Sono qui per porre una discussione, che ho già sinceramente posto in altra sede senza trovare seguito...
Art 189;190;193
In base al milleproroghe è da considerarsi il "doppio regime" fino a fine 2016...ma i soggetti obbligati al registro di c/s e i testi normativi dell'art 189,190,193 sono quelli del testo previgente al dlgs 205/2010 o quello coordinato con le modifiche intercorse, e da ultime quelle del 2015...?
Ferme restando le sanzioni dell'art 258 per gli illeciti e non applicabilità dell'art 260 bis , tranne che per l'omesso versamento del contributo sistri
Dlgs 152/2006 e applicabilità
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Re: Dlgs 152/2006 e applicabilità
Secondo il disposto del DL 101/2013, come modificato dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 11 comma 3-bis:
fino al 31/12/2016 (...) continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
fino al 31/12/2016 (...) continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
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Re: Dlgs 152/2006 e applicabilità
Hai ragione Gimi... Però il legislatore ha previsto anche che i soggetti obbligati al sistri sono tenuti al pagamento dei diritti... Prendo in prestito uno schema... Non me ne vogliano...
In base all'attuale assetto normativo (come da ultimo modificato ad opera del Dl 210/2015):
— dal 1° aprile 2015 sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del Dlgs 152/2006 per l’omessa iscrizione al Sistri ed il mancato pagamento del relativo contributo;
— dal 1° gennaio 2017 sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 260-bis, commi da 3 a 9, e dell’articolo 260-ter del Dlgs 152/2006, per le altre violazioni delle regole Sistri, ossia quelle relative al tracciamento telematico dei rifiuti;
— fino al 31 dicembre 2016 i soggetti interessati dal Sistri devono adempiere, dietro minaccia delle relative sanzioni, anche agli obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri di carico/scarico, formulario di trasporto rifiuti, Mud) previsti dal Dlgs 152/2006 nella formulazione precedente alle novità introdotte dal Dlgs 205/2010.
Quindi i soggetti obbligati al sistri adempiono ai registri e FIR come previsto da dlgs 152 nella versione previgente
In base all'attuale assetto normativo (come da ultimo modificato ad opera del Dl 210/2015):
— dal 1° aprile 2015 sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del Dlgs 152/2006 per l’omessa iscrizione al Sistri ed il mancato pagamento del relativo contributo;
— dal 1° gennaio 2017 sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 260-bis, commi da 3 a 9, e dell’articolo 260-ter del Dlgs 152/2006, per le altre violazioni delle regole Sistri, ossia quelle relative al tracciamento telematico dei rifiuti;
— fino al 31 dicembre 2016 i soggetti interessati dal Sistri devono adempiere, dietro minaccia delle relative sanzioni, anche agli obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri di carico/scarico, formulario di trasporto rifiuti, Mud) previsti dal Dlgs 152/2006 nella formulazione precedente alle novità introdotte dal Dlgs 205/2010.
Quindi i soggetti obbligati al sistri adempiono ai registri e FIR come previsto da dlgs 152 nella versione previgente
Re: Dlgs 152/2006 e applicabilità
Si, condivido e confermo. Gli obblighi Sistri, vigenti sono:
1) iscrizione
2) pagamento
3) uso.
I primi due sono sanzionati con lo sconto del 50% (fino al 31/12/2016).
Il terzo è obbligatorio ma non sanzionato (il che significa diffuso menefreghismo).
Fino al 31/12/2016 continua l'obbligo della doppia gestione, Sistri e cartacea, con validità legale della sola cartacea e modalità d'uso e sanzioni ante 205/2010 (25/12/2010).
1) iscrizione
2) pagamento
3) uso.
I primi due sono sanzionati con lo sconto del 50% (fino al 31/12/2016).
Il terzo è obbligatorio ma non sanzionato (il che significa diffuso menefreghismo).
Fino al 31/12/2016 continua l'obbligo della doppia gestione, Sistri e cartacea, con validità legale della sola cartacea e modalità d'uso e sanzioni ante 205/2010 (25/12/2010).
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