Manutenzioni stradali
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Manutenzioni stradali
Buongiorno, pongo un quesito che rappresenta un problema gestionale per quei Comuni che hanno ancora alle proprie dipendenze personale operativo che effettua in amministrazione diretta la gran parte dei lavori di manutenzione.
In particolare la questione riguarda gli interventi sulle reti stradali comunali, da cui si originano piccoli quantitativi di sfridi di asfalto (cer 17.03.02).
Chiedo se tale attività e pertanto la gestione dei rifiuti che si generano possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 238 "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture" del D.Lgs. 152/2006, comma 1: "Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di
interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento".
Pertanto chiedo se secondo Voi gli sfridi di asfalto prodotti possano essere depositati presso la sede del magazzino comunale (unità operativa del Comune) in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006.
Ancora un quesito... ritenete che il concetto di "manutenzione stradale" e pertanto il predetto art. 238 possa essere applicato agli interventi di spazzamento meccanico delle strade da cui si genera il rifiuto CER (20.03.03)?
Grazie a tutti coloro che potranno darmi il loro contributo
In particolare la questione riguarda gli interventi sulle reti stradali comunali, da cui si originano piccoli quantitativi di sfridi di asfalto (cer 17.03.02).
Chiedo se tale attività e pertanto la gestione dei rifiuti che si generano possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 238 "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture" del D.Lgs. 152/2006, comma 1: "Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di
interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento".
Pertanto chiedo se secondo Voi gli sfridi di asfalto prodotti possano essere depositati presso la sede del magazzino comunale (unità operativa del Comune) in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006.
Ancora un quesito... ritenete che il concetto di "manutenzione stradale" e pertanto il predetto art. 238 possa essere applicato agli interventi di spazzamento meccanico delle strade da cui si genera il rifiuto CER (20.03.03)?
Grazie a tutti coloro che potranno darmi il loro contributo
DaniM
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Re: Manutenzioni stradali
Ciao...l'art à il 230 D.lgs 152/2006
..."il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile..."
DIRETTAMENTE e OGGETTIVAMENTE riutilizzabile...Purtroppo o per fortuna, essendo un regime di favore rispetto alla disciplina generale, bisogna leggere in maniera restrittiva dette disposizioni.
Il fresato di asfalto, a parte che ha il codice "a specchio" e quindi devi verificare il CER corretto per la gestione, non vedo come lo puoi depositare con la deroga del 230 senza un'autorizzazione preventiva alla messa in riserva...
..."il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile..."
DIRETTAMENTE e OGGETTIVAMENTE riutilizzabile...Purtroppo o per fortuna, essendo un regime di favore rispetto alla disciplina generale, bisogna leggere in maniera restrittiva dette disposizioni.
Il fresato di asfalto, a parte che ha il codice "a specchio" e quindi devi verificare il CER corretto per la gestione, non vedo come lo puoi depositare con la deroga del 230 senza un'autorizzazione preventiva alla messa in riserva...
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Re: Manutenzioni stradali
A dimenticavo...Per il trasporto anche il Comune è un Ente e, non essendoci a memoria un'esplicita esclusione, deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali ex art 212 in conto proprio per i rifiuti prodotti...
Re: Manutenzioni stradali
Ho un'opinione diversa da quella di marcogio85. Essendo stato, a suo tempo, direttamente coinvolto nella redazione dell'art. 230 credo che possa essere utile esporla. L'utilizzo delle congiunzioni "o" e "ovvero" indica chiaramente che le tre ipotesi definitorie del luogo di produzione nell'art. 230 sono alternative e che il requisito della riutilizzabilità tal quale previsto nella terza ipotesi riguardi solo questa. Pertanto, nelle prime due ipotesi (sede di produzione coincidente con "la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva" o sede di produzione coincidente "con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione") non assume rilievo la valutazione tecnica. D'altra parte, se la deroga dovesse riguardare solo il materiale riutilizzabile, come ritiene marcogio85, la valutazione tecnica sarebbe svuotata di ogni valore, dovendosi applicare l'art. 230 ai soli casi di materiali già in possesso dei requisiti di riutilizzabilità. Logicamente illogico, se mi permettete il gioco di parole. Ritengo, dunque, che i materiali derivanti dalla manutenzione dell'infrastruttura possano essere traspportati in regime di non-rifiuti dal luogo di disinstallazione al luogo di produzione così come definito dall'art. 230; questo include il fresato di asfalto nel caso prospettato. Saluti.
Re: Manutenzioni stradali
sul punto abbiamo già avviato una discussione: viewtopic.php?f=5&t=6992Daniela Moser ha scritto:Ancora un quesito... ritenete che il concetto di "manutenzione stradale" e pertanto il predetto art. 238 possa essere applicato agli interventi di spazzamento meccanico delle strade da cui si genera il rifiuto CER (20.03.03)?
Re: Manutenzioni stradali
Non sono molto convinto.
L'articolo 230 serve, analogamente al 266, a semplificare il luogo di produzione, per quanto riguarda gli adempimenti della tenuta del registro, non permette a mio avviso nessuna deroga sul FIR o sull'autorizzazione al trasporto.
Non a caso il comma 1 dell'art. 230 inizia con "Il luogo di produzione dei rifiuti....". Luogo di produzione = registro.
Ora, la terza possibilità nonostante sia collegata sempre al luogo di produzione dei rifiuti, può effettivamente e temporaneamente, non far iniziare la qualifica di rifiuto al materiale se non dopo la verifica tecnica, con la conseguente possibilità di usare FIR ma semplicemente una bolla. Non credo però sia pensabile di non trovarsi mai di fronte a rifiuti in quanto non tutto il materiale potrà rispondere alle rigide condizioni della terza opzione ed infatti il comma 2 indica che la documentazione della verifica deve essere allegata al registro di carico e scarico.
