Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Liguria Sez.II n. 717 del 13 luglio 2023
Urbanistica.Lottizzazione abusiva
Il bene giuridico tutelato dall'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, anche con una sanzione penale (cfr. l’art. 44 comma 1 lett. c D.P.R. n. 380/2001), risiede, in entrambi i casi (lottizzazione materiale e cartolare), nella necessità di salvaguardare la potestà programmatoria amministrativa, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell'ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell'espansione abitativa in rapporto agli standard apprestabili. Elemento imprescindibile della fattispecie consiste dunque nella circostanza che la trasformazione urbanistica od edilizia già intrapresa (lottizzazione materiale) o soltanto inequivocabilmente anticipata dai frazionamenti catastali (lottizzazione cartolare) si ponga in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali (c.d. lottizzazione vietata) o senza la prescritta autorizzazione (c.d. lottizzazione imposta).
Cass.Pen. Sez. III n. 33408 del 31 luglio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Novelli ed altro
Urbanistica. Natura interventi precari
La natura “precaria” dell’opera non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per realizzarla, né dalla sua facile rimovibilità, bensì dalla natura delle esigenze che l’opera stessa intende soddisfare. Ciò è chiaramente evincibile dal tenore testuale degli artt. 3, comma 1, lett. e.5, e 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, nei quali si fa esplicito riferimento alle «esigenze meramente temporanee» (art. 3) e alle «esigenze contingenti e temporanee» (art. 6). La natura temporanea e contingente delle esigenze non è di per sé sufficiente a sottrarre l’opera al regime “concessorio” se la stessa non sia comunque di facile amovibilità. Lo stabile e permanente collegamento al terreno esclude sempre la natura precaria dell’opera; lo si evince chiaramente dal fatto che anche le “unità abitative mobili”, per non essere considerate “nuove costruzioni”, devono comunque essere dotate di meccanismi di rotazione funzionanti e non devono essere collegate al terreno in maniera permanente (art. 3, lett. e.5, seconda parte). Il che si spiega con il fatto che le opere destinate a soddisfare esigenze non temporanee e quelle comunque stabilmente collegate al suolo condividono con gli “interventi di nuova costruzione” la loro attitudine alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in via permanente. Prova ne sia il fatto che le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, sono soggette ad attività edilizia libera a condizione che siano tempestivamente rimosse al cessare dell’esigenza: l’opera “precaria” non rimossa è una “nuova costruzione” e necessita, in quanto tale, di permesso di costruire.
TAR Abruzzo (PE) Sez. 1 n. 267 del 12 luglio 2023
Ambiente in genere.VIA e sanzioni
Stante la natura sanzionatoria del comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006, che non consente operazioni ermeneutiche tese ad ampliare il portato semantico della disposizione, la sanzione pecuniaria va applicata solo nel caso di progetti realizzati “senza la previa VIA” e non nell’ipotesi di interventi a cui si ricollega una VIA inizialmente rilasciata, ma di seguito annullata ad opera dell’autorità giudiziaria.
Cass.Pen. Sez. III n. 32746 del 27 luglio 2023 (UP 3 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Loiacono
Beni ambientali.Rilascio postumo autorizzazione paesaggistica
Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7250 del 25 luglio 2023
Urbanistica.Presupposti ordine di demolizione
Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell'abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi; il soggetto passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta; pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità.
Cass.Pen. Sez. III n. 33410 del 31 luglio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Falbo
Rifiuti.Abbandono e titolarità impresa
In tema di abbandono di rifiuti, quando la fattispecie incriminatrice fa riferimento alla “titolarità” dell’impresa, non intende riferirsi solo alla persona (formalmente) iscritta nel registro delle imprese, ma anche a chi sia titolare (ed eserciti) attività (di fatto) imprenditoriali, anche se non registrate e sconosciute al Fisco. Sicché, autore della condotta può essere tanto l’imprenditore, quanto colui che eserciti, di fatto, una delle attività indicate dagli artt. 2135 e 2195 cod. civ. Nel primo caso (imprenditore “formale”) è sufficiente, anche a fini di prova, la qualifica di “imprenditore” (indipendentemente dall’attività svolta dall’impresa, non essendo il reato circoscritto ai soli titolari di imprese che svolgono le attività di gestione di rifiuti di cui al comma primo dell’art. 256, comma 2, n. 152 del 2006); nel secondo caso (imprenditore “di fatto”) è necessario l’accertamento della riconducibilità del fatto allo svolgimento di una attività imprenditoriale e comunque non occasionale e posta in essere con un minimo di organizzazione.
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