Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

In questo forum è possibile chiedere aiuto agli altri utenti ed ai moderatori sulle modalità di utlizzazione del sito (dopo aver consultato le FAQ!). Sono graditi anche i suggerimenti
Avatar utente
mario-ud
Inseparabile
Inseparabile
Messaggi: 341
Iscritto il: 5 febbraio 2010, 0:00

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da mario-ud »

Cesare ha vinto! Ave o Cesare....
Cesare non ha commesso atti delittuosi...
Cesare ha pagato l'avvocato e altro...
..ma se Cesare ha vinto...qualcuno ha perso e rifonde Cesare?
Avatar utente
Gimi
Mitico
Mitico
Messaggi: 1369
Iscritto il: 20 novembre 2009, 0:00
Località: Mestre
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Gimi »

Congratulations e felicitazioni!!!
Sono molto contento per Te.
Facci sapere delle motivazioni...
Age quod agis
Avatar utente
mozart
Mitico
Mitico
Messaggi: 1552
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da mozart »

Non avevo dubbi...

Vai Cesare!!!

P.s. TRE ANNI? All'epoca avevo... valà, valà curiosi!
"you can blow out a candle, but you can't blow out a fire, once the flames begin to catch the wind will blow it higher"
Biko - Peter Gabriel
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Volevo aggiungere alcuni particolari che ritengo essenziali.

La notifica di reato é del 2004; i reati contestati, su un impianto di depurazione reflui urbani, sono sempre gli stessi.

Riporto il dispositivo della Sentenza:

"Il Tribunale <in composizione collegiale>, visto l'art. 530 c.p.p.; assolve F.A. <Sindaco>, P. Cesare <manutentore-gestore>, C. F. <Tecnico Comunale> dai reati loro impropriamente ascritti perché i fatti non sussistono.
Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
... 21/11/12
Il Presidente."


E' del tutto chiara l'importanza della data del 21/11/12.

Le motivazioni le renderò note solo ed esclusivamente a God.

Un saluto a tutti e grazie per il sostegno morale; Cesare.
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Ancòra una volta, in data odierna 09/01/13, sono stato assolto da un altro tribunale (Tribunale di Matera, la Città dei Sassi e futura Capitale della Cultura) in altra causa, da un altro Giudice, con un altro Avvocato difensore, dalle medesime accuse su altro impianto comunale: "superamento limiti tabellari, deposito incontrollato fanghi nei letti ... etc.", perché: "Il fatto non sussiste".

Ringrazio il mio Difensore Avv. A. Francesco del Foro competente.

Un saluto a tutti, Cesare.

P.S. Vi terrò a conoscenza delle motivazioni della Sentenza.
Avatar utente
Gimi
Mitico
Mitico
Messaggi: 1369
Iscritto il: 20 novembre 2009, 0:00
Località: Mestre
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Gimi »

Congratulations, tre hurrà e un brindisi : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
Age quod agis
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Ringrazio Gimi e tutti; confermo le motivazioni, la sentenza n. 1275/2012 é stata depositata in data 18/01/2013.

"Il Tribunale <in composizione collegiale>, visto l'art. 530 c.p.p.; assolve F. Antonio <Sindaco>, P. Cesare <manutentore-gestore>, C. Faustino <Tecnico Comunale> dai reati loro impropriamente ascritti perché i fatti non sussistono.
Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
... 21/11/12. Il Presidente
."

Due Forumisti in LexAmbiente ne hanno ricevuto copia.

Ringrazio ancòra tutti; Cesare.
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da atena60 »

Ti rinnovo innanzitutto le mie felicitazioni per il positivo epilogo delle tue vicende processuali! : Thumbup :



Visto che ci troviamo su un forum tecnico-giuridico, ne approfitto per un'osservazione in tema:
Cesare ha scritto: La notifica di reato é del 2004; i reati contestati, su un impianto di depurazione reflui urbani, sono sempre gli stessi.

Riporto il dispositivo della Sentenza:

"Il Tribunale <in composizione collegiale>, visto l'art. 530 c.p.p.; assolve xxxxx dai reati loro impropriamente ascritti perché i fatti non sussistono.

