FIR modificato

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JOANNES
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FIR modificato

Messaggio da JOANNES »

Buongiorno a tutti i colleghi ( che non sono in ferie )
volevo un parere da voi :
ho spedito un carico di legno (cer 150103) con regolare FIR compilato in tutte le sue parti , e nelle annotazioni ho messo l'intermediario, che è uno solo . Due giorni dopo mi arriva via email il pdf del formulario col peso a destino , ma con stupore mi accorgo che nelle annotazioni il trasportatore ha aggiunto un'altro intermadiario (cioè nella mia copia di produttore/detentore c'è un solo intermediario) tra l'altro non indicando la cat.8.
Ora mi domando : il trasportatore poteva fare ciò !? lui poteva modificare le 3 copie che gli ho consegnato ? dopo che aveva controfirmato le 4 copie del FIR dove c'era segnato un solo intermediario !?
Io sono sanzionabile ? devo fare denucia in provincia ?
Grazie a quanti risponderanno.
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lele
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Re: FIR modificato

Messaggio da lele »

Se il formulario è "nato" (tutte le copie) completo e corretto in tutti i suoi dati non è ravvisabile, a mio parere, alcuna violazione per formulario "incompleto o inesatto".
Fatto sta però che il FIR è un atto pubblico, cioè le sue indicazioni sono destinate a far fede davanti a un pubblico ufficiale e se una delle copie viene modificata, aggiungendo elementi che nelle altre copie non sono presenti potrebbero ravvisarsi i reati di falsità materiale in atti pubblici e uso di atto falso. Ti consiglio di segnalare la cosa alla provincia. E di chiarire le cose con il trasportatore.
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JOANNES
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Re: FIR modificato

Messaggio da JOANNES »

Grazie , Lele !!
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laveco
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Re: FIR modificato

Messaggio da laveco »

Partendo dal presupposto che l'intermedirio è uno solo e nn esiste l'intermediario dell' intermediario, non vi sembra un po' eccessivo fare la segnalazione alla provincia senza prima consultare il trasportatore?
Non credo che abbiamo voluto commettere un "illecito" ma (forse) l'inserimento dell II interm. è solo legato ad un "fine commerciale".

"ke saddà fà pè cambà"
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lele
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Re: FIR modificato

Messaggio da lele »

Caro laveco, quello che è difficile far capire è che il FIR non è un documento commerciale, nasce per altri fini e scopi. Non può/deve essere utilizzato per finalità diverse da quella ambientale. E tutte le aggiunte, correzioni o modifiche devono essere effettuate nei modi e tempi previsti dalla legge.
Tutto il resto è, come si suol dire, aria fritta.
Io sono del parere che già nel FIR nudo e crudo si fanno tanti errori di compilazione, se poi lo utilizziamo per aggiungerci intermediari su intermediari, anche all'insaputa del produttore (che magari di intermediazioni ne paga 2 senza saperlo e per questo viene tenuto all'oscuro :twisted: ) non lamentiamoci delle sanzioni che ci arrivano.
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Gimi
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Re: FIR modificato

Messaggio da Gimi »

lele ha scritto:Se il formulario è "nato" (tutte le copie) completo e corretto in tutti i suoi dati non è ravvisabile, a mio parere, alcuna violazione per formulario "incompleto o inesatto".
Fatto sta però che il FIR è un atto pubblico, cioè le sue indicazioni sono destinate a far fede davanti a un pubblico ufficiale e se una delle copie viene modificata, aggiungendo elementi che nelle altre copie non sono presenti potrebbero ravvisarsi i reati di falsità materiale in atti pubblici e uso di atto falso. Ti consiglio di segnalare la cosa alla provincia. E di chiarire le cose con il trasportatore.
Certo che "a voler pensar male si commette reato ma, spesso, ci si azzecca" di andreottiana memoria, sono anche del parere che, una volta che il formulario è stato completato in tutte le sue parti e firmato dal produttore anche indicando il proprio intermediario di riferimento (ancorché non previsto obbligatoriamente da alcuna norma), il trasportatore possa aggiungere, nel campo annotazioni, ogni eventuale nota al riguardo del trasporto.
Se in tale frangente ha ritenuto di dover aggiungere un proprio intermediario di riferimento e tale riferimento è veritiero, non ritengo si possano ravvisare elementi di illiceità fatto salvo il fatto che sarebbe stato meglio informare il produttore prima ed eventualmente aggiungerlo prima della partenza ma è una questione di rapporto "commerciale" e non giuridico.
Eventuali omissioni, errori o altro effettuate nelle note aggiuntive del trasportatore inserite dopo la partenza, ammesso e non concesso che afferiscano a prescrizioni normative obbligatorie e sanzionabili, è verosimile che riguardino solo chi le ha aggiunte; manca, nel caso, ogni elemento oggettivo o soggettivo connesso al produttore.
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lele
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Re: FIR modificato

