da leggi statali e regionali e vincoli sussistenti sull'edificio... Infatti al privato non può essere contestato il reato di cui al 256 del dlgs 81 2008 perché reato proprio delle figure in esso contenute e richiamate
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lele
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da lele »

Per di più, per tornare a bomba, l'incipit dell'art. 256 del D.L.vo 81/2008 prevede in modo categorico che «I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati SOLO da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». E anche se una diffusa interpretazione porta ad escludere l'applicazione del D.L.vo 81/2008 per i lavori eseguiti da privati in modo esclusivamente “domestico”, il senso assoluto di quel “SOLO” mi pare inequivocabile.
Ma è logico che sia così! Non è il mio campo specifico ma a quanto ne so il decreto 81 ha per oggetto la tutela dei luoghi di lavoro e si applica nei confronti di soggetti lavoratori o ad essi equiparati. E' logico quindi che dica che i "lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto" devono essere effettuati da imprese iscritte all'Albo. Parliamo di attività lavorativa di impresa nei confronti di terzi. Le Aziende ULSS con cui ho a che fare non lo applicano nei confronti del privato cittadino che esegue lavori per suo conto senza coinvolgere altre persone.

Non so se marcogio85 sia un operatore di P.G., ma allora in questo caso io mi porrei anche altri interrogativi. Se contesta la violazione al 256 comma 1 lettera b), dovrà effettuare anche campionamento ed analisi del materiale, per confermare al di là di ogni ragionevole dubbio la natura pericolosa o meno del materiale rimosso. Dovrà allora valutare l'applicazione o meno della legge 68/2015. Io mi preoccuperei anche di sentire l'Albo Gestori. Se si contesta l'assenza di iscrizione all'Albo per attività svolta da un privato sul suo materiale, penso che il parere dell'organo amministrativo competente al rilascio di tale iscrizione sia determinante. Sarebbe quantomeno controproducente in dibattimento supportare le proprie tesi di fronte ad un parere dell'organo amministrativo competente prodotto dalla controparte che dice il contrario. In aggiunta io sentirei anche gli altri attori della vicenda, ovvero l'Azienda ULSS ed eventualmente l'ARPA locale.
marcogio85
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da marcogio85 »

Tutto quello scritto da Lele è sacrosanto per ciò che concerne gli elementi volti a supportare la tesi del reato... Però ripeto il fatto che il mio non è un intervento pratico ma solo una considerazione su un articolo pubblicato tempo fa su Lexambiente...
Mi fa sempre piacere sentirei i vostri autorevoli commenti...
Sul fatto che esistano delle norme derogatorie regionali sono consapevole e anche delle interpretazioni delle Asl...
Quindi il privato se segue il dettame regionale lo farà in adempimento in forza di legge...
Però rimango del parere già esposto sulla punibilità anche del privato sulla 152 oltre che altri possibili reati (674 CP)...
Cmq mi fa piacere sentire i vostri commenti e pareri perché sono utili a tutti ed è anche il fine del forum la discussione costruttiva
Cesare

Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da Cesare »

Caro MarcoGio,

Cesare deve necessariamente concordare col Dr. Aiello avendo affermato:

“ … La prima riflessione che mi viene in mente per unificare tale concetto è la seguente:

Il T.U.A. si riferisce SOLO alle aziende industriali ovvero agli Enti Pubblici che possano immettere, a seguito della loro attività, il loro sottoprodotto -forse meglio: l' effetto collaterale della loro attività- in una qualsiasi delle tre matrici (aria, acqua, suolo)”.

Da questa affermazione discende quest’altra:

Il privato (il singolo, il domestico) non crea il RIFIUTO! Perlomeno non ai sensi del T.U.A. in nessuna delle sue tre matrici” (ci sono sempre e comunque altre leggi o norme locali)”
… “.

Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 585#p53455

Sia chiaro che Cesare non dice assolutamente che il “privato” che rimuove il “suo” amianto lo possa fare tranquillamente, al contrario, andrebbe assolutamente fermato … con la camicia di forza … perché pericoloso per sé e per gli altri, così come andrebbe fermato con camicia di forza il “privato” che cambia l’olio alla sua macchina, nel suo garage, ed immette in fogna l’olio esausto.

Ma, in questi casi (cioé "privati" che esercitano abusivamente mestieri altrui), non sono “quei” privati che creano il “rifiuto” (effetto collaterale dannoso per l’ambiente) bensì la cattiva Amministrazione Locale che non scoraggia simili comportamenti da parte di "privati".

Mi daresti gentilmente il link per leggere il Dr. Aiello?

Un saluto, Cesare.
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da Gimi »

marcogio85 ha scritto:Quindi il privato se segue il dettame regionale lo farà in adempimento in forza di legge...
In linea puramente teorica si ma con qualche dubbio.

Faccio riferimento alla DGR Veneto 1690/02 che prevede la possibilità di "microraccolta" (Insieme delle operazioni di Rimozione, Smontaggio e Confezionamento di Materiali Contenenti Amianto provenienti da immobili di uso abitativo o ad esso collegato (ricovero attrezzi, garage, ecc.)), da parte di privati, per:
• Lastre in cemento amianto con superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
• Altezza massima consentita 3 m;
• Manufatti di vario tipo in matrice compatta (cementizia e resinoide) di peso complessivo non superiore a 1.000 kg
.

La misura (75mq) e la quantità (1ton) non sono "particolarmente limitate"!
Rimane da verificare, in mancanza di giurisprudenza specifica, se una legge regionale sia da considerare efficace in presenza di un regolamento nazionale precedente (DPR 380/2001) e di una legge successiva (nel caso, il D.lgs. 81/2008) entrambi, come visto, più restrittivi.
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da lele »

Dalla pagina dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Quindi, se è vero che "chiunque" può commettere il reato di bonifica di beni contenenti amianto senza iscrizione all'Albo, lo deve fare nell'ambito di un'attività imprenditoriale o all'interno di un ente, perché altrimenti non è soggetto ad iscrizione (se l'amianto è suo ed è un semplice privato cittadino). Commetterà altri reati, ma non questo, a mio parere
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da Kaste »

Interessante discussione ... ma tenete fuori il D.L.vo 81/08 che con il privato cittadino non centra nulla, si pone ben altri obbiettivi e si rivolge a ben altri soggetti.
:mrgreen:
marcogio85
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da marcogio85 »

http://www.lexambiente.com/materie/poli ... 03-27.html

Ecco il link per una visione completa e magari per le diverse opinioni...

Il fatto che il privato non possa inscriversi all'albo è indubbio... Il fatto è che se lo fa rientra o meno nella fattispecie del "chiunque" indicato nel 256 della 152/2006...?
Io sono del parere positivo...
Altri no... Ma questo è il bello della discussione :D
Peraltro ripropongo l'esempio, forse improprio, del privato che mette su un impianto di recupero rifiuti (esempio assurdo lo so)... Non all'interno di un'attività imprenditoriale... In questo caso non commette il reato di cui al 256...?

Oppure il privato che trasporta rifiuti da demolizione e costruzione con un proprio mezzo derivanti da lavori in economia e rientranti in manutenzione ordinaria... L'albo sicuramente non iscrive il privato e lo stesso commetterà il reato istantaneo di trasporto di rifiuti in assenza di iscrizione...? Credo proprio di si

Poi questo è il mio parere
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da lele »