###

...sono stato assolto da un altro tribunale (...) dalle medesime accuse su altro impianto comunale: "superamento limiti tabellari, deposito incontrollato fanghi nei letti ... etc.", perché: "Il fatto non sussiste".
(...)
"Il Tribunale <in composizione collegiale>, visto l'art. 530 c.p.p.; assolve xxxxx dai reati loro impropriamente ascritti perché i fatti non sussistono.
Le contestazioni rivelatesi infondate non erano relative a reati ambientali, vero? Perlomeno, non solo.
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Domanda di Atena:
"Le contestazioni rivelatesi infondate non erano relative a reati ambientali, vero? Perlomeno, non solo."

Risposta di Cesare:
"muchela lì! Per chi mi confondi?"

Cesare.
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da atena60 »

L'osservazione mi pareva legittima: in sé e per sé, nessun reato ambientale è di competenza del tribunale in composizione collegiale.

Per me il discorso è chiuso.
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Mi é stata notificata oggi un'altra Sentenza di cui dò riassunto:

Tribunale di Matera ...
Sentenza nei confronti di P. Cesare ... imputato in ordine al seguente fatto-reato:
Artt 110 c.p. e art 137 co. 5 e 6 D.LVO 152/06, poiché ... nella gestione dell'impianto di depurazione sito alla c.da Mulino in agro di Grassano, effettuava scarichi di acque reflue <urbane> non conformi ai parametri della Tab. 3 allegato 5 del decreto innanzi indicato.
Acc. in Grassano il 19/09/2009.

CONCLUSIONI
Il P.M. chiede l'assoluzione perché il fatto non é previsto dalla legge come reato.
La difesa chiede l'assoluzione ex 530 ...

DISPOSITIVO
...
In particolare la questio attiene a verificare se siano stati effettivamente superati i limiti imposti dalla tabella 3 allegato n 5 del D.Lvo 152/06.

Tuttavia v'é da dire che se la tabella 3 ne detta i limiti occorre verificare che vi sia il superamento dei limiti almeno per una sostanza indicata nella tabella n 5.

Ebbene tale ultimo accertamento non risulta compiuto, come da dichiarazione del teste V ...

Ebbene alla luce di tanto ogni ulteriore accertamento é apparso superfluo.

La richiesta in senso favorevole per l'imputato anche della Pubblica accusa rende piena ragione della decisione adottata.

P.Q.M.

Visto ed applicato l'art. 530 c.p.p. assolve P. Cesare dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Matera, 9.1.2013

Il Giudice ...


Un grazie al Giudice, un saluto a tutti; Cesare.
Avatar utente
esco
Inseparabile
Inseparabile
Messaggi: 281
Iscritto il: 29 ottobre 2008, 0:00
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da esco »

Premesso che per il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 3 (per i parametri non elencati nella Tabella 5) saranno applicabili solo le sanzioni amministrative previste dall'art. 133, non ho capito come si fa a contestare il superamento di un parametro della Tabella 5 Allegato 5 Parte III se non vi sono determinazioni analitiche a supporto!
Comunque congratulazioni a Cesare.
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da atena60 »

esco ha scritto:Premesso che per il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 3 (per i parametri non elencati nella Tabella 5) saranno applicabili solo le sanzioni amministrative previste dall'art. 133, non ho capito come si fa a contestare il superamento di un parametro della Tabella 5 Allegato 5 Parte III se non vi sono determinazioni analitiche a supporto!
Leggi con più attenzione qual era il capo di imputazione e quando era stato accertato il fatto, poi vai a vedere quando è intervenuta la modifica del quinto comma dell'art. 137 del D.L.vo 152/06...
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Bravo @Atena!

L'articolo 137 é stato modificato nel 2010, ma solo per renderlo più leggibile; ma era perfettamente leggibile e chiaro sin dal 2005. E Cesare era già stato assolto dal medesimo reato all' epoca.

Sei solo un leguleio; leggi il comma 6 del 137, ma non afferri il significato del comma 7 che fà la distinzione!

ll 137 afferisce solo alle acque industriali, portate con autobotte all' impianto cittadino|

Ah, dimenticavo; il reffuo "urbano" và controllato solo e soltanto ai sensi della Tab 1 ... o sbaglio?

