Sedimenti spostati all’interno di acque superficiali

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Alessio S.
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Sedimenti spostati all’interno di acque superficiali

Messaggio da Alessio S. »

Come è noto l'art. 185 comma 3 del D.Lvo 152/2006 esclude dal campo di applicazione dei rifiuti "i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni."

Ora il mio caso è quello di un'impresa che vorrebbe poter utilizzare i sedimenti dragati da un canale artificiale per i lavori di manutenzione ordinaria delle sponde del canale (copertura delle falle sulle sponde del canale) previa caratterizzazione di base ai fini di dimostrazione della non pericolosità. Il canale è ad uso irrigazione ed ha le sponde realizzate in terra, l'utilizzo dei sedimenti avverrebbe ad un centinaio di metri di distanza dal luogo di dragaggio. Non mi risulta che vi siano scarichi di acque reflue che recapitano nel canale artificiale.
Premesso che non so nulla delle eventuali lavorazioni di cantiere sui sedimenti ma ipotizzando il riutilizzo tal quale degli stessi sulle sponde, mi chiedevo se in via teorica un tale progetto potrebbe o no godere dell'esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti prevista proprio dall'art. 185 c.3 del D.Lvo 152/2006.
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