Dopo la verifica, quel materiale che è riutilizzabile senza alcun trattamento resterà materiale, il resto sarà un rifiuto. Max dopo 60 gg. comincerà così la sua vita, deposito temporaneo, trasporto, trattamento.
A mio avviso si poteva scindere la terza opzione dalle altre due, evidenziando in modo chiaro che viene posticipato di 60 gg il momento di produzione del rifiuto perché si è di fronte ad un materiale che potrebbe avere delle caratteristiche tali da avvicinarlo quasi da subito ad una materia prima.
L'articolo 230 serve, analogamente al 266, a semplificare il luogo di produzione, per quanto riguarda gli adempimenti della tenuta del registro, non permette a mio avviso nessuna deroga sul FIR o sull'autorizzazione al trasporto.
Non a caso il comma 1 dell'art. 230 inizia con "Il luogo di produzione dei rifiuti....". Luogo di produzione = registro.
Ora, la terza possibilità nonostante sia collegata sempre al luogo di produzione dei rifiuti, può effettivamente e temporaneamente, non far iniziare la qualifica di rifiuto al materiale se non dopo la verifica tecnica, con la conseguente possibilità di usare FIR ma semplicemente una bolla. Non credo però sia pensabile di non trovarsi mai di fronte a rifiuti in quanto non tutto il materiale potrà rispondere alle rigide condizioni della terza opzione ed infatti il comma 2 indica che la documentazione della verifica deve essere allegata al registro di carico e scarico.
Dopo la verifica, quel materiale che è riutilizzabile senza alcun trattamento resterà materiale, il resto sarà un rifiuto. Max dopo 60 gg. comincerà così la sua vita, deposito temporaneo, trasporto, trattamento.
A mio avviso si poteva scindere la terza opzione dalle altre due, evidenziando in modo chiaro che viene posticipato di 60 gg il momento di produzione del rifiuto perché si è di fronte ad un materiale che potrebbe avere delle caratteristiche tali da avvicinarlo quasi da subito ad una materia prima.
Io credo che si possa fare con FIR ed autorizzazione al trasporto. Sarà un FIR particolare, visto il luogo di destinazione ma c'è sempre lo spazio ANNOTAZIONI per fornire maggio dettagli.Daniela Moser ha scritto:Pertanto chiedo se secondo Voi gli sfridi di asfalto prodotti possano essere depositati presso la sede del magazzino comunale (unità operativa del Comune) in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006.
Re: Manutenzioni stradali
Sono del parere che si debba tener conto:
a) della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 05 ottobre 1999, punto 49 , che dispone che “la nozione di "deposito temporaneo" deve interpretarsi in modo restrittivo e deve rispettare i principi menzionati all'articolo 130 R del Trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, articolo 174 Ce)”;
b) delle massime stabilite dalla nostrana Corte di Cassazione con le sentenze 33866/2007 e 9856/2009, nelle quali si conferma che l'art. 230 costituisce unica eccezione alla regola generale imposta dalla definizione di "deposito temporaneo" che lega tale operazione esclusivamente al luogo di produzione del rifiuto, che la possibilità di trasferimento riguardo solo il "materiale tolto d'opera" e che "se un rifiuto è tale fin dall'origine" non necessita di alcuna ulteriore valutazione.
Quindi, l'unico deposito temporaneo possibile per il rifiuto costituito da fresato d'asfalto, nel caso specifico, è il cantiere dove viene prodotto;
la movimentazione a valle del deposito temporaneo è "trasporto di rifiuti" e richiede autorizzazione e FIR (Cassazione 17460/2012);
a valle di un trasporto di rifiuti c'è sempre e solo un sito di destinazione autorizzato.
a) della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 05 ottobre 1999, punto 49 , che dispone che “la nozione di "deposito temporaneo" deve interpretarsi in modo restrittivo e deve rispettare i principi menzionati all'articolo 130 R del Trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, articolo 174 Ce)”;
b) delle massime stabilite dalla nostrana Corte di Cassazione con le sentenze 33866/2007 e 9856/2009, nelle quali si conferma che l'art. 230 costituisce unica eccezione alla regola generale imposta dalla definizione di "deposito temporaneo" che lega tale operazione esclusivamente al luogo di produzione del rifiuto, che la possibilità di trasferimento riguardo solo il "materiale tolto d'opera" e che "se un rifiuto è tale fin dall'origine" non necessita di alcuna ulteriore valutazione.
Quindi, l'unico deposito temporaneo possibile per il rifiuto costituito da fresato d'asfalto, nel caso specifico, è il cantiere dove viene prodotto;
la movimentazione a valle del deposito temporaneo è "trasporto di rifiuti" e richiede autorizzazione e FIR (Cassazione 17460/2012);
a valle di un trasporto di rifiuti c'è sempre e solo un sito di destinazione autorizzato.
Age quod agis
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Re: Manutenzioni stradali
Grazie per le vs. interpretazioni e supporto.
L'ultimo confronto lo farò con la Provincia, anche se siamo già orientati a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il fatto è che se devo chiedere l'autorizzazione allo stoccaggio di 4 cassoni di rifiuti o di un impianto tecnologico avente reale impatto ambientale aimè l'iter e le cautele che vengono richieste sono comunque sempre gravose.
Saluti
L'ultimo confronto lo farò con la Provincia, anche se siamo già orientati a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il fatto è che se devo chiedere l'autorizzazione allo stoccaggio di 4 cassoni di rifiuti o di un impianto tecnologico avente reale impatto ambientale aimè l'iter e le cautele che vengono richieste sono comunque sempre gravose.
Saluti
DaniM