Un sincero saluto; Cesare.
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da atena60 »

Se pubblichi su un forum tecnico una sentenza “personale”, non puoi non aspettarti che qualcuno poi te la commenti sotto il profilo tecnico…

Il giudice non ti ha assolto perché «il refluo "urbano" va controllato solo e soltanto ai sensi della Tab. 1» (che è il tuo mantra ossessivo che continui a ripetere in ogni occasione, incurante delle continue smentite che ti arrivano da tutte le parti).
Ti ha assolto perché, dopo le modifiche introdotte dalla legge 25 febbraio 2010 n. 36 nel quinto comma dell’art. 137 del TUA, il superamento dei valori limite della tabella 3 costituisce reato solo se è relativo alle sostanze pericolose indicate dalla tabella 5 [in epoca precedente la questione era stata controversa anche per la stessa Cassazione]. E non a caso lo stesso giudice aveva chiesto al teste se erano stati compiuti accertamenti in tal senso…
Ciò non vuol dire che il superamento dei valori di tabella 3 (comunque accertato, sebbene non in relazione a sostanze in tab. 5) fosse stato lecito e consentito!

Visto poi che il tuo messaggio poteva aver indirettamente suggerito la conclusione «se il giudice ha assolto perché il fatto non costituisce reato, è evidente che polizia giudiziaria e pubblico ministero non avevano capito una cippa», che è più o meno l’abbaglio in cui è inciampato @esco, credo sia stato opportuno ricordare che le cose non stavano esattamente così ed erano un pochino più complesse.
Avatar utente
esco
Inseparabile
Inseparabile
Messaggi: 281
Iscritto il: 29 ottobre 2008, 0:00
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da esco »

Cesare avrà ricevuto l'art. 415 bis c.p. per il reato contestato e si è ritenuto completamente innocente.
Anzi con il suo avvocato ha convinto anche i Giudice della sua innocenza.

Considerando che una causa penale:
- non è piacevole
- impone tempo da dedicare che dovrà togliere ad altre attività
- impone spese per un legale (magari anche per un consulente)
- è una incognita perché i Giudici sono uomini ed anche loro possono sbagliare
- è lunga almeno un paio d'anni per il primo grado di giudizio
- risulta nel registro dei carichi pendenti per tutto il tempo
- se per errore finisce male, (anche se sei innocente e ti condannano a 1 euro), può risultare nel casellario giudiziario

Perché non scegliere/chiedere fin da subito l'ammissione all'oblazione (art. 162 bis c.p.) per i reati che la prevedono?
Quando è stato possibile/applicabile e sulla base della sua esperienza, Cesare ha mai considerato l'opzione dell'oblazione?
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Cesare é stato sempre assolto, alcune volte per decorrenza dei termini, più delle volte per insussistenza del reato.

Ringrazio Esco; domani sera risponderò ad Atena, che non riesce a leggere le Leggi (non sei neanche un leguleio) spiegandogli il perché; pur cosiderandolo un Dotto come Don Ferrante di Manzoniana memoria.

Cesare.
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Caro Atena:

Dir. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE,
tu questa la conosci a memoria;

ma all’art.2, comma 1 definisce:

“1) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento… ”; e questa definizione è stata recepita nell’art. 74 (Definizioni) –ma sbaglia il legislatore quando afferma: ” … convogliate in reti fognarie, anche separate, provenienti da agglomerato …,” (lettera i), perché le fogne separate convogliano solo acque meteoriche senza alcun miscuglio-,

ma poi si contraddice ancor di più quando afferma: “Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di Tab 3 …”(ultimo comma art. 1 punto 1.1 dell’Allegato5), ma le fogne urbane, per definizione, convogliano anche le acque industriali: c’è contraddizione.

