Responsabile dell'inquinamento - Individuazione

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Efestione
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Responsabile dell'inquinamento - Individuazione

Messaggio da Efestione »

Salve a tutti,
vi sottopongo il caso di una contaminazione che ha interessato un corso d'acqua e i relativi argini per effetto dell'esondazione del fiume in seguito a delle piogge intensive. L'esondazione del fiume ha provocato lo spostamento e danneggiamento di alcune cisterne conteneti prodotti idrocarburici di un deposito di oli, utilizzato da un impianto industriale, che si è pensato bene di realizzare a pochi metri dall'argine del fiume. La realizzazione del deposito è stata regolarmente autorizzata ma la stessa vincolava la gestione dello stesso deposito all'esito positivo del collaudo delle strutture svolto da apposita commissione. Il quesito è questo: poichè non si ha riscontro dell'avvenuto collaudo delle strutture, il deposito di oli non poteva essere esercitato per cui all'interno delle cisterne non poteva essere presente il prodotto idrocarburico. Tale condizione è sufficiente per individuare il gestore dell'impianto come responsabile dell'inquinamento, pur non avendo cagionato lui direttamente la contaminazione?
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atena60
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Re: Responsabile dell'inquinamento - Individuazione

Messaggio da atena60 »

In tema di bonifica di siti contaminati, il nuovo T.U.A. ha rimosso il riferimento espresso agli eventi accidentali, presente invece nel decreto Ronchi.
Secondo una parte della dottrina, sarebbe quindi venuta a cadere la conseguente responsabilità oggettiva di chiunque, «anche in maniera accidentale», e cioè anche in assenza di dolo o colpa, avesse provocato una contaminazione [ma ad onor del vero tale orientamento, che determina una tutela dell’ambiente indubbiamente minore, non è condiviso da altra parte della dottrina].

A mio giudizio tale responsabilità oggettiva permane, «al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito», quanto meno per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione-denuncia e di messa in opera delle necessarie misure di prevenzione di cui all’art. 242, come d'altra parte ribadito anche dall'art. 245. Poi, in un secondo tempo, qualora fosse accertato lo stato di contaminazione e definita la necessità di bonifica, ci dovrebbe essere modo di approfondire anche il livello di responsabilità a titolo di dolo o colpa (anche al fine dell’applicabilità della sanzione penale prevista dall’art. 257).

Nel caso in esame, tuttavia, mi pare che i dubbi non dovrebbero essere così ostici da risolvere.
Non dovrebbe essere difficile verificare se era o meno prevedibile che un’eventuale esondazione del fiume avrebbe potuto interessare l’area dell’insediamento industriale in questione, né dovrebbe essere difficile verificare se il conseguente inquinamento si è determinato ANCHE a causa di negligenza, imperizia, imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline da parte del gestore dello stabilimento. E quindi per responsabilità soggettiva qualificabile giuridicamente come “colpa”.

Che poi nel verificarsi dell’evento “inquinamento conseguente ad esondazione” abbiano concorso di fatto anche altri soggetti che avrebbero avuto l'obbligo giuridico di impedire tale accadimento (ad esempio, mediante una più attenta istruttoria ed il diniego di autorizzazioni illegittime o mediante la repressione di situazioni illecite...), è senz’altro un’ipotesi da prendere in considerazione.
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