Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Lo stato legittimo dell’immobile secondo l’art. 9 bis del T.U.E.
di Antonio VERDEROSA
TAR Puglia (BA) Sez.II n. 914 del 16 giugno 2023
Ambiente in genere.Domanda di rinnovo AIA
In materia di AIA la norma stabilisce che, se la domanda di rinnovo non viene presentata nel termine di validità dell’autorizzazione, l’autorizzazione s’intende scaduta e di fatto lo è ma non per questo cessa di avere efficacia; questo si comprende dal seguito del testo normativo. L’unica conseguenza è in effetti l’irrogazione della sanzione pecuniaria, con l’obbligo per il privato sanzionato di presentare la domanda nei successivi 90 giorni dalla sanzione. In caso di persistente inerzia, e solo previa diffida, l’autorizzazione viene sospesa.
Cass. Sez. III n. 29828 del 10 luglio 2023 (CC 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Dellagaren
Urbanistica.Sequestro e fatto nuovo rilevante ai fini della revoca della misura cautelare reale
Il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca della misura cautelare reale deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare. Non possono essere considerati tali i fatti che esulano dal dominio dell’autore del reato e non hanno alcuna incidenza diretta sul bene (come i fisiologici accadimenti processuali quale, tra questi, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari che preannunzia il futuro esercizio dell’azione penale) o che dimostrano, in concreto, l’efficacia del provvedimento cautelare, né elementi preesistenti allo stesso provvedimento di sequestro (come la modesta consistenza del manufatto); nemmeno la richiesta di permesso di costruire in sanatoria o la sopravvenuta condonabilità dell’opera costituiscono fatto nuovo apprezzabile ai fini del venire meno delle esigenze cautelari; a maggior ragione, logicamente, non può costituire “fatto nuovo” l’ordine di demolizione, sia perché costituisce, tecnicamente, “fatto del terzo”, sia perché sanziona la natura abusiva dell’immobile, costituendo ulteriore argomento a sostegno delle esigenze cautelari
TAR Piemonte Sez. II n. 619 del 16 giugno 2023
Rifiuti.Impugnazione provvedimento di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale
Non occorre provare l'esistenza di un danno concreto e attuale al fine di impugnare il provvedimento di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale ritenuto inquinante in quanto la questione della concreta pericolosità dell'impianto, valutata alla luce dei parametri normativi, è questione di merito, mentre al fine di radicare l'interesse ad impugnare è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata. La realizzazione di una discarica per il conferimento di materiali contenenti amianto costituisce un’attività che reca in sé un indice di rischio a fronte del quale si deve riconoscere alle comunità viciniore, e quindi agli enti che le rappresentano, la possibilità di sottrarvisi opponendosi alla realizzazione dell’intervento
Cass. Sez. III n. 29818 del 10 luglio 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Filippi ed altro
Ambiente in genere.Particolare tenuità del fatto
L’assenza di danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette costituisce condizione del procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 disciplinato dagli artt. 318-bis e segg. del medesimo decreto, non della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 522 del 14 giugno 2023
Rifiuti.Obblighi di bonifica
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e il suo inquinamento, occorre utilizzare il canone civilistico del “più probabile che non”, con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c. Ne consegue che qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento
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