Nell’ ALLEGATO I della Dir. 91/271/CEE (Requisiti relativi alle acque reflue urbane) sono presenti quattro prescrizioni:
A. Reti Fognarie

B. Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti:
1. La progettazione …
2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli art. 4 e 5 devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1
3. …

C. Acque reflue industriali
Le acque reflue industriali, che confluiscono in reti fognarie ed in impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere sottoposte al pretrattamento richiesto, al fine di:
- Proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento.
- Garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati,
- Garantire che il funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue <urbane> ed il trattamento dei fanghi non vengano intralciati,
- Garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento <reflui urbani> non abbiano conseguenze negative sull’ambiente …
- Garantire che i fanghi …

D. Metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati.

Questo significa che il Gestore deve solo controllare il funzionamento dell’impianto ed il rispetto della Tab. 1 dell’effluente.

Osserviamo la concordanza riportata da Cesare in:

Re: Acque Reflue urbane contenenti anche reflui industriali
Ho letto questa:

http://lexambiente.it/acque/87-giurispr ... riali.html

La difesa:

“Pertanto i reflui industriali debbono essere trattati a monte, presso gli impianti industriali, mediante l’utilizzo di apposite strutture, ciascuna progettata per l’abbattimento di un dato componente chimico, prima dell’immissione in fogna, trattandosi di attività completamente diversa rispetto a quella svolta da un depuratore biologico; …. Se lo scarico fuori norma delle sostanze inquinanti industriali entra in fognatura, il depuratore biologico non può trattarle, e quindi lo scarico di quest’ultimo non può rispettare i parametri della tab. 3, senza però responsabilità del gestore – …”


Assolutamente logico il ragionamento, e basato sulla conoscenza del fenomeno <n.d.r.>

Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 178#p49178

Un saluto a tutti, Cesare
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Anche ieri, 10/06/2013, ancòra una volta, sono stato assolto dal Tribunale di Matera, la Città dei Sassi (e futura Capitale della Cultura) in altra causa, da un altro Giudice, dall'accusa: "pluriennale deposito incontrollato fanghi nei letti di essiccamento presso l'impianto cittadino", perché: "Il fatto non sussiste".

Ringrazio il mio Difensore Avv. A. Francesco del Foro competente.

Un saluto a tutti, Cesare.

P.S. Vi terrò a conoscenza del dispositivo e delle motivazioni della Sentenza.
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Le motivazioni sono lunghe.

Riporto per estratto:

"SENTENZA
nei confronti di xxxxx
IMPUTATO
- reato p. e p. dall'art. 256, 2° co., D.lvo 152/2006, perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e conduttore del depuratore comunale sito in xxx alla via xxx, come da contratto stipulato con xxx s.p.a., effettuava un deposito incontrollato di RIFIUTI speciali non pericolosi derivanti dall a depurazione dei reflui urbani e stoccati in nr. 5 letti di essiccazione ubicati all'interno del depuratore comunale.
Accertato in xxx in data xxx.

CONCLUSIONI
Il P.M. chiede la condanna alla pena di 5.000,00 euro di ammenda.
La difesa chiede l'assoluzione ex art 530 cpp;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
... omissis ...
L'assunto accusatorio non é fondato e va pertanto rigettato in base alle argomentazioni che sotto si riportano, come emesse dalla istruttoria dibattimentale.
... omissis ...

Tanto premesso in punto di fatto, si osserva come, in punto di diritto, l'assunto accusatorio non possa essere oggi accolto, essendo insussistente il fatto reato contestato al xxx come ipotesi di stoccaggio illegittimo di rifiuti, e dunque deposito dei medesimi, così come emerso dalla istruttoria dibattimentale.

... omissis ..

P.Q.M.
Letto l'art 530 c.p.p. assolve xxxx dal reto ascrittogli perché il fatto non sussiste. Motivazione contestale.

Il Giudice Monocratico
."

Un saluto a tutti, Cesare
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Ancora una volta sono stato assolto.

Gestivo il depuratore comunale di Atella e, durante un controllo, lo scarico finale non risultava in tabella per cui venivo multato.

