cippato non conforme; accesso agli incentivi?

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sigei
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Iscritto il: 21 febbraio 2013, 12:06

cippato non conforme; accesso agli incentivi?

Messaggio da sigei »

Come si concilia la disposizione di cui all’Allegato 2 del d.lgs. 28/2011 in forza del quale per le biomasse utilizzate in forma di cippato, ai fini dell’accesso agli incentivi statali, è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 di cui alla norma UNI EN 14961-4, con la nota del GSE del 7/12/2012 che ha precisato che la conformità del cippato agli standard UNI si applica solo ai generatori di calore di potenza fino a 500 Kw termici, a prescindere dall’utilizzo del calore prodotto (per produzione di energia elettrica o termica)?

Il GSE può intervenire per contenere i limiti di applicazione di una disposizione di legge?

E qualora la risposta fosse, come presumo, negativa, è corretto concludere, in base al tenore letterale della norma, che per l'impiego di biomassa in forma di cippato (indipendentemente dalla sua classificazione come rifiuto, sottoprodotto o prodotto) da parte di un impianto, anche cogenerativo, di qualsiasi potenza termica, l'accesso agli incentivi debba essere in ogni caso subordinato alla rispondenza del cippato agli standard qualitativi A1 e A2?

Se così fosse, che sorte avrebbero, in fatto di incentivi, i residui dell'industria del mobile sottoposti a trattamenti chimici e ceduti, come sottoprodotti, in forma di cippato, atteso che gli standard tecnici su richiamati (e comunque tutto il "pacchetto" UNI EN 14961) non prevedono la produzione di cippato a partire da residui di legno trattato?

Si possono configurare altre soluzioni al problema?

Grazie
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