Messaggio da lele »

Non sono del parere che il trasportatore possa aggiungere qualsiasi cosa nelle sue copie (potrebbe anche aggiungere un intermediario non regolare, e ad un qualsiasi organo di controllo che effettua una verifica presso il destinatario apparirebbe a prima vista coinvolto - suo malgrado - anche il produttore).

Quello che il trasportatore può aggiungere a trasporto inizuiato è previsto nella Circolare Ministeriale GAB/DEC 812/98 del 4/08/98.

"lettera m) nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle «annotazioni»;

lettera v) nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi., gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle «annotazioni»........
In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico dei primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti."


A un certo punto Gimi scrive:
Se in tale frangente (il trasportatore) ha ritenuto di dover aggiungere un proprio intermediario di riferimento e tale riferimento è veritiero, non ritengo si possano ravvisare elementi di illiceità fatto salvo il fatto che sarebbe stato meglio informare il produttore prima ed eventualmente aggiungerlo prima della partenza ma è una questione di rapporto "commerciale" e non giuridico.
Mi sorge un dubbio.....

Ai sensi del TUA è intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti.
Per me "i terzi" si identificano solo nei produttori/detentori dei rifiuti da recuperare/smaltire, dato che questi soggetti sono quelli che, ai sensi di legge, si disfano del rifiuto.
Quindi l'intermediario è colui che dispone per conto di questi soggetti il loro recupero o smaltimento, e non per conto del trasportatore... o no?
Perciò è logico ritenere che qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto del produttore/detentore deve essere conosciuto da quest'ultimo e pertanto comparire anche nella prima copia (originale) del FIR.

Come la mettiamo ???? : Frown :

Naturalmente è solo una mia opinione.
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Gimi
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Re: FIR modificato

Messaggio da Gimi »

lele ha scritto:Mi sorge un dubbio..... Ai sensi del TUA è intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti.
Per me "i terzi" si identificano solo nei produttori/detentori dei rifiuti da recuperare/smaltire, dato che questi soggetti sono quelli che, ai sensi di legge, si disfano del rifiuto. Quindi l'intermediario è colui che dispone per conto di questi soggetti il loro recupero o smaltimento, e non per conto del trasportatore... o no? Perciò è logico ritenere che qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto del produttore/detentore deve essere conosciuto da quest'ultimo e pertanto comparire anche nella prima copia (originale) del FIR.
Come la mettiamo ???? : Frown :
Naturalmente è solo una mia opinione.
Il proprio intermediario di riferimento, per un trasportatore, è la persona che gli ha commissionato (e gli paga) il trasporto e che è (può essere) un riferimento dell'intermediario indicato dal produttore.
La norma non vieta all'intermediario,che opera in nome proprio e per conto del produttore, di avvalersi di altri intermediari per raggiungere lo scopo previsto e mi pare che ciò non rappresenti una novità; sul fatto poi che siano tutti "veri intermediari" secondo la definizione, anche da quanto si legge nel forum, c'è da sospettare alla grande, anche se sono del parere che non sempre ciò possa identificare un illecito.

Sul fatto che il produttore sia messo al corrente di ciò mi sono già espresso nel post precedente e rimango del parere che sia una questione prevalentemente di natura commerciale dato che ad oggi, ribadisco, non c'é alcuna norma che imponga di indicare l'intermediario sul formulario.

Da quanto scrivi mi pare che anche tu sia dell'opinione che sul campo annotazioni vada scritto solo ciò che dice la citata circolare, ma sai bene che, spessissimo, quanto viene scritto su tale spazio non ha nulla a che vedere con quanto indica la circolare.
La domanda dunque è: nella tua esperienza, hai mai visto sanzionare indicazioni diverse da quelle indicate nella circolare?
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lele
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Re: FIR modificato

Messaggio da lele »

Sanzionare no.
Ho visto però approfondire i controlli se si sono rilevate copie di FIR non contenenti i medesimi dati, per aggiunte, correzioni o modificazioni.
Approfondire significa andare a spulciare, fino a 5 anni prima, FIR, bindelli di pesata e fatture.
Dal produttore, trasportatore e destinatario.
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