Cerchiamo di fare chiarezza e non fare un minestrone.. : Chef :
Il fatto che il privato non possa inscriversi all'albo è indubbio... Il fatto è che se lo fa rientra o meno nella fattispecie del "chiunque" indicato nel 256 della 152/2006...?
Io sono del parere positivo...
Come sarebbe a dire? Nella prima parte della frase dici che è indubbio (ergo "certo") che il privato non possa iscriversi all'Albo Gestori, ma poi ammetti la possibilità di farlo ("se lo fa")? Qualcosa non mi torna, dal momento che l'Albo non accetterebbe mai un'iscrizione da un soggetto privato diverso da un ente o un'impresa.
Peraltro ripropongo l'esempio, forse improprio, del privato che mette su un impianto di recupero rifiuti (esempio assurdo lo so)... Non all'interno di un'attività imprenditoriale... In questo caso non commette il reato di cui al 256...?
Il privato "non imprenditore" che mette su un'impianto di recupero rifiuti abusivo, lo fa per i "suoi" rifiuti? Non credo.
Se lo fa per i rifiuti di terzi è un'attività imprenditoriale, ancorché abusiva, e quindi sono d'accordo con te che c'è il reato di cui al 256.
Ma il discorso è partito dal privato che effettui la bonifica dei "suoi" rifiuti e non di terzi.
Il tuo esempio non pare del tutto calzante.
Oppure il privato che trasporta rifiuti da demolizione e costruzione con un proprio mezzo derivanti da lavori in economia e rientranti in manutenzione ordinaria... L'albo sicuramente non iscrive il privato e lo stesso commetterà il reato istantaneo di trasporto di rifiuti in assenza di iscrizione...? Credo proprio di si
Per il caso che hai citato, gli ultimi orientamenti della Cassazioni propendono effettivamente per la sussistenza del reato anche in caso di trasporto occasionale, ma se parliamo dell'attività di "micro-raccolta" di amianto, ti ricordo che i vari Piani regionali e DGR relative contemplano la possibilità che il privato effettui solamente la rimozione (e in casi ben precisi) e non il trasporto di tali rifiuti, che deve essere sempre effettuato da ditte regolarmente iscritte in categoria 5.
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atena60
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da atena60 »

lele ha scritto:...gli ultimi orientamenti della Cassazioni propendono effettivamente per la sussistenza del reato anche in caso di trasporto occasionale, ma se parliamo dell'attività di "micro-raccolta" di amianto, ti ricordo che i vari Piani regionali e DGR relative contemplano la possibilità che il privato effettui solamente la rimozione (e in casi ben precisi) e non il trasporto di tali rifiuti, che deve essere sempre effettuato da ditte regolarmente iscritte in categoria 5.
Eh sì, purtroppo è così...
Dico "purtroppo" perché in fondo anche i vari Piani regionali e DGR relative che contemplano la possibilità che il privato effettui in proprio la rimozione di manufatti contenenti amianto (a determinate condizioni che dovrebbero quindi intendersi "derogatorie" nei confronti di un divieto generale) sono in buona sostanza inutili, visto che poi non esisterebbe di fatto una sanzione specifica per la violazione di tale divieto da parte dei privati.
Cesare

Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da Cesare »

Ho letto con interesse l’intervento del Dr. Aiello e ti ringrazio, @MarcoGio, del link.

L’ intervento dell'Autore, ben più complesso ed articolato di quanto possa apparire in una prima lettura, può considerarsi composto da tre parti:

- Una breve Introduzione nella quale espone il quesito;
- Una lunga escursione sul quando come e perché l’amianto, rifiuto prodotto col fai-da-te dal “privato”, non può essere considerato un “rifiuto” ai sensi del TUA.
- Ed infine una breve conclusione nella quale si esplicita come sanzionare il “privato”, ma con sanzione NON emessa ai sensi del TUA.

(qualcuno mi dirà: “Cesare stai mistificando il pensiero del Dr. Aiello!” Ebbene sì! Sto mistificando, ma –poiché Cesare ha affermato: il privato non produce il rifiuto ai sensi del TUA- mi serve la mistificazione).

Le domande, esposte nell’introduzione dall'Autore, sono tre:

Nel caso del privato (che interviene con il fai-da-te sul suo amianto):
1) Ci sono gli estremi per sequestrare l’area?
2) Quali reati potrebbero essere individuati nella fattispecie?
3) Come operare in questo caso? (“privato” che interviene, sia pur nella “sua” proprietà privata, con il fai-da-te sul “suo” amianto).