Con ricorso presentato in data 13/12/2008 … il Tribunale di Potenza mi ha dato ragione in data 27/06/2016 (non è mai troppo tardi) con la seguente:

“ …
Le numerose denunce inviate dall’odierno ricorrente all’AQP di Potenza, al Comune di Atella ed all’Acquedotto Lucano, di anomali afflussi all’impianto, denunce e richieste rimaste totalmente inevase, confermano l’assenza dell’elemento soggettivo di cui all’articolo 3 della L. 24.11.1981 n. 689.-

Per tale motivo il ricorso è accolto e la sanzione amministrativa annullata.-

Le spese seguono la soccombenza e, compensate per un terzo, sono poste a carico della Regione Basilicata e liquidate come da separato dispositivo.-
… “


Un saluto, Cesare.
Ultima modifica di Cesare il 30 ottobre 2016, 12:45, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
cumba07
Guru
Guru
Messaggi: 1898
Iscritto il: 30 maggio 2008, 0:00
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da cumba07 »

Sono contento per te caro Cesare.

Buon lavoro.
Avatar utente
Gimi
Mitico
Mitico
Messaggi: 1369
Iscritto il: 20 novembre 2009, 0:00
Località: Mestre
Contatta:

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Gimi »

Congratulazioni caro Cesare e buon proseguimento!
Age quod agis
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

In questa (anche questa in Basilicata e con Acquedotto Lucano Ente Gestore S.I.I.):

Scarichi, concetto di prevalenza, Cassazione ...

Si trova l’analogia:

Nella Sentenza al punto 3.3 secondo paragrafo sta scritto: " ... non esiste nella previsione normativa, piuttosto risulta di creazione giurisprudenziale quella di conduttore" e, qualora manchi l'elemento soggettivo ... " Gli imputati erano in buona fede, per la comunicazione dell'arrivo dei liquami <anormali>" gli imputati non potevano essere condannati.

Esattamente come per me! Gli imputati avevano comunicato!

Qui:
http://lexambiente.it/Forums/viewtopic. ... 747#p53665

Un saluto a Cumba ed a Gimi che ringrazio per il sostegno morale; aspetto altri interventi per proseguire nella distinzione dell’attribuzione delle responsabilità in materia di tutela dell’ambiente ed in particolare delle acque.

Cesare.
Cesare

Re: Solo per gli amici di Cesare, ma non solo ...

Messaggio da Cesare »

Voglio riportare una sentenza che mi riguarda, ma che non condivido assolutamente:

"Tribunale di Potenza
Sentenza a seguito di dibattimento
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice dr. Aldo G ...

all'udienza pubblica del 26/10/2017 con l'intervento del P.M. V.P.O. Dr. C. Santarsiero e sulle conclusioni delle parti riportate nel verbale di dibattimento, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento penale a carico di: Pagano Cesare (nt a PSG -PZ- il 06/08/1949)
IMPUTATO
come da rubrica allegata

IMPUTATO
a) Artt. 81 c.p. e art 137 D.Ivo 153/2006, perché, quale titolare del contratto di appalto per le conduzione dell'impianto di depurazione di Atella, località Levata. effettuava, in assenza di autorizzazione regionale, scarichi di acque urbane, che apparivano schiumose e maleodoranti, ed inoltre -per i parametri analizzati dai tecnici ARPAB di Potenza, (BOD5-70/40; COD-293,00/160; Escherichia Coli 40000/5000) erano inidonei allo sversamento nel torrente Levata, giusta normativa citata e [i]L.R. n.3/94
.
In Atella fino al 12.07.2011[/i]"

Notificatami il 02/07/2019. Sono stato assolto per intervenuta prescrizione. Non ci sto!

E' completamente assurda; mi chiedo e chiedo: ma il Giudice -che mi assolve per prescrizione- capisce (dal latino capio, capis, ... càpere = afferrare = far proprio = ragionare così) che la L.R. n.3/94 non può essere più vigente?

Esporrò il resto della sentenza se ci saranno interventi.

Un saluto a tutti, Buone vacanze; Cesare.

P.S. "effettuava, in assenza di autorizzazione regionale, scarichi di acque urbane"

E' questo l'assurdo! Quello scarico già esisteva, le indagini condotte hanno individuato il responsabile di quel superamento?

Cesare dice: "Sono stato assolto per intervenuta prescrizione", ma la ditta che ha effettuato il superamento del suo scarico "industriale" é stata assolta? Mi sembra che, a tutt'oggi, continui a "scaricare illecitamente".

Un saluto a tutti, Buone vacanze; Cesare.
Rispondi