Trasportare scarti di falegnameria con d.d.t.

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mandriano
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Trasportare scarti di falegnameria con d.d.t.

Messaggio da mandriano »

Salve a tutti,
sono un trasportatore regolarmente iscritto all'albo gestori rifiuti, intermediazione con licenza a c/t, premesso questo ho un quesito da porre;
tra la mia clientela ho delle falegnamerie che regolarmente producono scarti di lavorazione legno vergine non trattato che conferisco normalmente in centri stoccaggi autorizzati.
Un mio conoscente mi ha fatto richiesta di questo tipo di materiale per utilizzo e quindi diventando così materiale da recupero e non più rifiuto.
Qui mi nasce il problema.......con quale documentazione posso trasportare regolarmente questi scarti salvaguardando il produttore, il trasportatore e l'utente finale???
Un grazie anticipato : Thumbup :
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cumba07
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Re: Trasportare scarti di falegnameria con d.d.t.

Messaggio da cumba07 »

Sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all'art. 184 bis?
Cosa ne fa il tuo conoscente?

Se si, non siamo più di fronte a degli scarti ma a dei beni che potrebbero essere trasportati con ddt.

La funzione cerca può essere una vera manna. Dai un'occhiata qui dove si è già trattato un tema che ha diverse analogie con il tuo quesito:
viewtopic.php?t=5968
marcogio85
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Re: Trasportare scarti di falegnameria con d.d.t.

Messaggio da marcogio85 »

Dipende anche molto dalla "normale pratica industriale", che d'altronde è punto fondamentale assieme agli altri dell'art. 184bis,... cioè:
- qual è il processo produttivo una volta arrivato il sottoprodotto...?...è utilizzato/utilizzabile tal quale o cmq subisce gli stessi trattamenti previsti per gli altri materiali già in arrivo in azienda/opificio...?
Il fatto che abbia valore di mercato o richiesta non ne escluderebbe cmq il concetto di rifiuto...
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