Nel rispondere l’Autore fa una breve premessa nella quale, iniziando dall’ultima domanda, dichiara legittimo il dubbio di molti P.G. (che sintetizzo usando le parole dell’Autore):

“ … nei casi di controlli ambientali … è giusto o meno ritardare l’accesso? richiedendo all’A.G. apposito decreto … <di accesso>? Oppure ..."

Ed anticipa qui il suo pensiero:
“… come ritiene lo scrivente (l’Autore) è necessario intervenire immediatamente …”

E Cesare vuole confrontare la congruità del proprio pensiero avendolo già molte volte ribadito:
“qualora ci sia il pericolo imminente (e tali sono le polveri di amianto disperse in atmosfera) quel “privato” va fermato! Anche con la camicia di forza! Ma non ai sensi del TUA (perché inapplicabile -così come la camicia di forza-) … ci sono altre Leggi e norme”,

e la congruità del pensiero di Cesare con quello dell’Autore: “ … attuando quelli che sono gli strumenti ordinari che sovvengono da Codice di Procedura Penale a disposizione della P.G.”.

Quali siano tali strumenti -nel caso del privato- l’Autore lo preciserà nelle sue conclusioni.

La parte centrale dell’intervento dell’Autore è teso a cercare di spiegare perché quell’amianto, quelle lastre di Eternit, quel MCA non siano qualificabili, dalla Legge attuale, come “un rifiuto” se lasciate in un ambiente privato (suolo privato) o in acqua (Eternit dilavato da pioggia) …

e Cesare concorda (sul suolo ed in acqua quelle polveri -o meglio quelle fibre- non fanno nessun danno), ma l’Autore accenna appena all’amianto disperso in atmosfera (il vero problema) quando, nel suo incipit dice:

“Detto questo, passo in prima analisi ad inquadrare la problematica …” e prosegue “ il rischio dipende dalla probabilità di rilascio delle fibre di amianto in aria …” .

Il pericolo dell’amianto, il problema, quelli che tutti devono convenire sia il “rifiuto” da amianto –Cesare preferisce la dizione: il "rifiuto" (che non é una sostanza é bensì un effetto derivante dall’utilizzo di una qualunque sostanza) è l’effetto collaterale che può causare quella sostanza, il danno che potrebbe causare anche ad una sola persona- sono proprio quelle “fibre” rilasciate in atmosfera il “rifiuto” da amianto! Qualcuno afferma che “anche una sola fibra di amianto … inalata, può causare un cancro ad un polmone”! Qualcuno afferma “alcune mogli si sono ammalate di asbestosi per aver solo spolverato le tute di lavoro dei mariti contaminate da polveri di amianto”.

Cesare però ha detto: “Il privato non genera il rifiuto” e quindi si contraddice.
“Il privato (il singolo, il domestico) non crea il RIFIUTO ai sensi del T.U.A. in nessuna delle sue tre matrici (ci sono sempre e comunque altre leggi o norme locali)".

La conclusione del Dr. Aiello:

“Per concludere, qualora sia palese … che, a seguito di smantellamento di strutture in amianto … , sia stato provocata emissione di polveri di amianto pericolose in atmosfera … è ulteriormente configurabile il reato di cui all’art. 674 C.P. (getto pericoloso di cose)”.

E Cesare concorda perfettamente, appunto: “il privato NON è punibile ai sensi del TUA ci sono altre norme”. (In questa ultima affermazione la mistificazione di Cesare, però Cesare la considera assolutamente vera)

Ottimo MarcoGio un saluto; ed un saluto a tutti, Cesare.
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Re: Reato rimozione amianto da privati

Messaggio da ODISSEO »

L'eternit rimosso è sempre un rifiuto pericoloso e come tale va gestito. In ogni caso l'art.192 del D.Lgs. N.152/06 vale anche per il privato.
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