Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 1974 del 29 febbraio 2024
Urbanistica.Accesso agli atti relativi a vigilanza controllo ed accertamento di illeciti edilizi
Solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria, bensì) nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge sono atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria.
Cass. Sez. III n. 11171 del 18 marzo 2024 (CC 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Di Pollastro
Urbanistica.Condannato destinatario dell’ingiunzione a demolire non più proprietario
Nel caso in cui il condannato, destinatario dell’ingiunzione a demolire, non sia più proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale sullo stesso, l’interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento deve essere dedotto in modo specifico e deve corrispondere ad un beneficio effettivo e reale derivante dall’annullamento dell’atto.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2031 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2789 del 21 marzo 2024
Sostanze pericolose.Sulla compatibilità col diritto dell’Unione europea della legislazione nazionale
Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti
questioni pregiudiziali: A) “se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”; B) “se l’art. 7 della Direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere “una notifica all'autorità competente” contenente le informazioni elencate nell’art. 7, paragrafo 1, della medesima Direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell’art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105/2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1), “sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” (comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa implementata dal gestore” che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
(24G00061) (GU Serie Generale n.82 del 08-04-2024)
Cass. Sez. III n. 11169 del 18 marzo 2024 (UP 15 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Di Gioia
Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi. Il reato di cui all’art. 1161, cod. nav. cessa, in altri termini, solo quando venga meno l’esercizio del potere di fatto sul bene, ovvero si protrae fino a quando persistano, con la conservazione del possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi. Irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale. Continuando l’occupazione senza titolo o con titolo illegittimo dell’area demaniale, persiste il reato in quanto il bene viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza. La permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione.
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